Sentenza del 21/12/2016 n. 26505 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, per l'anno d'imposta 2004, il reddito e il volume d'affari della società, contestando maggiori ricavi per 61.400 euro derivanti dalla vendita di alcuni alloggi a prezzi ritenuti superiori a quelli dichiarati. L'accertamento si basava sui valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, sugli importi dei mutui concessi agli acquirenti e sui documenti e sulle dichiarazioni raccolte dall'Ufficio. La società ha contestato, tra l'altro, la carenza di motivazione dell'avviso per mancata allegazione dei documenti richiamati, l'illegittimità dell'accertamento in relazione al concordato preventivo e l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo insufficienti gli elementi posti a fondamento dell'accertamento. La Commissione Tributaria Regionale ha invece accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando legittimo l'accertamento. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società, ritenendo adeguatamente motivato l'avviso, non applicabile l'inibizione derivante dal concordato preventivo e corretta la qualificazione dell'accertamento come fondato sull'esame di documenti, non su mere presunzioni. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
L'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione può risultare dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche; l'esistenza di attività non dichiarate può anche essere desunta sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
La Corte distingue tra accertamento fondato direttamente su documenti e accertamento fondato su presunzioni. Nel caso concreto, i maggiori ricavi risultavano da documenti esaminati e interpretati dall'Ufficio, sicché non era necessario applicare la disciplina propria dell'accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Disciplina la motivazione degli avvisi di accertamento.
La motivazione per relationem è valida quando l'avviso riproduce o espone in misura sufficiente il contenuto essenziale degli atti e degli elementi posti a fondamento della pretesa, anche se tali documenti non sono materialmente allegati.
D.P.R. n. 633 del 1973, art. 56
Disciplina la motivazione degli atti relativi all'imposta sul valore aggiunto.
Anche per gli accertamenti IVA è necessario che il contribuente possa comprendere i presupposti della pretesa; tale requisito può essere soddisfatto mediante il richiamo adeguatamente illustrato degli elementi istruttori.
Legge n. 326 del 2003, art. 33, commi 8 e 8-bis
Prevede limitazioni ai poteri di accertamento in relazione al concordato preventivo, salvo il superamento della soglia prevista dalla norma.
L'inibizione dei poteri di accertamento non opera quando l'accertamento supera il limite quantitativo previsto dalla disciplina. Inoltre, la società non può invocare tale protezione per un accertamento che non rientra nella specifica categoria di accertamento presuntivo prevista dalla norma.
Articoli 2727 e 2729 del codice civile
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti.
Il controllo sulla valutazione degli indizi spetta principalmente al giudice di merito. In Cassazione non è consentito sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito con una diversa ricostruzione, salvo vizi giuridici o motivazionali effettivi.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Disciplina la motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
L'atto impositivo deve consentire al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa. L'obbligo è rispettato quando l'avviso espone in modo comprensibile gli elementi essenziali dell'accertamento.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem anche senza allegare integralmente tutti i documenti richiamati, purché ne riporti il contenuto essenziale e consenta al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di difendersi.
- La distinzione tra accertamento documentale e accertamento presuntivo è decisiva: se i maggiori ricavi emergono da documenti acquisiti dall'Ufficio, non è necessario dimostrare l'esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti secondo la disciplina dell'accertamento induttivo.
- Valori OMI, importi dei mutui e dichiarazioni degli acquirenti possono costituire elementi rilevanti per contestare prezzi di vendita inferiori a quelli effettivi, soprattutto se valutati congiuntamente e supportati da documentazione.
- Le limitazioni ai poteri di accertamento previste da regimi di concordato o definizione agevolata operano solo nei limiti e alle condizioni espressamente stabiliti dalla legge; non basta invocare genericamente l'adesione al regime.
- In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione degli indizi o delle prove: occorre dimostrare una concreta violazione di legge o l'omesso esame di un fatto decisivo, tale da poter modificare con certezza l'esito della controversia.
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