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Sentenza

Sentenza n. 6377/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento - del decreto del direttore generale dell’area sanità e sociale n. 172 del 13 dicembre 2022 della Regione Veneto (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti.

Giustizia amministrativa202304137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti statali e regionalei di determinazione e ripartizione degli oneri di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto regionale di ripartizione degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali, la circolare ministeriale, l'accordo e l'intesa sanciti in Conferenza Stato-Regioni e gli ulteriori atti connessi e consequenziali relativi alla determinazione del payback. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso introduttivo. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione degli obblighi delle aziende mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento previsto, depositando le relative ricevute; la Regione ha successivamente depositato il decreto di approvazione dell'elenco delle imprese adempienti, nel quale figura anche la ricorrente. All'udienza, la ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere o, in subordine, l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'attestazione dell'avvenuto versamento della quota del 25% prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 comporti ex lege tale effetto. Il pagamento integrale dell'importo ridotto ha infatti estinto l'obbligazione dell'impresa per gli anni 2015-2018 e ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sulle impugnazioni degli atti relativi al payback. Le spese di lite sono state integralmente compensate; il contributo unificato è rimasto a carico della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici [...] determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali

    Il versamento della quota ridotta prevista dalla legge estingue ex lege l'obbligazione dell'impresa fornitrice per gli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi promossi contro i relativi provvedimenti di payback.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 125/2015

    Individuato quale fondamento degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 125/2015

    Individuato quale base normativa dei provvedimenti regionali di determinazione degli importi di payback e richiamato dalla disciplina sopravvenuta ai fini della cessazione della materia del contendere.

  • art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 56/2023

    Richiamato dalla disciplina sopravvenuta tra le disposizioni concernenti gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando una legge sopravvenuta prevede che il versamento di una quota ridotta dell'importo oggetto di payback estingua integralmente l'obbligazione dell'impresa fornitrice e precluda ulteriori azioni giudiziarie, l'effettivo pagamento della quota e la relativa attestazione fanno venir meno l'interesse alla decisione sui ricorsi contro gli atti di determinazione e ripartizione del payback.
  • L'accertamento dell'avvenuto versamento della quota legalmente prevista determina ex lege la cessazione della materia del contendere nei giudizi aventi a oggetto i provvedimenti regionali o provinciali di ripartizione degli oneri di payback relativi agli anni interessati dalla disciplina sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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