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Sentenza

Sentenza n. 11996/2026 - Roma, Sezione 2

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Emilia Romagna, con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) della Regione Emilia Romagna per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700), con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; Dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; Dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202515315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria regionale e elenco dei vincitori della selezione per 160 funzionari dell’Agenzia delle Entrate in Emilia-Romagna, nonché gli esiti e i quesiti della prova scritta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni organizzatrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, collocata tra gli idonei ma non tra i vincitori dopo aver conseguito 21/30 nella prova scritta, ha impugnato la graduatoria e gli atti connessi deducendo la violazione dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. 487/1994, dell’art. 6 del bando, dell’art. 51 Cost., del principio di buon andamento e l’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. In particolare, ha contestato due quesiti a risposta multipla. Il primo riguardava l’impugnazione delle deliberazioni assembleari invalide: la Commissione aveva indicato come corretta la risposta relativa ai condomini assenti o dissenzienti, mentre la candidata aveva scelto l’opzione secondo cui le deliberazioni potevano essere impugnate da tutti i condomini, sostenendo l’ambiguità del riferimento generico all’invalidità e la possibile correttezza di entrambe le risposte. Il secondo quesito riguardava l’inesistenza della notificazione di un atto recettizio: la Commissione aveva ritenuto corretta la risposta secondo cui l’inesistenza comporta l’inefficacia, mentre la candidata aveva scelto la risposta relativa alla sanabilità mediante raggiungimento dello scopo, richiamando l’art. 156 c.p.c. e lamentando che il quesito non precisasse se si trattasse di un atto tributario. Le amministrazioni hanno eccepito anche la carenza di interesse, sostenendo che non fosse dimostrata l’utilità concreta dell’eventuale accoglimento.

La decisione

Il TAR ha respinto preliminarmente l’eccezione di carenza di interesse, ritenendo che il miglioramento della collocazione in graduatoria costituisca un’utilità concreta, anche in vista di un possibile scorrimento. Nel merito, ha ritenuto legittimo il primo quesito, poiché, alla luce dell’art. 1137 c.c., la risposta relativa ai condomini assenti o dissenzienti era l’unica chiaramente corretta. Il generico riferimento all’invalidità non rendeva il quesito ambiguo, mentre la risposta riferita a tutti i condomini non era esatta, anche perché la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. Il giudice ha inoltre considerato irrilevante il mancato integrale richiamo testuale alla norma, essendo sufficiente che la domanda consentisse di individuare un’unica soluzione corretta nel contesto della prova e delle professionalità selezionate. Quanto al secondo quesito, il TAR ha ritenuto che esso riproducesse la disciplina speciale dell’art. 7-sexies dello Statuto dei diritti del contribuente. Il riferimento all’atto recettizio e, nella risposta alternativa, al termine di decadenza dell’accertamento rendeva evidente il collegamento con gli atti impositivi o della riscossione. Per tali notificazioni, quando ricorrono i casi di inesistenza indicati dalla norma, la notificazione comporta l’inefficacia dell’atto e non opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo. La risposta scelta dalla candidata, basata sulla disciplina generale dell’art. 156 c.p.c., non era quindi corretta. Il TAR ha concluso che entrambi i quesiti erano formulati in modo trasparente, ragionevole e non lesivo della parità di trattamento. Il ricorso è stato respinto e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35-quater, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001

    Costituisce la base normativa della selezione mediante un’unica prova scritta per l’accesso al pubblico impiego.

  • art. 1137 c.c.

    Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea

    La disciplina consente di individuare come unica risposta corretta quella riferita ai condomini assenti o dissenzienti; il generico riferimento all’invalidità del quesito non determina ambiguità quando la soluzione è univoca alla luce della disciplina applicabile.

  • art. 7-sexies l. 212/2000

    1. È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, sempreché l’impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell’accertamento. 2. L’inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l’inefficacia.

    La disciplina speciale tributaria distingue l’inesistenza dalla nullità della notificazione: nei casi di inesistenza indicati dalla norma non opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo e l’inesistenza della notificazione di un atto recettizio comporta l’inefficacia dell’atto.

  • art. 156 c.p.c.

    Il principio del raggiungimento dello scopo non è applicabile alle ipotesi di inesistenza della notificazione disciplinate in via speciale dall’art. 7-sexies l. 212/2000.

  • art. 6 del bando di concorso

    La conoscenza del diritto tributario rientrava tra le materie oggetto della prova; pertanto, il quesito sulla notificazione degli atti tributari era pertinente al programma concorsuale.

  • art. 51 Cost.

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una lesione del principio di accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici basati su quesiti a risposta multipla, la domanda è legittima quando, considerate le opzioni e la disciplina normativa pertinente, consente di individuare un’unica risposta chiaramente corretta; non è necessario che il testo del quesito riproduca integralmente la formulazione legislativa.
  • La valutazione della chiarezza di un quesito a risposta multipla deve essere compiuta considerando il tenore complessivo della domanda, le alternative proposte, il contesto della prova e il profilo professionale oggetto della selezione; non rilevano elaborazioni dottrinali o giurisprudenziali ulteriori se estranee al contenuto effettivamente richiesto.
  • Nelle prove concorsuali il candidato deve individuare la migliore e più precisa tra le opzioni proposte, senza poter qualificare come ambigua una domanda sulla base di interpretazioni ulteriori o di possibili distrattori quando la disciplina applicabile conduce a una sola risposta.
  • La disciplina speciale dell’art. 7-sexies l. 212/2000, relativa alla notificazione degli atti impositivi e della riscossione, prevale sulla disciplina generale del raggiungimento dello scopo: nei casi di inesistenza espressamente previsti dalla norma, la notificazione non è sanabile e l’inesistenza della notificazione di un atto recettizio comporta l’inefficacia dell’atto.
  • La candidata idonea ma non vincitrice conserva un interesse concreto e attuale a impugnare la graduatoria quando l’eventuale miglioramento della posizione possa tradursi in un’utilità, anche in ragione di un possibile successivo scorrimento della graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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