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Circolare

Circolare numero 180 del 26-6-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare proroga i termini di presentazione delle denunce annuali mod. O1/M e O3/M relative all’anno 1994: 30 settembre 1995 per le denunce cartacee e 31 ottobre 1995 per i supporti magnetici, con conferma del 31 dicembre 1995 per le Amministrazioni dello Stato. Inoltre chiarisce che, per effetto della normativa sui contributi figurativi, nel quadro D del mod. O1/M relativo al 1994 non devono essere indicati i periodi di astensione facoltativa per gravidanza e puerperio, né altri periodi assimilati previsti dalla disciplina richiamata.

Proroga dei termini di presentazione dei modelli O1/M e O3/M per il 1994 e istruzioni sul quadro D del mod. O1/M

Proroga termini mod. O1/M e O3/M per l’anno 1994

La circolare interviene su due profili distinti: da un lato proroga i termini di presentazione delle denunce annuali di competenza 1994; dall’altro fornisce istruzioni compilative sul quadro D del mod. O1/M in relazione ai periodi di astensione dal lavoro non più utili ai fini dell’accredito contributivo figurativo.

Proroga dei termini di presentazione

In relazione alle richieste pervenute, viene disposto lo slittamento del termine di presentazione dei modd. O1/M e O3/M, già fissato al 31 luglio 1995 dalla circolare n. 137 del 15.05.1995.

I nuovi termini sono i seguenti:

  • 30 settembre 1995 per le aziende che utilizzano denunce cartacee;
  • 31 ottobre 1995 per le aziende che si avvalgono di supporti magnetici;
  • 31 dicembre 1995 per le Amministrazioni dello Stato, termine che rimane confermato.

Quadro normativo sull’astensione facoltativa e sui contributi figurativi

La circolare richiama l’articolo 14 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 503, secondo cui l’astensione facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio non dà più diritto, per i periodi successivi al 1 gennaio 1994, all’accreditamento dei contributi figurativi.

La medesima regola viene estesa anche:

  • ai periodi di assenza dal lavoro per malattia del bambino in età inferiore a tre anni;
  • al periodo di prolungamento dell’astensione facoltativa concesso per i minori handicappati fino al compimento del terzo anno di età.

Compilazione del quadro D del mod. O1/M

Per effetto della disciplina richiamata, a partire dalla denuncia relativa all’anno 1994 non devono essere riportati nel quadro D del mod. O1/M i dati relativi ai periodi di assenza sopra indicati. La circolare fornisce quindi un chiarimento operativo finalizzato a uniformare la compilazione delle denunce annuali e a evitare l’indicazione di periodi che non danno più luogo a contribuzione figurativa.

Punti principali

Proroga dei termini di presentazione

Viene prorogato il termine per la presentazione dei modelli O1/M e O3/M di competenza dell’anno 1994, già fissato al 31 luglio 1995 dalla circolare n. 137 del 15.05.1995. Il nuovo termine è il 30 settembre 1995 per le aziende che presentano denunce cartacee e il 31 ottobre 1995 per quelle che utilizzano supporti magnetici. Per le Amministrazioni dello Stato resta fermo il termine del 31 dicembre 1995.

Esclusione dei periodi di astensione dal quadro D

In base all’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l’astensione facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio non dà più titolo, per i periodi successivi al 1 gennaio 1994, all’accreditamento di contributi figurativi. La stessa disciplina si applica anche ai periodi di assenza per malattia del bambino fino a tre anni e al prolungamento dell’astensione facoltativa concesso per i minori handicappati fino al compimento del terzo anno di età.

Indicazioni operative per la denuncia 1994

A partire dalla denuncia relativa all’anno 1994, nel quadro D del mod. O1/M non devono essere riportati i dati relativi ai periodi di assenza sopra indicati. L’istruzione vale dunque per la compilazione delle denunce annuali riferite al 1994 e successive, limitatamente ai periodi privi di rilevanza ai fini dell’accredito figurativo secondo la normativa richiamata.

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