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Sentenza

Sentenza n. 1170/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per motivi di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia tre mesi prima del compimento della maggiore età e titolare di un permesso per minore età, ha impugnato il diniego della Questura di Brescia fondato sull’assenza dei requisiti previsti dall’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998. Ha dedotto: violazione ed erronea applicazione della disposizione; difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, eccesso di potere e carenza di motivazione; sussistenza dei requisiti per la conversione. In particolare, ha sostenuto di rientrare nella fattispecie dei minori affidati o sottoposti a tutela, per la quale sarebbe stato sufficiente il parere del Comitato per i minori stranieri, senza necessità di un biennale progetto di integrazione e di una permanenza triennale in Italia. Ha inoltre contestato il rilievo attribuito al parere non favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sostenendo che la Questura avrebbe dovuto svolgere una valutazione concreta della sua integrazione socio-lavorativa e della sua volontà di permanere in Italia. Il parere ministeriale era negativo o comunque non favorevole perché il ricorrente aveva soggiornato in Italia durante la minore età per soli tre mesi e aveva frequentato soltanto 40 ore di alfabetizzazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto infondati congiuntamente tutti i motivi. Ha interpretato l’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 nel senso che la conversione può avvenire alternativamente: per il minore affidato ai sensi dell’art. 2 l. 184/1983 o sottoposto a tutela, previo parere positivo dell’autorità competente; oppure per il minore ammesso per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile, con i requisiti correlati, tra cui la permanenza in Italia da almeno tre anni. Anche lasciando impregiudicata la questione dell’effettivo affidamento ai sensi dell’art. 2 l. 184/1983, mancava comunque il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Secondo il Collegio, la disciplina vigente ratione temporis non contiene più la previsione secondo cui il mancato rilascio del parere positivo non può legittimare il diniego del rinnovo; ne consegue che, in assenza del parere favorevole, la Questura può negare la conversione senza essere tenuta a ulteriori valutazioni istruttorie sul concreto livello di integrazione del richiedente. Correttamente, quindi, l’amministrazione ha verificato i requisiti più stringenti della seconda fattispecie, che non risultavano posseduti: mancavano sia la permanenza triennale in Italia sia la partecipazione biennale a un progetto di integrazione. Le attività svolte dopo il compimento della maggiore età non erano rilevanti, poiché i requisiti devono essere valutati con riferimento alla situazione esistente alla data del raggiungimento della maggiore età. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 [...] può essere rilasciato [...] al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri [...] ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile [...].

    La disposizione prevede due percorsi alternativi per la conversione del permesso per minore età: affidamento o tutela accompagnati da parere positivo, oppure partecipazione almeno biennale a un progetto di integrazione e possesso dei requisiti correlati, tra cui la permanenza triennale in Italia. In assenza del parere favorevole, la Questura può negare la conversione senza ulteriori valutazioni concrete sull’integrazione.

  • art. 32, comma 1-ter, d.lgs. 286/1998

    Rileva per i requisiti dell’ente e del progetto di integrazione sociale e civile, inclusa la permanenza in Italia da almeno tre anni richiesta per la fattispecie alternativa a quella dell’affidamento o della tutela.

  • art. 33 d.lgs. 286/1998

    Individua il Comitato per i minori stranieri, le cui funzioni, secondo la sentenza, sono state trasferite alla Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

  • art. 2 l. 184/1983

    Costituisce il riferimento normativo per l’affidamento rilevante ai fini della prima fattispecie di conversione prevista dall’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La Questura ha utilizzato la comunicazione dei motivi ostativi prima dell’adozione del diniego.

Massime di principio

  • Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, il minore affidato ai sensi dell’art. 2 l. 184/1983 o sottoposto a tutela deve comunque disporre del parere positivo dell’autorità competente; l’affidamento o la tutela, da soli, non rendono irrilevante il parere sfavorevole.
  • L’assenza del parere favorevole previsto dall’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 consente alla Questura di negare la conversione del permesso per minore età senza dover svolgere ulteriori accertamenti sul livello concreto di integrazione socio-lavorativa del richiedente.
  • Quando manca il parere favorevole relativo alla fattispecie dell’affidamento o della tutela, la conversione può essere riconosciuta soltanto attraverso l’altra fattispecie alternativa prevista dall’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, che richiede la partecipazione per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile e il possesso dei requisiti correlati, tra cui la permanenza in Italia da almeno tre anni.
  • I requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per minore età devono essere verificati con riferimento alla situazione esistente al compimento della maggiore età; non possono essere valorizzate, per colmare la mancanza dei presupposti legali, le attività di integrazione o lavorative svolte successivamente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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