Ordinanza n. 2174/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione prima, -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Calabria, Sez. I, di reiezione della domanda cautelare proposta contro il diniego impugnato
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Calabria che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. La questione centrale concerneva la sufficienza della carenza di organico addotta dall'Amministrazione a sostegno della motivazione del diniego impugnato. L'appellante evidenziava inoltre che la prospettata incidenza sulla funzionalità del reparto di provenienza non aveva impedito un suo recente trasferimento temporaneo presso la Stazione di Carrara, dal 17 novembre 2025 al 18 febbraio 2026, sebbene nel giudizio non fossero note le motivazioni di tale trasferimento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR. Ha ritenuto che la questione relativa all'idoneità della carenza di organico a sorreggere la motivazione del diniego richiedesse un approfondimento nella sede propria del giudizio di merito. Ha valorizzato, in questa prospettiva, la circostanza che la medesima esigenza di funzionalità del reparto non aveva impedito il trasferimento temporaneo dell'appellante, le cui motivazioni non risultavano tuttavia disponibili in giudizio. Non è stata quindi disposta la sospensione o l'annullamento dell'atto impugnato, ma soltanto la trattazione prioritaria del merito in primo grado, con trasmissione dell'ordinanza al TAR. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, proposto contro l'ordinanza cautelare del giudice di primo grado.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità dell'appellante.
Massime di principio
- Quando la legittimità della motivazione di un diniego dipende dalla sufficienza della carenza di organico addotta dall'Amministrazione, e risultano circostanze potenzialmente contraddittorie — come il successivo o recente trasferimento temporaneo dell'interessato senza motivazioni conosciute — la questione può richiedere un approfondimento nel giudizio di merito e giustificare la sollecita fissazione dell'udienza, senza che ciò comporti di per sé la sospensione dell'atto impugnato.
- Nella fase cautelare d'appello, il Consiglio di Stato può accogliere la domanda ai soli fini della sollecita trattazione del merito in primo grado quando la questione presenta esigenze di approfondimento incompatibili con una definizione cautelare immediata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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