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Circolare

Circolare numero 176 del 21-6-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quale disciplina applicare al recupero degli indebiti pensionistici in base al momento in cui è stato effettuato il pagamento indebito. Richiama il principio delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui conta la data del pagamento e distingue tre regimi: fino al 27 marzo 1989, dal 28 marzo 1989 al 30 dicembre 1991 e dal 31 dicembre 1991 in poi. Per gli indebiti anteriori al 27 marzo 1989 ribadisce i criteri dell’art. 80 del R.D. n. 1422/1924, precisando quando opera o meno la sanatoria, il ruolo del dolo e la prescrizione decennale. Per i periodi successivi richiama l’art. 52 della legge n. 88/1989 e l’art. 13 della legge n. 412/1991, con specifici chiarimenti su assegni di invalidità, situazioni reddituali e casi in cui l’indebito è recuperabile.

Recupero degli indebiti pensionistici e criteri di sanatoria

Recupero degli indebiti pensionistici e disciplina applicabile nel tempo

La circolare interviene per coordinare la disciplina del recupero degli indebiti pensionistici con i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione. Il criterio decisivo è il momento in cui è stato eseguito il pagamento indebito, da cui dipende la norma applicabile. Vengono così distinti tre regimi: quello dell’art. 80 del R.D. n. 1422/1924 per i pagamenti fino al 27 marzo 1989, quello dell’art. 52 della legge n. 88/1989 per il periodo dal 28 marzo 1989 al 30 dicembre 1991, e quello dell’art. 13 della legge n. 412/1991 per i pagamenti dal 31 dicembre 1991 in avanti.

Indebiti anteriori al 27 marzo 1989

Per i pagamenti indebiti effettuati fino al 27 marzo 1989 continua a trovare applicazione l’art. 80, terzo comma, del R.D. n. 1422/1924, secondo i criteri interpretativi già enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 310 del 20 gennaio 1989. La circolare ribadisce che la sanatoria non opera se la rettifica dell’errore interviene entro un anno dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione o riliquidazione della pensione. Inoltre, la sanatoria è ammessa solo per errori di calcolo nella determinazione della misura della prestazione, purché non vi sia dolo del pensionato.

La sanatoria non si applica invece quando l’errore riguarda l’esistenza del diritto alla prestazione, ad esempio per inesistenza del rapporto assicurativo o dei requisiti di assicurazione e contribuzione, oppure quando sopravvengono circostanze che incidono sul rapporto, come il compimento della maggiore età del figlio titolare di pensione ai superstiti o la scadenza del termine di validità dell’assegno di invalidità.

Misure integrative della pensione e limiti della sanatoria

La circolare precisa che integrazione al minimo, quote aggiuntive e supplementi non sono meri elementi di calcolo della pensione, ma prestazioni autonome, fondate su propri presupposti di fatto e di diritto. Per questo, se viene meno il relativo diritto, anche solo in parte, la sanatoria dell’art. 80 non è applicabile. Essa resta invece operante quando tali componenti siano state liquidate in misura superiore al dovuto per un errore di calcolo.

Nell’ambito delle quote aggiuntive sono ricompresi, tra gli altri, gli aumenti di perequazione in cifra fissa, la maggiorazione sociale, l’aumento della pensione sociale, le maggiorazioni per ex combattenti, la maggiorazione ex art. 14-quater della legge n. 33/1980 e le quote di maggiorazione per familiari a carico sulle pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi.

Dolo, oneri di comunicazione e prescrizione

Il dolo esclude la sanatoria. La circolare chiarisce che esso comprende non solo le attività illecite dell’interessato, ma anche l’indicazione di dati inesatti o l’omessa denuncia di circostanze rilevanti, sia in fase di domanda sia nel corso della percezione della prestazione. Quando l’errore è imputabile al comportamento del pensionato e questi non ha adempiuto ai propri obblighi informativi, il recupero è possibile anche se la rettifica interviene oltre l’anno dalla comunicazione del provvedimento.

Non assumono rilievo, invece, i comportamenti omissivi o commissivi relativi a circostanze già direttamente conosciute dall’Istituto. Resta ferma la regola secondo cui le somme da recuperare non sono gravate da interessi, salvo i casi di dolo. Quando la sanatoria non opera, il credito dell’Istituto è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, che deve però essere eccepito dall’interessato.

Pratiche pendenti e superamento delle precedenti istruzioni

La circolare rivede le precedenti indicazioni applicative relative alle pratiche ancora pendenti alla data di entrata in vigore dell’art. 52 della legge n. 88/1989. Le situazioni di indebito formatesi fino al 27 marzo 1989 e non ancora definite devono essere trattate secondo l’art. 80 del R.D. n. 1422/1924, come interpretato dalla Cassazione, e non secondo l’art. 52 della legge n. 88/1989 limitatamente alle somme non ancora recuperate.

Indebiti dal 28 marzo 1989 al 30 dicembre 1991 e dal 31 dicembre 1991 in poi

Per gli indebiti successivi al 27 marzo 1989 si applicano le discipline introdotte dalla legge n. 88/1989 e dalla legge n. 412/1991. La circolare rinvia alle istruzioni già fornite con le precedenti circolari e con specifici messaggi interni, ribadendo che il regime applicabile dipende dal periodo di corresponsione e dalla natura dell’errore o della situazione che ha generato l’indebito.

Assegni di invalidità pagati oltre la scadenza

Un chiarimento specifico riguarda i ratei di assegno di invalidità corrisposti dopo la scadenza del triennio. L’INPS deve ritirare gli ordinativi di pagamento alla scadenza, salvo i casi in cui vi siano domande di conferma non ancora definite per ragioni imputabili alla gestione della pratica. Il pagamento oltre scadenza è qualificato come ipotesi eccezionale e riconducibile a errore.

Se l’indebito deriva da mancata valutazione di dati già noti all’Istituto, si applica la sanatoria: per i periodi fino al 30 dicembre 1991 ai sensi dell’art. 52 della legge n. 88/1989, e per i periodi successivi ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge n. 412/1991. Inoltre, se nel periodo di validità dell’assegno l’interessato ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, le somme eventualmente pagate dopo tale momento vanno considerate anticipazioni della futura pensione di vecchiaia. Per le decorrenze successive al 31 dicembre 1992 occorre anche verificare la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Indebiti connessi alle situazioni reddituali

Per gli indebiti derivanti dalla verifica dei redditi dei pensionati, l’art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991 impone all’INPS una verifica annuale e il recupero, entro l’anno successivo, delle somme eventualmente erogate in eccedenza. La circolare spiega che per i redditi del 1990 e del 1991 gli indebiti possono essere sanati, se ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell’art. 52 della legge n. 88/1989; per il 1992, invece, il recupero si fonda direttamente sulla disciplina dell’art. 13, comma 2.

Se il pensionato ha correttamente comunicato i redditi e l’indebito deriva dalla mancata utilizzazione di dati già in possesso dell’Istituto, per i periodi successivi al 31 dicembre 1991 si applica la sanatoria prevista dall’art. 13 della legge n. 412/1991. Gli stessi criteri devono essere seguiti anche per i conguagli derivanti dal ricalcolo delle pensioni sociali.

Punti principali

Principio generale di applicazione nel tempo

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che, per individuare la norma applicabile agli indebiti pensionistici, occorre fare riferimento al momento dell’esecuzione del pagamento indebito. In base a tale criterio, gli indebiti sono regolati: fino al 27 marzo 1989 dall’art. 80 del R.D. n. 1422/1924, dal 28 marzo 1989 al 30 dicembre 1991 dall’art. 52 della legge n. 88/1989, e dal 31 dicembre 1991 in poi dall’art. 13 della legge n. 412/1991.

Indebiti fino al 27 marzo 1989

Per i pagamenti indebiti anteriori al 27 marzo 1989 si applica l’art. 80, terzo comma, del R.D. n. 1422/1924, come interpretato dalla Cassazione. La sanatoria opera per errori di calcolo nella misura della prestazione, purché non vi sia dolo del pensionato e la rettifica avvenga oltre un anno dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione o riliquidazione. Non opera invece quando l’errore riguarda l’esistenza del diritto alla prestazione o mancano i presupposti di fatto o di diritto per il riconoscimento.

Limiti della sanatoria e nozione di dolo

La circolare precisa che la sanatoria non si applica se l’errore deriva da comportamenti rilevanti dell’interessato, inclusi dati inesatti, omissioni di denuncia o condotte illecite, anche penalmente rilevanti. In tali casi il recupero è possibile anche oltre l’anno. Non sono invece rilevanti i comportamenti commissivi od omissivi su circostanze già conosciute direttamente dall’Istituto. Le somme da recuperare non sono gravate da interessi, salvo i casi di dolo.

Quote aggiuntive, integrazione al minimo e supplementi

La circolare chiarisce che integrazione al minimo, quote aggiuntive e supplementi non sono semplici componenti della misura della pensione, ma elementi integrativi fondati su autonomi presupposti di fatto o di diritto. Di conseguenza, se viene meno anche solo in parte il relativo diritto per mancanza o modifica dei presupposti, la sanatoria dell’art. 80 non opera. Essa resta invece applicabile quando tali elementi siano stati corrisposti in misura superiore a quella spettante per errore di calcolo.

Applicazione dei nuovi criteri alle pratiche pendenti

Le pratiche relative a indebiti pensionistici effettuati fino al 27 marzo 1989 e ancora pendenti devono essere definite applicando l’art. 80 del R.D. n. 1422/1924, secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite e non secondo i criteri dell’art. 52 della legge n. 88/1989. La circolare richiama il superamento delle precedenti indicazioni che facevano riferimento al regime della legge n. 88 per le somme non ancora recuperate alla data del 28 marzo 1989.

Indebiti dal 28 marzo 1989 e dal 31 dicembre 1991 in poi

Per gli indebiti pensionistici successivi al 27 marzo 1989 si applicano rispettivamente l’art. 52 della legge n. 88/1989 e l’art. 13 della legge n. 412/1991. La circolare rinvia alle precedenti istruzioni INPS già emanate in materia, precisando che i due regimi devono essere distinti in funzione del periodo in cui si è verificato il pagamento indebito e delle caratteristiche dell’errore o della situazione che lo ha generato.

Assegni di invalidità corrisposti oltre la scadenza

Con riferimento ai ratei di assegno di invalidità pagati dopo la scadenza del triennio, la circolare precisa che si tratta di ipotesi eccezionale riconducibile a errore. Se l’indebito deriva da mancata valutazione di dati già conosciuti dall’Istituto, opera la sanatoria dell’art. 52 della legge n. 88/1989 e, per i periodi successivi al 30 dicembre 1991, quella dell’art. 13 della legge n. 412/1991. Se il beneficiario ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia nel periodo di validità dell’assegno, le somme eventualmente corrisposte dopo tale momento sono considerate anticipazioni della pensione di vecchiaia, con l’ulteriore verifica della cessazione del rapporto di lavoro dipendente per le decorrenze successive al 31 dicembre 1992.

Indebiti collegati alla situazione reddituale

Per gli indebiti connessi ai redditi dei pensionati, l’art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991 impone all’INPS la verifica annuale delle situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni e il recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l’anno successivo. La circolare distingue tra redditi relativi agli anni 1990 e 1991, eventualmente sanabili ai sensi dell’art. 52 della legge n. 88/1989, e redditi relativi al 1992, per i quali il recupero trova fondamento diretto nell’art. 13, comma 2.

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