Sentenza del 18/04/2016 n. 575 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
PROCESSO TRIBUTARIO - sentenza - omessa od insufficiente motivazione - condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva assoggettato all'imposta sulle donazioni un bonifico di 520.000 euro ricevuto da A.R.C. Ha contestato, tra l'altro, l'assenza o insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado, l'applicabilità dell'esclusione prevista dall'art. 1, comma 4-bis, del D.Lgs. 346/1990 per le liberalità collegate all'acquisto di immobili, la carenza del presupposto territoriale poiché il donante risiedeva all'estero e il denaro proveniva da un conto svizzero, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, l'utilizzo dell'art. 56-bis del D.Lgs. 346/1990 e il riconoscimento delle agevolazioni previste per i familiari in ragione dell'unione domestica svizzera esistente tra donante e beneficiario.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto il motivo relativo alla carenza di motivazione, ritenendo la sentenza di primo grado sufficientemente articolata e comprensibile. Ha escluso l'applicazione dell'art. 1, comma 4-bis, del D.Lgs. 346/1990 perché non era stata provata la destinazione della somma all'acquisto dell'immobile. Ha invece ritenuto soggetta a imposizione italiana la donazione, poiché, anche se il donante era residente all'estero, il denaro era divenuto effettivamente disponibile sul conto italiano del beneficiario. Ha inoltre ritenuto non più applicabile l'art. 56-bis del D.Lgs. 346/1990, in quanto incompatibile con la disciplina introdotta dal D.L. 262/2006. Quanto all'unione domestica svizzera, pur rilevando l'assenza all'epoca di una disciplina italiana organica sulle unioni civili, ha riconosciuto la rilevanza della relazione familiare ai fini fiscali e ha applicato alla donazione le aliquote agevolate previste per i familiari. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata limitatamente alla misura dell'imposta. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. 346/1990
Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.
L'esclusione dall'imposta sulle donazioni richiede che sia dimostrato il collegamento tra la liberalità e l'atto immobiliare o aziendale soggetto a imposta proporzionale o IVA. Nel caso concreto tale collegamento non è stato provato.
Art. 2, comma 1, D.Lgs. 346/1990
Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.
Quando il donante non è residente in Italia, l'imposta italiana può comunque applicarsi ai beni esistenti nel territorio dello Stato. Per il denaro trasferito mediante bonifico, il bene è stato ritenuto situato in Italia quando è entrato nella disponibilità effettiva del beneficiario sul conto italiano.
Art. 55, comma 1-bis, D.Lgs. 346/1990
Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato.
La norma impone la registrazione degli atti di donazione formati all'estero, ma non elimina i criteri territoriali dell'art. 2. L'atto estero avente a oggetto beni esistenti in Italia può quindi essere soggetto all'imposta sulle donazioni.
Art. 56-bis, D.Lgs. 346/1990
La Commissione ha ritenuto la disposizione non più vigente nella parte incompatibile con la disciplina successiva dell'imposta sulle donazioni introdotta dal D.L. 262/2006, incluse le precedenti aliquote e franchigie.
Art. 2, commi 47, 49, 50 e 52, D.L. 262/2006
Le nuove aliquote e franchigie dell'imposta sulle donazioni prevalgono sulle disposizioni anteriori incompatibili. Il testo previgente del D.Lgs. 346/1990 resta applicabile solo nei limiti della compatibilità con la nuova disciplina.
Art. 8 CEDU e principi costituzionali richiamati dalla Corte costituzionale
La tutela della vita privata e familiare comprende la protezione delle relazioni affettive tra persone dello stesso sesso. Tali principi hanno consentito al giudice tributario di riconoscere, ai fini dell'aliquota applicabile, la rilevanza del rapporto familiare derivante dall'unione domestica straniera.
Cass. civ., sez. I, 5 giugno 2013, n. 14197
In tema di obbligazioni di pagamento di somma di denaro, qualora il pagamento avvenga a mezzo bonifico bancario, la liberazione del debitore si verifica solo allorquando la somma entra nell'effettiva disponibilità del creditore.
Il semplice ordine di bonifico non perfeziona il trasferimento ai fini rilevanti; assume importanza il momento in cui il beneficiario acquisisce l'effettiva disponibilità della somma.
Massime di principio
- Il vizio di omessa o insufficiente motivazione sussiste solo quando la sentenza non espone i fatti rilevanti o non consente di comprendere il thema decidendum e le ragioni della decisione; una motivazione sintetica, ma logicamente comprensibile, è normalmente sufficiente.
- Per applicare l'esclusione dall'imposta sulle donazioni prevista per le liberalità collegate ad acquisti immobiliari, il contribuente deve provare concretamente il nesso tra la somma donata e l'acquisto, preferibilmente mediante indicazione nell'atto o documentazione finanziaria coerente.
- Se il donante è residente all'estero, la donazione di denaro può essere tassata in Italia quando la somma diventa effettivamente disponibile su un conto italiano del beneficiario; la provenienza estera del bonifico non è, da sola, decisiva.
- La qualificazione del trasferimento come donazione indiretta non comporta automaticamente l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa: occorre verificare la disciplina vigente, la natura del bene e il collegamento con eventuali atti soggetti a registrazione.
- Le disposizioni fiscali anteriori restano applicabili solo se compatibili con la disciplina successiva; aliquote, franchigie e regimi transitori devono essere verificati con riferimento alla normativa vigente al momento rilevante.
- In presenza di un'unione familiare o civile validamente costituita all'estero, il giudice può considerare il rapporto ai fini dell'applicazione di aliquote o franchigie agevolate, anche quando la disciplina interna dell'epoca non prevedeva ancora un riconoscimento organico, purché ciò sia coerente con i principi costituzionali e convenzionali.
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