Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/06/2015 n. 13264 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione della Legge n. 289/2002, art. 9-bis, sostenendo che i benefici del condono, inclusa la non applicazione delle sanzioni, si perfezionano solo con il pagamento integrale dell'importo dovuto, anche quando il contribuente abbia scelto il pagamento rateale. Il mancato pagamento delle rate successive alla prima determina quindi la decadenza dal beneficio. La CTR aveva invece ritenuto che, in assenza di un'espressa previsione legislativa di decadenza, il pagamento della prima rata fosse sufficiente a conservare l'efficacia del condono.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Quanto all'IRPEF, ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute; il pagamento della sola prima rata comporta la perdita dei benefici e la conseguente applicazione delle sanzioni. Quanto all'IVA, la Corte ha disapplicato l'art. 9-bis per contrasto con il diritto dell'Unione europea, ritenendo incompatibile la rinuncia alle sanzioni IVA con gli obblighi di accertamento e riscossione derivanti dalla normativa comunitaria. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 12.000 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    La definizione agevolata si perfeziona solo con l'integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti.

    La norma disciplina un condono di tipo clemenziale per omessi o ritardati versamenti. A differenza di altre disposizioni della stessa legge, non prevede il mantenimento degli effetti del condono in caso di pagamento parziale. Pertanto, il mancato pagamento delle rate successive alla prima determina la decadenza dai benefici, con applicazione delle sanzioni.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 8, 9, 15 e 16

    Le disposizioni prevedono, nei casi da esse disciplinati, il mantenimento degli effetti del condono anche in assenza di adempimento integrale.

    Le relative previsioni non possono essere applicate analogicamente all'art. 9-bis, perché riguardano fattispecie di condono premiale diverse dal condono clemenziale previsto per omessi o ritardati versamenti.

  • D.Lgs. n. 471/1997

    Le sanzioni previste per l'omesso o ritardato versamento delle imposte tornano applicabili quando il contribuente decade dal beneficio del condono.

  • Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22

    Gli Stati membri devono garantire l'accertamento e la riscossione effettiva dell'IVA. Una rinuncia generale o indiscriminata all'imposta o alle sanzioni IVA è incompatibile con tali obblighi.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Ha consentito all'Agenzia delle Entrate di proporre ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito alla Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nei condoni fiscali il contribuente deve rispettare esattamente modalità, termini e importi previsti dalla legge. Il pagamento della sola prima rata non conserva automaticamente i benefici se la norma richiede, espressamente o per la struttura della disciplina, l'integrale pagamento.
  • Le disposizioni che mantengono gli effetti del condono nonostante il pagamento parziale sono eccezionali e non possono essere estese per analogia a fattispecie diverse.
  • Occorre distinguere tra condoni premiali, che possono prevedere meccanismi di definizione anche in caso di adempimento incompleto, e condoni clemenziali, nei quali il beneficio sanzionatorio è subordinato al pagamento integrale.
  • In materia IVA, le agevolazioni nazionali devono essere compatibili con il diritto dell'Unione europea. Non sono ammissibili misure che comportino una rinuncia generale o indiscriminata all'accertamento o alla riscossione dell'IVA e delle relative sanzioni.
  • Il giudice nazionale può e deve disapplicare d'ufficio una norma interna incompatibile con il diritto dell'Unione europea, anche nel giudizio di Cassazione e indipendentemente dalle preclusioni processuali nazionali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.