Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 175 del 21-6-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 16, comma 1, della legge n. 689/1981 per il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa ha natura perentoria, non ordinatoria. Se il pagamento non avviene entro tale termine dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale, il procedimento sanzionatorio non si considera definito e devono proseguire gli ulteriori atti, inclusa l’eventuale ordinanza-ingiunzione. Il chiarimento mira a uniformare i comportamenti degli uffici periferici, alla luce di prassi difformi.

Natura perentoria del termine di 60 giorni per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative ex art. 16, comma 1, legge n. 689/1981

Natura perentoria del termine di sessanta giorni per il pagamento in misura ridotta ex art. 16, comma 1, legge n. 689/1981

La circolare interviene per chiarire il regime del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il quale è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa. Il documento prende le mosse da prassi applicative difformi riscontrate presso gli uffici periferici e ribadisce, sulla base del parere dell’Avvocatura dello Stato, che il termine ha natura perentoria.

Ambito della disciplina e pagamento in misura ridotta

La disposizione richiamata consente al trasgressore di estinguere la violazione mediante il versamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per l’illecito, oppure, se più favorevole, al doppio del minimo edittale, con aggiunta delle spese del procedimento. Il pagamento deve intervenire entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o, in mancanza, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Questione interpretativa affrontata

Il Ministero segnala che, in concreto, alcuni Ispettorati del Lavoro avevano ritenuto il termine perentorio, ritenendo quindi non definito il procedimento in caso di pagamento tardivo e procedendo con ordinanza-ingiunzione. Altri uffici, invece, consideravano il medesimo termine ordinatorio e archiviavano gli atti anche quando il pagamento era avvenuto oltre la scadenza.

Chiarimento sulla natura perentoria del termine

Per eliminare tali disomogeneità, il Dicastero si pronuncia in modo espresso nel senso della natura sicuramente perentoria del termine di sessanta giorni. Ne consegue che il pagamento eseguito oltre la scadenza non produce l’effetto estintivo previsto dalla norma e non impedisce la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.

Conseguenze operative per gli uffici

Qualora, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del processo verbale di illecito amministrativo, non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, le Sedi devono dare corso agli ulteriori atti del procedimento sanzionatorio. Il pagamento tardivo, infatti, non estingue l’obbligazione pecuniaria e non consente la definizione del procedimento.

Finalità della circolare

L’intervento ministeriale è finalizzato ad assicurare uniformità e omogeneità di comportamento tra gli uffici, evitando applicazioni difformi della disciplina sanzionatoria amministrativa e garantendo un’interpretazione coerente dell’art. 16 della legge n. 689/1981.

Punti principali

Contenuto dell'art. 16, comma 1, legge n. 689/1981

La norma consente al trasgressore di estinguere l’illecito amministrativo mediante il pagamento di una somma ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo edittale, oltre alle spese del procedimento. Il pagamento deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata oppure, se la contestazione non è avvenuta, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Problema interpretativo rilevato dal Ministero

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha rilevato prassi difformi tra gli Ispettorati del Lavoro: alcuni consideravano il termine di sessanta giorni perentorio, emanando ordinanza-ingiunzione in caso di pagamento tardivo; altri lo ritenevano ordinatorio e archiviavano gli atti anche in presenza di pagamento oltre il termine.

Chiarimento ministeriale sulla natura del termine

Sulla base del parere dell’Avvocatura dello Stato, il Ministero ha affermato in modo espresso che il termine di sessanta giorni ha natura sicuramente perentoria. Ne deriva che il decorso del termine senza pagamento in misura ridotta impedisce di considerare definito il procedimento sanzionatorio.

Effetti del mancato pagamento entro il termine

Se il pagamento non viene eseguito entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di illecito amministrativo, gli uffici devono proseguire con gli ulteriori atti del procedimento sanzionatorio. Il pagamento effettuato dopo la scadenza non estingue l’obbligo di corrispondere la pena pecuniaria.

Finalità della circolare

La circolare è emanata per dirimere le incertezze operative presenti negli uffici periferici e per assicurare uniformità e omogeneità di comportamento nell’applicazione dell’art. 16 della legge n. 689/1981.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.