Circolare numero 177 del 22-6-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per il dipendente pubblico ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell’art. 2 della legge n. 476/1984, l’onere contributivo ai fini pensionistici grava sul datore di lavoro. I contributi da versare riguardano la contribuzione IVS e, ove previsto, il trattamento di fine rapporto/fine servizio, con esclusione degli altri fondi. Per il personale degli enti disciolti che abbia optato per il trattamento preesistente è dovuta anche l’eventuale contribuzione al fondo pensionistico integrativo. È inoltre disciplinata la regolarizzazione dei periodi pregressi entro il terzo mese successivo alla circolare, mediante procedura di regolarizzazione contributiva e con applicazione degli interessi al tasso legale.
Regime contributivo per il dipendente pubblico in dottorato di ricerca in congedo straordinario senza assegni
Regime contributivo del dipendente pubblico in dottorato di ricerca in congedo straordinario senza assegni
La circolare definisce il trattamento contributivo applicabile al dipendente pubblico ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il chiarimento riguarda sia la copertura previdenziale del periodo di assenza sia la ripartizione dell’onere contributivo, in assenza di una disciplina espressa nella legge.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 2 della legge n. 476/1984 stabilisce che il pubblico dipendente ammesso al dottorato sia collocato a domanda in congedo straordinario per tutta la durata del corso. Il medesimo periodo è qualificato come utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza. Proprio tale formulazione è posta a base dell’interpretazione contributiva fornita dalla circolare.
Individuazione dell’onere contributivo
Poiché la norma non indica le modalità di copertura assicurativa né a chi debbano essere imputati gli oneri, sono stati svolti approfondimenti con il Ministero del Tesoro e il Ministero del Lavoro. Sulla base dei criteri già seguiti per il personale iscritto alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza, poi confluite nell’INPDAP, i Ministeri hanno ritenuto che anche per il personale pubblico iscritto all’assicurazione generale obbligatoria l’onere contributivo per la valutazione pensionistica dei periodi di congedo debba gravare sul datore di lavoro.
Contribuzione dovuta e ambito dei versamenti
Per la determinazione delle assicurazioni e delle forme previdenziali da garantire, la circolare richiama il parallelismo con l’art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 in materia di aspettativa per mandato parlamentare. Ne consegue che i contributi dovuti sono quelli relativi:
- al trattamento pensionistico;
- ove ricorra il caso, al trattamento di fine rapporto o di fine servizio.
Restano invece esclusi gli altri fondi, come quelli per assistenza sanitaria, Gescal e analoghi.
Dipendenti iscritti all’assicurazione IVS e casi particolari
Per i dipendenti pubblici iscritti all’assicurazione IVS è dovuta all’Istituto la contribuzione relativa a tale assicurazione. Essa comprende anche:
- l’aliquota dello 0,10% per gli asili nido;
- il contributo dello 0,16% ex ENAOLI, con le esclusioni previste dalla legge.
Per il personale degli enti disciolti che abbia optato per il trattamento preesistente è inoltre dovuta la contribuzione all’eventuale fondo pensionistico integrativo.
Base imponibile e modalità di regolarizzazione
Le contribuzioni vanno calcolate sulla retribuzione virtuale del dipendente, limitatamente alle voci considerate imponibili dalla normativa vigente. La circolare affronta anche il recupero delle posizioni pregresse, rilevando che l’incertezza applicativa aveva impedito agli enti di provvedere tempestivamente.
La sistemazione dei periodi pregressi può essere effettuata entro il terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, con pagamento degli accessori a titolo di interessi al tasso legale:
- 5% fino al 15 dicembre 1990;
- 10% dal 16 dicembre 1990.
Per tale sistemazione deve essere utilizzata la procedura di regolarizzazione contributiva.
Punti principali
Congedo straordinario per dottorato e valore previdenziale
L’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 prevede che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca sia collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per la durata del corso. Il periodo di congedo è espressamente utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Onere contributivo a carico del datore di lavoro
Poiché la norma non disciplina le modalità di copertura assicurativa né individua il soggetto tenuto agli oneri contributivi, la circolare recepisce gli approfondimenti svolti con il Ministero del Tesoro e il Ministero del Lavoro. In coerenza con i criteri applicati al personale già iscritto alle Casse pensioni confluite nell’INPDAP, l’onere contributivo per la valutazione pensionistica dei periodi di congedo è posto a carico del datore di lavoro.
Contribuzioni dovute e fondi esclusi
Per individuare le forme assicurative e previdenziali da garantire si richiama la disciplina analoga prevista per l’aspettativa per mandato parlamentare. I contributi dovuti riguardano quelli relativi al trattamento pensionistico e, ove ne ricorra il caso, quelli di fine rapporto, con esclusione di altri fondi quali assistenza sanitaria e Gescal.
Dipendenti iscritti all’assicurazione IVS e personale di enti disciolti
Per i dipendenti pubblici iscritti all’assicurazione IVS è dovuta la contribuzione relativa a tale assicurazione, compresa l’aliquota dello 0,10% per gli asili nido e il contributo dello 0,16% ex ENAOLI, salve le esclusioni di legge. Per il personale degli enti disciolti che abbia optato per il preesistente trattamento è dovuta anche la contribuzione all’eventuale fondo pensionistico integrativo.
Base di calcolo e regolarizzazione dei periodi pregressi
Le contribuzioni devono essere commisurate alla retribuzione virtuale del dipendente, nelle voci considerate imponibili secondo la normativa vigente. Per i periodi pregressi, la sistemazione è ammessa entro il terzo mese successivo alla circolare con pagamento degli accessori a titolo di interessi al tasso legale, pari al 5% fino al 15 dicembre 1990 e al 10% dal 16 dicembre 1990. La regolarizzazione deve essere effettuata tramite la procedura delle regolarizzazioni contributive.
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