Direttiva 2009/63
Direttiva 2009/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2009/63/CE codifica e sostituisce la direttiva 74/151/CEE sulle prescrizioni tecniche relative ad alcuni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote. Fissa standard armonizzati su massa massima, targhe posteriori, serbatoi carburante, zavorratura, segnalatore acustico, livelli sonori e silenziatore, per consentire il riconoscimento reciproco delle omologazioni nell’ambito della direttiva 2003/37/CE. La direttiva non introduce un nuovo regime sostanziale, ma razionalizza e consolida la disciplina preesistente, con applicazione dal 1° gennaio 2010.
Codificazione delle prescrizioni tecniche per taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, ai fini dell’omologazione CE e della libera circolazione nel mercato interno.
Ambito di applicazione
Si applica ai trattori agricoli o forestali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, ossia veicoli a motore a ruote o a cingoli, con almeno due assi, concepiti essenzialmente per la trazione e per trainare, spingere, portare o azionare attrezzi, macchine o rimorchi per uso agricolo o forestale. La direttiva riguarda soltanto i trattori montati su pneumatici con velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h. L’effetto è limitato agli aspetti tecnici elencati negli allegati da I a VI e incide sulle procedure di omologazione CE e nazionale, immatricolazione, vendita, immissione in circolazione e uso. Sono richiamate le disposizioni della direttiva 2003/37/CE per il sistema di omologazione e restano salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e applicazione delle direttive abrogate o modificate richiamate nell’allegato VII.
Direttiva 2009/63/CE relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote
La direttiva costituisce una codificazione della direttiva 74/151/CEE e consolida le prescrizioni tecniche armonizzate relative ad alcuni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote. Essa si inserisce nel sistema di omologazione CE dei trattori, coordinandosi con la direttiva 2003/37/CE, con l’obiettivo di favorire il riconoscimento reciproco delle omologazioni e la libera circolazione dei veicoli conformi nel mercato interno.
Finalità e contesto normativo
La direttiva precisa, nei considerando, che la 74/151/CEE è stata più volte modificata in modo sostanziale e che la codificazione è opportuna per ragioni di razionalità e chiarezza. Le prescrizioni tecniche contenute nella direttiva incidono su aspetti di progettazione e fabbricazione del trattore, tra cui massa massima, targhe posteriori, serbatoi di carburante, zavorratura, segnalatore acustico, rumore e silenziatore. Tali prescrizioni sono funzionali all’applicazione della procedura di omologazione CE prevista dalla direttiva 2003/37/CE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai trattori agricoli o forestali a ruote o a cingoli, con almeno due assi, concepiti essenzialmente per la trazione e per trainare, spingere, portare o azionare strumenti, macchine o rimorchi per attività agricola o forestale. Tuttavia, il suo ambito è ristretto ai soli trattori montati su pneumatici e aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.
Gli obblighi derivanti dalla direttiva operano con riferimento alle procedure di omologazione CE e nazionale, nonché ai successivi atti relativi a immatricolazione, vendita, immissione in circolazione e uso dei trattori. Restano inoltre richiamati, per gli effetti di abrogazione e continuità normativa, i termini di attuazione e di applicazione delle direttive elencate nell’allegato VII, parte B.
Regime di omologazione e circolazione
L’articolo 2 stabilisce il nucleo degli obblighi di risultato per gli Stati membri. Se un tipo di trattore è conforme alle prescrizioni degli allegati da I a VI, lo Stato membro non può rifiutare né l’omologazione CE né l’omologazione nazionale per motivi attinenti alle materie disciplinate dalla direttiva.
Viceversa, in caso di non conformità:
- gli Stati membri non possono rilasciare l’omologazione CE;
- possono rifiutare l’omologazione nazionale.
Per i veicoli nuovi non conformi, gli Stati membri devono inoltre cessare di considerare validi, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi; possono altresì rifiutare l’immatricolazione, la vendita o l’immissione in circolazione di tali veicoli.
L’articolo 3 estende la tutela alla fase di commercializzazione e utilizzo: i trattori conformi non possono essere oggetto di rifiuto di immatricolazione né di divieto di vendita, immissione in circolazione o uso per ragioni attinenti agli elementi e caratteristiche disciplinati dall’articolo 2, paragrafo 1.
Adeguamento tecnico e margini di discrezionalità
La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione, in quanto si tratta di una direttiva di armonizzazione minima/settoriale orientata al risultato. Gli Stati conservano un margine di discrezionalità nell’organizzazione dell’attuazione nazionale, purché siano garantiti gli effetti vietativi e permissivi imposti dal testo.
Per l’aggiornamento tecnico, l’articolo 4 rinvia alla procedura prevista dall’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE, con una precisazione importante: l’adeguamento al progresso tecnico degli allegati da I a VI non si applica ai punti 1.1 e 1.4.1.2 dell’allegato VI, che sono esclusi da tale meccanismo.
L’articolo 5 impone infine un obbligo di trasparenza e cooperazione amministrativa: gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Contenuto tecnico degli allegati
Allegato I – massa massima autorizzata a pieno carico La massa massima autorizzata a pieno carico indicata dal costruttore è accettata dall’amministrazione competente se i controlli risultano soddisfacenti, in particolare sotto il profilo di frenatura e sterzo, e se non sono superati i limiti per categoria e asse indicati nella tabella. Per i trattori T1, T2 e T4.1 sono previsti valori di 18 t a pieno carico per 2 assi e 24 t per 3 assi, con limiti di 11,5 t per asse motore e 10 t per asse non motore; per i T3 e T4.3 i limiti sono formulati in modo diverso, in relazione alle caratteristiche di limitazione del veicolo. In ogni caso, il carico sulle ruote anteriori non deve scendere sotto il 20 % della massa a vuoto del trattore.
Allegato II – targhe posteriori d’immatricolazione Sono fissate le dimensioni minime degli alloggiamenti, la loro forma, la posizione laterale, l’orientamento rispetto al piano di simmetria e alla verticale, nonché le altezze minime e massime rispetto al suolo. Le targhe devono essere sostanzialmente verticali, con tolleranza di 5°, ma sono ammesse inclinazioni maggiori in specifiche condizioni costruttive, entro limiti di 30° verso l’alto o 15° verso il basso e con vincoli sulla distanza dal suolo.
Allegato III – serbatoi di carburante liquido I serbatoi devono essere resistenti alla corrosione, superare prove di tenuta a pressione pari al doppio della pressione relativa di servizio e, in ogni caso, ad almeno 0,3 bar. Devono essere previsti dispositivi che compensino automaticamente eventuali sovrapressioni e devono essere evitati rischi di infiammabilità. In caso di capovolgimento, non deve verificarsi fuoriuscita di carburante se non un eventuale sgocciolamento. I serbatoi devono inoltre essere protetti dagli urti, e le condotte di alimentazione e il bocchettone di riempimento devono essere collocati all’esterno della cabina.
Allegato IV – masse di zavorratura Quando necessarie per soddisfare i requisiti di omologazione CE, le masse di zavorratura devono essere fornite dal costruttore, essere adatte alla posa e recare il marchio del fabbricante e l’indicazione della massa con tolleranza di ± 5 %. Le masse frontali rimuovibili con frequenza devono garantire una distanza di sicurezza di almeno 25 mm per le impugnature e devono essere fissate in modo da evitare sganciamenti accidentali.
Allegato V – segnalatore acustico Il segnalatore deve recare il marchio di omologazione CE previsto dalla direttiva 70/388/CEE. In sede di collaudo acustico, la pressione sonora si misura a 7 metri davanti al trattore, con microfono collocato a 0,5-1,5 m dal suolo, e il valore massimo deve essere compreso tra 93 dB(A) e 112 dB(A).
Allegato VI – livelli sonori ammissibili e silenziatore Per i trattori di cui all’articolo 1, il rumore non deve superare 89 dB(A) per i veicoli con peso a vuoto superiore a 1,5 t e 85 dB(A) per quelli con peso a vuoto pari o inferiore a 1,5 t. Sono disciplinati gli strumenti di misurazione, le condizioni di prova, il metodo per i trattori in movimento e quello per i trattori fermi, con regole specifiche su pista, velocità, posizionamento del microfono, numero minimo di misurazioni e interpretazione dei risultati.
La parte relativa al dispositivo di scappamento stabilisce che, se il trattore è munito di silenziatore, si applicano requisiti specifici: il terminale di scarico deve impedire l’ingresso dei gas di scarico nella cabina; lo schema del dispositivo deve essere allegato alla scheda di omologazione; sul silenziatore devono essere indicati marca e tipo; i materiali assorbenti fibrosi sono ammessi solo a determinate condizioni di collocazione, mantenimento e resistenza termica.
Abrogazione, continuità normativa e riferimenti
L’articolo 6 abroga la direttiva 74/151/CEE, come modificata, ma salva gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e applicazione delle direttive richiamate nell’allegato VII, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla presente direttiva, secondo la tavola di concordanza dell’allegato VIII.
Entrata in vigore e applicazione
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2010. Non risultano nel testo un autonomo termine di recepimento esplicito per questa codificazione, ma la direttiva fa salvi i termini storici delle direttive precedentemente abrogate o modificate elencate nell’allegato VII.
Disposizioni principali
Definizione del trattore e ambito tecnico
L’articolo 1 definisce il trattore agricolo o forestale e limita l’applicazione della direttiva ai trattori su pneumatici con velocità massima per costruzione tra 6 e 40 km/h. Le prescrizioni riguardano i soli elementi e caratteristiche disciplinati dagli allegati da I a VI.
Obblighi di omologazione e divieti di rifiuto
L’articolo 2 vieta agli Stati membri di rifiutare l’omologazione CE o nazionale per i tipi di trattore conformi agli allegati da I a VI. Per i veicoli non conformi, gli Stati membri non possono rilasciare l’omologazione CE e possono rifiutare l’omologazione nazionale. Per i veicoli nuovi non conformi, cessano di considerare validi i certificati di conformità ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE e possono rifiutare immatricolazione, vendita o immissione in circolazione.
Libera circolazione dei trattori conformi
L’articolo 3 vieta agli Stati membri di rifiutare l’immatricolazione o di vietare la vendita, l’immissione in circolazione o l’uso dei trattori conformi ai requisiti tecnici degli allegati da I a VI.
Adeguamento al progresso tecnico
L’articolo 4 prevede che le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati da I a VI, con l’eccezione delle disposizioni di cui ai punti 1.1 e 1.4.1.2 dell’allegato VI, siano adottate secondo la procedura dell’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.
Obbligo di comunicazione nazionale
L’articolo 5 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Abrogazione della direttiva 74/151/CEE e rinvio dinamico
L’articolo 6 abroga la direttiva 74/151/CEE, come modificata, fatte salve le obbligazioni degli Stati membri relative ai termini di attuazione e applicazione delle direttive elencate nell’allegato VII, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato VIII.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 7 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Destinatari
L’articolo 8 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.
Prescrizioni tecniche principali degli allegati
Gli allegati da I a VI disciplinano in dettaglio: massa massima autorizzata a pieno carico e carichi per asse; dimensioni, posizione e montaggio delle targhe posteriori d’immatricolazione; caratteristiche dei serbatoi di carburante liquido; requisiti delle masse di zavorratura; prescrizioni del segnalatore acustico; limiti e metodi di misurazione del rumore; requisiti del dispositivo di scappamento (silenziatore).
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