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Sentenza

Sentenza n. 12/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 3/2025 resa dal Tribunale di Urbino, sez. Lavoro, con cui è stato riconosciuto alla ricorrente il beneficio economico della carta docente;

Giustizia amministrativa202500672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Urbino, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico della carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e divenuta definitiva, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e il Ministero era stato condannato ad assegnare le somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale, nonché l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo giudiziale all'Amministrazione. Nel merito ha accertato che il giudicato non era stato eseguito e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, prevedendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e concluda l'incarico entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'esecuzione. È stata respinta la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., perché non sono stati ravvisati particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario è stata ritenuta misura sufficiente a incentivare l'esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, ricorrendone i presupposti, la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il giudice ha ritenuto non sussistenti particolari motivi per disporre l'indennizzo.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine dilatorio dalla notifica del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato del giudice del lavoro quale fondamento del beneficio economico della carta docente.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili, per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, l'azione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce una prestazione pecuniaria impone all'Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, salvo che dimostri l'avvenuto pagamento, e legittima il giudice dell'ottemperanza a fissare un termine per adempiere.
  • In caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato in sentenza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin d'ora un commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari per adottare gli atti amministrativi e contabili occorrenti all'esecuzione del giudicato.
  • L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non consegue automaticamente all'accertamento dell'inottemperanza: può essere negato quando non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura sufficiente a favorire l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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