Cassazione Civile, Ordinanza n. 29559/2021 del 22/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente, quale coniuge superstite di un soggetto che a sua volta era erede della titolare della pensione reversibile di guerra, ha impugnato davanti alla Corte di cassazione una sentenza della Corte dei conti che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso una precedente decisione contabile. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il giudice contabile avrebbe dovuto rimettere la causa alla Corte di cassazione per una pronuncia sulla giurisdizione e chiedendo, in sostanza, l'accoglimento della domanda di attribuzione della pensione di guerra. Il Ministero intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'impugnazione proposta contro la sentenza resa in sede di revocazione dalla Corte dei conti esulava dall'ambito dell'art. 207 c.g.c., dell'art. 362 c.p.c. e dell'art. 111, ottavo comma, Cost., poiché la sentenza impugnata era a sua volta suscettibile di gravame davanti al giudice contabile. Inoltre, poiché la sentenza oggetto di revocazione riguardava una materia pensionistica decisa dal giudice monocratico, il mezzo di impugnazione corretto era l'appello ai sensi dell'art. 170, comma 1, c.g.c., e non il ricorso alle Sezioni Unite per questioni di giurisdizione. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimato. È stato altresì disposto l'onere dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 207 c.g.c.
Non consente di trasformare il ricorso contro una sentenza revocatoria della Corte dei conti in uno strumento per sindacare la giurisdizione oltre i limiti stabiliti dalla disciplina processuale.
art. 362 c.p.c.
Il ricorso per cassazione non è ammissibile quando la sentenza impugnata è ancora soggetta a impugnazione ordinaria davanti al giudice competente.
art. 111, ottavo comma, Cost.
Il sindacato delle Sezioni Unite sulla giurisdizione è ammesso solo entro i limiti tradizionalmente delineati dalla giurisprudenza, non per sostituire mezzi di impugnazione ordinari.
art. 206, comma 3, c.g.c.
Avverso la sentenza resa in sede di revocazione sono proponibili i mezzi di impugnazione cui era originariamente soggetta la sentenza revocata.
art. 170, comma 1, c.g.c.
Nel caso di sentenza pensionistica resa dal giudice monocratico contabile, il mezzo corretto è l'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Corte cost. n. 6 del 2018
Richiamata per ribadire i limiti del sindacato sulla giurisdizione e i confini tra le diverse giurisdizioni.
Massime di principio
- Quando si impugna una sentenza resa in sede di revocazione, il mezzo di impugnazione esperibile è quello previsto per la sentenza originariamente impugnabile, non un diverso rimedio scelto in base alla natura della censura proposta.
- Il ricorso alle Sezioni Unite per questioni di giurisdizione non è ammissibile se la decisione impugnata è ancora soggetta a un ordinario mezzo di gravame davanti al giudice competente.
- Nel processo contabile pensionistico, se la decisione è resa dal giudice monocratico, il rimedio ordinario è l'appello; il mancato utilizzo del mezzo corretto rende inammissibile il ricorso per cassazione.
- Il controllo sulla giurisdizione ex art. 111 Cost. resta circoscritto ai suoi presupposti propri e non può essere utilizzato per eludere il sistema delle impugnazioni ordinarie.
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