Circolare numero 174 del 21-6-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna la situazione di tre provvedimenti del 1995 in materia contributiva: la reiterazione del termine per il condono previdenziale-assistenziale generale, la conferma della conservazione dei benefici di sgravi e fiscalizzazione in caso di regolarizzazione, l’ulteriore reiterazione di una proroga già decaduta e, infine, la conversione in legge del decreto sulle agevolazioni per le attività dello spettacolo. Vengono inoltre indicati gli effetti sulle rate, sulle compensazioni e sul calcolo degli interessi di differimento per il settore spettacolo.
Regolarizzazioni contributive agevolate e agevolazioni contributive per le attività dello spettacolo
Regolarizzazioni contributive agevolate e agevolazioni per lo spettacolo
La circolare fornisce un aggiornamento su alcuni provvedimenti del 1995 in materia di condono previdenziale-assistenziale e di agevolazioni contributive per le attività dello spettacolo. In particolare, chiarisce gli effetti delle reiterazioni normative succedutesi a seguito di più decreti-legge decaduti e segnala la conversione in legge del decreto relativo allo spettacolo.
Condono previdenziale-assistenziale generale
L’art. 4, comma 9, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, in materia di collocamento, previdenza e interventi a sostegno del reddito, reitera al 31 maggio 1995 il termine per la regolarizzazione degli obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento della prima rata previsto dall’art. 18, commi 1 e 3, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.
La circolare evidenzia che il contenuto della disposizione è sostanzialmente identico a quello già previsto dall’art. 4, comma 8, del D.L. n. 105/1995, decaduto per mancata conversione in legge. Per tale ragione vengono richiamate le istruzioni già fornite nella precedente circolare n. 111 del 20 aprile 1995.
Conservazione dei benefici di sgravi e fiscalizzazione
Una rilevante novità introdotta dall’art. 4, comma 9, del D.L. n. 232/1995 riguarda gli effetti della regolarizzazione sui benefici contributivi. Il terzo periodo del comma stabilisce che, in caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni dell’art. 6, commi 9 e 10, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389.
In sostanza, i soggetti che sanano la propria posizione ai sensi dell’art. 18 della L. n. 724/1994 non perdono i benefici di fiscalizzazione e sgravi che altrimenti verrebbero meno per inosservanza delle condizioni previste. La circolare precisa inoltre che gli importi eventualmente versati in eccedenza possono essere portati in detrazione dalle rate ancora da corrispondere, cioè le rate con scadenza 31 luglio 1995, 30 settembre 1995 e 30 novembre 1995.
Sul piano operativo, le aziende che intendano compensare il credito per sgravi e fiscalizzazione con gli importi dovuti a titolo di condono devono compilare i consueti modelli DM10V per il riconoscimento del credito e trasmetterli alla sede INPS con l’apposita richiesta di compensazione allegata alla circolare n. 95 del 25 marzo 1992. Se residua un’eccedenza, oppure se il contribuente ha già effettuato il versamento integrale in unica soluzione, si procede al rimborso secondo i criteri ordinari seguiti in materia di regolarizzazione contributiva.
Ulteriore reiterazione di una precedente proroga decaduta
L’art. 4, comma 2, del D.L. 29 aprile 1995, n. 143, reca una nuova reiterazione delle disposizioni già contenute nel D.L. n. 55/1995 e in altri decreti-legge precedenti, tutti decaduti per mancata conversione. La norma differisce al 31 luglio 1994 il termine per la regolarizzazione della posizione contributiva previsto dall’art. 1, comma 5-bis, del D.L. 19 novembre 1993, n. 465, convertito dalla L. 14 gennaio 1994, n. 21.
I soggetti che non abbiano ancora regolarizzato la propria posizione nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi possono farlo secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate bimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata al 31 luglio 1994, della seconda al 30 settembre 1994 e della terza al 30 novembre 1994.
La circolare rinvia, per gli approfondimenti applicativi, alle precedenti istruzioni già fornite nelle circolari n. 147 del 12 maggio 1994 e n. 18 del 21 gennaio 1995.
Agevolazioni contributive per le attività dello spettacolo
Con la L. 30 maggio 1995, n. 203, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995, è stato convertito con modificazioni il D.L. 29 marzo 1995, n. 97, recante il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport. L’art. 9 della legge conferma il regime di agevolazioni contributive per le attività dello spettacolo già previsto dal decreto-legge, rinviando per il contenuto generale alle istruzioni della circolare n. 18 del 21 gennaio 1995 e ai richiami contenuti nella circolare n. 111 del 20 aprile 1995.
La sola modifica espressamente evidenziata riguarda il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 243: per le attività dello spettacolo il termine originario del 30 novembre 1993 è fissato al 30 giugno 1995.
Aggiornamento dell’interesse di differimento
Per effetto della proroga del termine di pagamento della seconda rata, deve essere aggiornato il calcolo della maggiorazione dell’interesse di differimento nella misura dell’8% annuo. La circolare precisa che tale interesse va applicato per il periodo dal 1 novembre 1993 al 30 giugno 1995.
Quadro conclusivo
Nel complesso, la circolare si limita a sistemare il quadro delle reiterazioni normative e a chiarire alcuni effetti applicativi: da un lato, la permanenza dei benefici di sgravi e fiscalizzazione per chi regolarizza; dall’altro, la proroga e il coordinamento delle scadenze nei procedimenti di condono, con una specifica disciplina per le attività dello spettacolo e per il relativo interesse di differimento.
Punti principali
Condono previdenziale-assistenziale: termine al 31 maggio 1995
L’art. 4, comma 9, del D.L. n. 232/1995 reitera al 31 maggio 1995 il termine per la regolarizzazione degli obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento della prima rata previsto dall’art. 18, commi 1 e 3, della L. n. 724/1994. La disposizione non introduce un nuovo differimento rispetto a quello già contenuto nel D.L. n. 105/1995, decaduto per mancata conversione, ma conferma le istruzioni già fornite dall’Istituto.
Effetti della regolarizzazione su sgravi e fiscalizzazione
La modifica introdotta dall’art. 4, comma 9, del D.L. n. 232/1995 stabilisce che, in caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni dell’art. 6, commi 9 e 10, del D.L. n. 338/1989. Ne consegue che i soggetti che aderiscono al condono non perdono i benefici di fiscalizzazione e sgravi per le relative irregolarità sanate. Gli importi eventualmente corrisposti in eccedenza possono essere portati in detrazione dalle rate ancora dovute; per la gestione operativa, le aziende devono presentare i modelli DM10V e l’apposita richiesta di compensazione, mentre gli eventuali residui eccedenti o i casi di pagamento integrale in unica soluzione danno luogo a rimborso secondo le ordinarie procedure.
Ulteriore reiterazione della proroga già prevista dal D.L. n. 55/1995
L’art. 4, comma 2, del D.L. n. 143/1995 reitera ancora una volta la disciplina già contenuta nel D.L. n. 55/1995 e in precedenti decreti-legge decaduti, fissando al 31 luglio 1994 il termine per regolarizzare la posizione contributiva dei soggetti interessati. La regolarizzazione può avvenire in tre rate bimestrali di eguale importo, con scadenze fissate al 31 luglio 1994, 30 settembre 1994 e 30 novembre 1994, secondo le modalità stabilite dagli enti impositori.
Agevolazioni contributive per le attività dello spettacolo
L’art. 9 della L. n. 203/1995 ha convertito con modificazioni il D.L. n. 97/1995, mantenendo il regime di agevolazioni contributive per le attività dello spettacolo già previsto dal decreto. La circolare rinvia alle istruzioni precedenti per il contenuto generale della disciplina, segnalando però una specifica novità: per tali attività il termine del 30 novembre 1993, relativo al pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al D.L. n. 155/1993 convertito dalla L. n. 243/1993, è fissato al 30 giugno 1995.
Aggiornamento dell’interesse di differimento per lo spettacolo
In conseguenza della proroga al 30 giugno 1995 per il pagamento della seconda rata del condono nel settore spettacolo, deve essere aggiornato il calcolo della maggiorazione dell’interesse di differimento nella misura dell’8% annuo. Tale interesse va applicato per il periodo compreso tra il 1 novembre 1993 e il 30 giugno 1995.
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