Cassazione Penale, Sentenza n. 22524/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto che confermava la persistenza della pericolosità sociale e disponeva l'esecuzione residua della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Presentava due motivi: (1) violazione dell'art. 14 d.lgs. n.159/2011 - contestava la sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale, rilevando un presunto miglioramento del suo comportamento durante la lunga detenzione e chiedendo una più analitica verifica della condotta carceraria; (2) violazione dell'art. 31 d.lgs. n.159/2011 - deduceva l'impossibilità materiale di versare la cauzione di euro 30.000,00 in quanto non percettore di pensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza generica e manifestamente infondata, confermando che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la persistente pericolosità sociale di grado elevato tenuto conto: della posizione apicale del ricorrente nel "clan Mazzarella", della sua qualità di dominus di un gruppo autonomo responsabile di azioni di sangue, del coinvolgimento in traffico di stupefacenti ed estorsioni, delle plurime censure disciplinari in carcere, dell'assenza di indici di dissociazione e della mancata ottemperanza alla diffida di presentarsi alle autorità dopo la scarcerazione. Sul secondo motivo ha rilevato genericità e mancata confutazione delle argomentazioni della Corte territoriale, che aveva osservato l'assenza di indicazioni circa redditi leciti del ricorrente e la possibile provenienza di sostentamento da attività illecite. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n.159/2011
La norma è stata richiamata in relazione al requisito dell'attualità della pericolosità sociale: la Corte ha ritenuto che la valutazione di pericolosità, basata su ruolo apicale nell'organizzazione criminale, reati lucrogenetici e ripetute infrazioni disciplinari in carcere, giustificasse la conferma della misura preventiva
art. 31 d.lgs. n.159/2011
Richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di versamento di cauzione; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non provata, osservando l'assenza di elementi che dimostrassero che il ricorrente era privo di mezzi e sottolineando che il sostentamento poteva derivare da attività illecite
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in relazione al criterio per l'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto non sussistere prova di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000
Massime di principio
- Per impugnare con successo la conferma di una misura di prevenzione per pericolosità sociale è necessario fornire elementi specifici e documentati di effettiva e stabile dissociazione dal contesto criminale (es. partecipazione continuativa a programmi di riabilitazione, lavoro lecito documentato, assenza di condotte disciplinari rilevanti).
- Asserti miglioramenti comportamentali generici durante la detenzione non sono sufficienti; il giudice valuta anche il ruolo passato nell'organizzazione criminale, i reati commessi e le infrazioni disciplinari in carcere.
- La contestazione dell'onere o della misura cautelare pecuniaria richiede prova documentale dello stato di indigenza o della mancanza di redditi/pensioni; la possibilità che il sostentamento derivi da proventi illeciti può essere rilevante e deve essere confutata con elementi concreti.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e motivati: argomentazioni generiche o non confutanti le risultanze del giudice di merito portano a declaratoria di inammissibilità e a condanna alle spese; può essere disposta anche una sanzione pecuniaria (cassa delle ammende).
- In presenza di ruolo apicale in organizzazioni mafiose e di reati lucrogenetici (estorsioni, traffico di stupefacenti) il giudice tende a ritenere più agevole la persistenza della pericolosità sociale, salvo prova stringente del contrario.
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