Circolare numero 175 del 21-6-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 16, comma 1, della legge n. 689/1981 per il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa ha natura perentoria, non ordinatoria. Se il pagamento non avviene entro tale termine dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale, il procedimento sanzionatorio non si considera definito e devono proseguire gli ulteriori atti, inclusa l’eventuale ordinanza-ingiunzione. Il chiarimento mira a uniformare i comportamenti degli uffici periferici, alla luce di prassi difformi.
Natura perentoria del termine di 60 giorni per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative ex art. 16, comma 1, legge n. 689/1981
Natura perentoria del termine di sessanta giorni per il pagamento in misura ridotta ex art. 16, comma 1, legge n. 689/1981
La circolare interviene per chiarire il regime del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il quale è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa. Il documento prende le mosse da prassi applicative difformi riscontrate presso gli uffici periferici e ribadisce, sulla base del parere dell’Avvocatura dello Stato, che il termine ha natura perentoria.
Ambito della disciplina e pagamento in misura ridotta
La disposizione richiamata consente al trasgressore di estinguere la violazione mediante il versamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per l’illecito, oppure, se più favorevole, al doppio del minimo edittale, con aggiunta delle spese del procedimento. Il pagamento deve intervenire entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o, in mancanza, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Questione interpretativa affrontata
Il Ministero segnala che, in concreto, alcuni Ispettorati del Lavoro avevano ritenuto il termine perentorio, ritenendo quindi non definito il procedimento in caso di pagamento tardivo e procedendo con ordinanza-ingiunzione. Altri uffici, invece, consideravano il medesimo termine ordinatorio e archiviavano gli atti anche quando il pagamento era avvenuto oltre la scadenza.
Chiarimento sulla natura perentoria del termine
Per eliminare tali disomogeneità, il Dicastero si pronuncia in modo espresso nel senso della natura sicuramente perentoria del termine di sessanta giorni. Ne consegue che il pagamento eseguito oltre la scadenza non produce l’effetto estintivo previsto dalla norma e non impedisce la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.
Conseguenze operative per gli uffici
Qualora, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del processo verbale di illecito amministrativo, non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, le Sedi devono dare corso agli ulteriori atti del procedimento sanzionatorio. Il pagamento tardivo, infatti, non estingue l’obbligazione pecuniaria e non consente la definizione del procedimento.
Finalità della circolare
L’intervento ministeriale è finalizzato ad assicurare uniformità e omogeneità di comportamento tra gli uffici, evitando applicazioni difformi della disciplina sanzionatoria amministrativa e garantendo un’interpretazione coerente dell’art. 16 della legge n. 689/1981.
Punti principali
Contenuto dell'art. 16, comma 1, legge n. 689/1981
La norma consente al trasgressore di estinguere l’illecito amministrativo mediante il pagamento di una somma ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo edittale, oltre alle spese del procedimento. Il pagamento deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata oppure, se la contestazione non è avvenuta, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Problema interpretativo rilevato dal Ministero
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha rilevato prassi difformi tra gli Ispettorati del Lavoro: alcuni consideravano il termine di sessanta giorni perentorio, emanando ordinanza-ingiunzione in caso di pagamento tardivo; altri lo ritenevano ordinatorio e archiviavano gli atti anche in presenza di pagamento oltre il termine.
Chiarimento ministeriale sulla natura del termine
Sulla base del parere dell’Avvocatura dello Stato, il Ministero ha affermato in modo espresso che il termine di sessanta giorni ha natura sicuramente perentoria. Ne deriva che il decorso del termine senza pagamento in misura ridotta impedisce di considerare definito il procedimento sanzionatorio.
Effetti del mancato pagamento entro il termine
Se il pagamento non viene eseguito entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di illecito amministrativo, gli uffici devono proseguire con gli ulteriori atti del procedimento sanzionatorio. Il pagamento effettuato dopo la scadenza non estingue l’obbligo di corrispondere la pena pecuniaria.
Finalità della circolare
La circolare è emanata per dirimere le incertezze operative presenti negli uffici periferici e per assicurare uniformità e omogeneità di comportamento nell’applicazione dell’art. 16 della legge n. 689/1981.
Testo integrale
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