Sentenza del 18/04/2016 n. 214 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta nel 2006 sull'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze, sostenendo l'illegittimità o l'eccessiva imposizione. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione favorevole alla contribuente, chiedendo che l'indennità fosse assoggettata a tassazione. Il Collegio ha ritenuto che l'indennità non fosse integralmente esente, poiché non finanziata da contributi versati dai dipendenti, ma soggetta al regime agevolato della tassazione separata, applicando la disciplina vigente in relazione ai periodi di maturazione.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto solo parzialmente e la sentenza di primo grado è stata riformata. L'Amministrazione Finanziaria deve rideterminare l'imposta applicando, per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000, la disciplina previgente dell'articolo 17 del TUIR e, per il periodo successivo, la disciplina modificata applicabile dal 1° gennaio 2001. Deve inoltre rimborsare alla contribuente le eventuali somme trattenute in eccesso. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Articolo 17 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Il comma 1, lettera a), ricomprende tra i redditi soggetti a tassazione separata le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro.
L'indennità aggiuntiva corrisposta dal Fondo di Previdenza al momento della cessazione del rapporto di lavoro rientra tra le somme soggette a tassazione separata e non è integralmente esente.
Articolo 19, comma 2, del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
L'imponibile delle altre indennità e somme è determinato sull'ammontare complessivo delle somme erogate in dipendenza della cessazione del rapporto, al netto dei contributi obbligatori direttamente riferibili.
La base imponibile deve essere determinata secondo le regole specifiche della tassazione separata, considerando le somme maturate e sottraendo esclusivamente i contributi obbligatori direttamente afferenti.
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, articolo 10
Ha modificato la disciplina fiscale delle indennità di fine rapporto, rendendo applicabili le nuove regole alle quote maturate dal 1° gennaio 2001.
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, articolo 12, comma 2
Le nuove disposizioni si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto e alle altre indennità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Per le indennità maturate fino al 31 dicembre 2000 continua ad applicarsi la disciplina previgente; per quelle maturate dal 1° gennaio 2001 si applicano le nuove regole.
Circolare ministeriale n. 2 del 5 febbraio 1986
Per il settore pubblico, considera soggette al regime delle indennità di fine rapporto anche le somme aggiuntive erogate da Fondi o Casse di Previdenza in relazione agli anni di servizio.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 9430/2003
Non si ravvisavano ragioni per le quali la speciale indennità riconosciuta al personale del Ministero delle Finanze fosse sottoposta a un regime differente e meno favorevole rispetto alle altre indennità di fine rapporto o equipollenti.
L'indennità del Fondo deve essere fiscalmente trattata in modo analogo alle altre indennità di fine rapporto o equipollenti, senza un regime deteriore.
Massime di principio
- Le indennità aggiuntive erogate da fondi o casse previdenziali pubbliche in occasione della cessazione del rapporto di lavoro sono normalmente soggette a tassazione separata, anche se non coincidono con il TFR ordinario.
- L'indennità non può essere considerata integralmente esente solo perché deriva da un fondo previdenziale: occorre verificare la fonte di finanziamento e la disciplina fiscale applicabile.
- Quando la normativa è cambiata nel tempo, l'imposizione deve essere determinata separando le quote maturate prima e dopo la data di entrata in vigore delle nuove regole.
- In caso di tassazione calcolata senza distinguere correttamente i periodi di maturazione o senza applicare le deduzioni previste, il contribuente può ottenere la rideterminazione dell'imposta e il rimborso dell'eccedenza.
- Il giudice può confermare il principio di imponibilità dell'indennità ma ordinare all'Amministrazione una nuova liquidazione, se dagli atti non risultano verificabili i criteri concretamente utilizzati per il calcolo dell'imposta.
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