Cassazione Penale, Ordinanza n. 14754/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia rituale dell'imputato. In applicazione degli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), c.p.p., ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'ordinanza riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza del Tribunale di Trieste. Dal testo emerge che, prima della decisione, l'imputato ha ritualmente rinunciato al ricorso. La Corte prende atto della rinuncia e ne fa discendere l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata in euro 500,00.
Norme richiamate
art. 589, commi 2 e 3, c.p.p.
La rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
La rinuncia al ricorso integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente definizione del giudizio senza esame dei motivi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La declaratoria di inammissibilità per rinuncia assorbe ogni valutazione sul merito della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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