Circolare numero 179 del 23-6-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il ricalcolo della contribuzione volontaria dovuta al Fondo autoferrotranvieri sulla base delle variazioni annuali dell’indice del costo della vita per il 1993 e il 1994. Indica le percentuali da applicare, i criteri operativi distinti per versamenti volontari con decorrenza 1993 e 1994, le formule di calcolo del nuovo contributo mensile e le modalità di richiesta dei conguagli agli assicurati. È inoltre richiamato il fac-simile di comunicazione da inviare agli interessati, con avviso sul termine di pagamento, sugli interessi per ritardato versamento e sulla decadenza in caso di sospensione superiore a sei mesi.
Adeguamento annuale della contribuzione volontaria al Fondo autoferrotranvieri
Adeguamento annuale della contribuzione volontaria al Fondo autoferrotranvieri
La circolare disciplina il ricalcolo della contribuzione volontaria dovuta al Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri in relazione alle variazioni annuali dell’indice del costo della vita. L’intervento si colloca nell’ambito dell’art. 26 della legge 28 luglio 1961, n. 830 e precisa i criteri operativi da seguire per le SAP dopo il decentramento delle funzioni richiamato dalla circolare n. 196 del 28 giugno 1994.
Base normativa e variazioni dell’indice
L’adeguamento annuale della contribuzione volontaria avviene sulla base delle variazioni del numero indice del costo della vita, con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello cui la variazione si riferisce. Le variazioni da applicare sono:
- 1993 rispetto al 1992: +4,20%
- 1994 rispetto al 1993: +3,93%
Tali percentuali devono essere utilizzate per rideterminare la retribuzione pensionabile inizialmente presa a base per il calcolo del contributo volontario.
Versamenti volontari con decorrenza nell’anno 1993
Per le autorizzazioni con decorrenza compresa nel 1993, il contributo volontario va ricalcolato in due passaggi:
- dal 1 gennaio 1994, applicando alla retribuzione pensionabile iniziale l’aumento del 4,20%
- dal 1 gennaio 1995, applicando anche l’ulteriore aumento del 3,93% relativo al 1994
La circolare indica che il calcolo deve tener conto delle aliquote contributive vigenti alle rispettive decorrenze, comprensive dell’addizionale per asili nido. Le formule fornite sono:
- R x 1,042 x 0,3537 : 12 = importo mensile dovuto dal 1.1.1994
- R x 1,042 x 1,0393 x 0,3556 : 12 = importo mensile dovuto dal 1.1.1995
Dove R rappresenta la retribuzione pensionabile degli ultimi dodici mesi di servizio, comunicata dall’azienda e assunta a base del calcolo iniziale.
Una volta determinati i nuovi importi, devono essere quantificate le differenze dovute a conguaglio per l’anno 1994 e per i mesi già decorsi del 1995, da richiedere all’assicurato con apposita lettera. Nella stessa comunicazione va indicata anche la nuova misura del contributo mensile per i mesi successivi.
Versamenti volontari con decorrenza nell’anno 1994
Per le autorizzazioni con decorrenza compresa nel 1994, l’adeguamento si applica dal 1 gennaio 1995 sulla base del solo incremento del 3,93% relativo al 1994. Anche in questo caso deve essere utilizzata l’aliquota contributiva vigente al 1 gennaio 1995, comprensiva dell’addizionale per asili nido.
La formula indicata è:
- R' x 1,0393 x 0,3556 : 12 = importo mensile dovuto dal 1.1.1995
Dove R' indica la retribuzione pensionabile degli ultimi 12 mesi di servizio, comunicata dall’azienda e posta a base del calcolo iniziale.
Anche per queste posizioni va determinato il conguaglio relativo ai mesi del 1995 già trascorsi, con richiesta all’assicurato mediante apposita lettera e contestuale comunicazione del nuovo importo mensile dovuto per i mesi successivi.
Casi esclusi e pratiche pregresse
La circolare precisa che dall’adeguamento annuale resta escluso il contributo volontario relativo alla frazione residuale dell’anno in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, quando la cessazione interviene entro il 31 dicembre, è escluso dall’adeguamento il contributo volontario dell’anno immediatamente successivo alla risoluzione del rapporto.
Le eventuali pratiche di prosecuzione volontaria al Fondo autoferrotranvieri con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1993, se presenti presso le SAP, devono essere segnalate alla Direzione generale, che impartirà le necessarie istruzioni per la rivalutazione.
Comunicazione agli assicurati e termini di pagamento
L’allegato alla circolare contiene il fac-simile della raccomandata A.R. da inviare all’assicurato. La comunicazione deve indicare:
- il nuovo contributo mensile dovuto dal 1.1.1994 e dal 1.1.1995
- la situazione contributiva con il dettaglio dei contributi dovuti nella nuova misura
- i contributi dovuti nella precedente misura
- la differenza dovuta a conguaglio
- l’importo da versare entro 30 giorni dalla ricezione
Il nuovo importo mensile deve essere corrisposto entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui il contributo si riferisce.
Conseguenze del ritardato versamento
La lettera allegata richiama infine due conseguenze rilevanti:
- sulle somme versate in ritardo rispetto ai termini assegnati si applicano interessi al tasso legale del 10% annuo
- la sospensione dei versamenti per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla facoltà di prosecuzione volontaria dell’iscrizione al Fondo autoferrotranvieri
La circolare, nel complesso, fornisce quindi alle strutture operative il criterio di ricalcolo della contribuzione volontaria, le formule di calcolo e il modello di comunicazione da utilizzare per il recupero dei conguagli e la gestione dei pagamenti futuri.
Punti principali
Oggetto dell’adeguamento e base normativa
La contribuzione volontaria del Fondo autoferrotranvieri deve essere adeguata annualmente in base alle variazioni del numero indice del costo della vita, ai sensi dell’art. 26 della legge 28 luglio 1961, n. 830. La circolare richiama anche la circolare n. 196 del 28 giugno 1994, che aveva già anticipato il decentramento alle SAP delle funzioni sulla contribuzione volontaria dei fondi speciali, compreso quello autoferrotranvieri.
Variazioni dell’indice del costo della vita per il 1993 e il 1994
Le variazioni annue medie da utilizzare per la rideterminazione della contribuzione sono pari a +4,20% per il 1993 rispetto al 1992 e a +3,93% per il 1994 rispetto al 1993. Ogni variazione opera con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
Criteri per i versamenti con decorrenza nell’anno 1993
Per i versamenti volontari con decorrenza compresa nel 1993, il contributo deve essere ricalcolato dal 1 gennaio 1994 applicando l’adeguamento del 4,20% alla retribuzione pensionabile iniziale e, dal 1 gennaio 1995, applicando anche il 3,93% relativo al 1994. Le aliquote contributive da usare sono quelle vigenti alle rispettive decorrenze, comprensive dell’addizionale per asili nido. La circolare fornisce le formule: R x 1,042 x 0,3537 : 12 per il contributo dovuto dal 1.1.1994; R x 1,042 x 1,0393 x 0,3556 : 12 per il contributo dovuto dal 1.1.1995, dove R è la retribuzione pensionabile degli ultimi dodici mesi di servizio comunicata dall’azienda.
Criteri per i versamenti con decorrenza nell’anno 1994
Per i versamenti volontari con decorrenza compresa nel 1994, il contributo deve essere ricalcolato dal 1 gennaio 1995 applicando il solo adeguamento del 3,93% alla retribuzione pensionabile iniziale e l’aliquota contributiva vigente alla data del 1 gennaio 1995, comprensiva dell’addizionale per asili nido. La formula indicata è: R' x 1,0393 x 0,3556 : 12, dove R' è la retribuzione pensionabile degli ultimi 12 mesi di servizio assunta a base del calcolo iniziale.
Conguagli, comunicazioni agli assicurati e casi particolari
Dopo il ricalcolo dei nuovi importi, devono essere determinate e richieste agli assicurati le differenze contributive dovute a conguaglio per i periodi già trascorsi, con apposita lettera che comunichi anche la nuova misura del contributo mensile per i mesi successivi. Le pratiche di prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1993 eventualmente presenti presso le SAP devono essere segnalate alla Direzione generale, che fornirà istruzioni specifiche per la rivalutazione. È inoltre precisato che l’adeguamento annuale non riguarda il contributo relativo alla frazione residuale dell’anno in cui interviene la cessazione del rapporto di lavoro; se la cessazione avviene entro il 31 dicembre, resta escluso dall’adeguamento il contributo dell’anno immediatamente successivo alla risoluzione del rapporto.
Fac-simile di lettera e termini di pagamento
L’allegato riporta il modello di raccomandata A.R. da inviare all’assicurato, con l’indicazione del nuovo contributo mensile dal 1.1.1994 e dal 1.1.1995, dell’ammontare della differenza a conguaglio e dell’invito a versare la somma entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Il nuovo importo mensile deve essere pagato entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui si riferisce.
Ritardato versamento e decadenza
Nella comunicazione allegata si richiama che sulle somme versate oltre i termini assegnati vengono addebitati gli interessi al tasso legale del 10% annuo. Inoltre, ai sensi della legge n. 830/1961, la sospensione dei versamenti per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla facoltà di prosecuzione volontaria dell’iscrizione al Fondo autoferrotranvieri.
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