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Sentenza

Sentenza n. 190/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: della sentenza n. 332 del 10.04.2024 emessa dal Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 3369/2023;

Giustizia amministrativa202500387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, n. 332/2024, relativa all’attribuzione della Carta Docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 332/2024 del Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della Carta Elettronica del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, oltre alla rifusione delle spese di lite. Il Ministero, destinatario della notificazione del titolo esecutivo, non aveva provveduto entro il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha domandato anche gli interessi legali, la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la notificazione della sentenza al Ministero, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni e il passaggio in giudicato del titolo. Nel merito ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di conformarsi integralmente alla sentenza del Tribunale di Firenze entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, se anteriore. Ha escluso gli interessi legali richiesti, poiché non compresi nel dispositivo del titolo ottemperando. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale persistente inottemperanza, il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30

    termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce presupposto di ammissibilità dell’azione esecutiva o di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta Docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • DPCM 23 settembre 2015

    Disciplina, insieme alla legge n. 107/2015, il beneficio della Carta Elettronica oggetto della sentenza ottemperanda.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato all’amministrazione, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione e il titolo sia passato in giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di conformarsi al contenuto effettivo del dispositivo del titolo, ma non può estendere l’esecuzione a pretese non riconosciute dal giudicato; in particolare, non possono essere liquidati interessi legali se tali somme non risultano dal dispositivo ottemperando.
  • In presenza di un ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può applicare la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., facendola decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e parametrandola agli interessi legali sulla somma dovuta.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione per l’esecuzione, così da assicurare l’effettività del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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