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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24121/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la condanna per il reato ex art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per essersi trattenuto in Italia con permesso di soggiorno risultante scaduto il 3/01/2021. Il primo motivo denunciava la violazione di norme che, nell'emergenza Covid-19, avevano prorogato la validità dei permessi di soggiorno (diversi decreti-legge e la legge di conversione), sostenendo che alla data del 13/05/2021 il permesso fosse in realtà ancora valido. Il secondo motivo deduceva carenza o apparente motivazione riguardo al diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo: le norme emergenziali (art. 103 d.l. 17/03/2020 n. 18; art. 3‑bis d.l. 7/10/2020 n. 125 e successive modifiche; d.l. 30/04/2021 n. 56 e la legge n. 87/2021 che ne ha disposto l'abrogazione mantenendo gli effetti) avevano prorogato la validità dei permessi di soggiorno rendendo il titolo del ricorrente valido alla data del 13/05/2021. Perciò il fatto contestato non sussiste. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, lett. i), c.p.p.; la questione relativa alle attenuanti è assorbita.

Norme richiamate

  • art. 10‑bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Norma incriminatrice applicata in primo grado per lo stazionamento sul territorio senza valido titolo; la Corte ha ritenuto non sussistente il fatto perché il titolo era valido per effetto delle proroghe emergenziali

  • art. 103, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (commi sulle proroghe)

    «i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020»

    Prima proroga disposta nel contesto emergenziale: ha esteso la validità dei permessi oltre la scadenza apposta nel documento

  • art. 3‑bis, comma 3, d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 (come modificato e richiamato)

    «i permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2‑quater e 2‑quinquies, ... compresi quelli aventi scadenza sino al (31 luglio 2021), conservano la loro validità fino alla medesima data»

    Ha ulteriormente prorogato e confermato la validità dei permessi comprendendo quelli con scadenza fino al 31/07/2021, rendendo temporaneamente efficaci i titoli apparentemente scaduti

  • art. 1, comma 2, legge 17 giugno 2021, n. 87

    "il decreto‑legge 30 aprile 2021, n. 56, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto‑legge n. 56 del 2021"

    L'abrogazione formale del d.l. n. 56/2021 non ha cancellato gli effetti già prodotti: la Corte ha ritenuto che gli effetti di proroga operassero alla data del controllo

  • art. 133 c.p.

    Norma richiamata in primo grado ai fini della determinazione della pena (ammenda) e dei criteri di quantificazione; non è stata decisiva alla luce dell'annullamento per non sussistenza del fatto

  • art. 620, lett. i), c.p.p.

    Base normativa che ha permesso alla Corte di annullare senza rinvio quando il fatto non sussiste e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto

Massime di principio

  • In periodi di normativa emergenziale che proroga la validità di titoli amministrativi, la scadenza riportata sul documento può essere sospesa dagli effetti normativi: è necessario verificare le proroghe applicabili alla data dell'accertamento.
  • L'abrogazione di un decreto-legge può lasciare salvi gli effetti prodotti se la norma di abrogazione contiene una clausola di salvezza; occorre controllare espressamente le disposizioni di conversione/abrogazione.
  • Se alla data del controllo il titolo risulta validamente prorogato per legge, non può sussistere il reato di ingresso o soggiorno irregolare (art. 10‑bis e simili): la vicenda può essere annullata per insussistenza del fatto.
  • Le questioni secondarie (es. diniego di attenuanti generiche) diventano irrilevanti se il motivo principale che esclude la sussistenza del fatto viene accolto.
  • In sede di impugnazione è essenziale portare all'attenzione del giudice tutte le norme emergenziali e le loro date di efficacia: la mancata considerazione di tali norme può comportare una condanna erronea e successiva cassazione.

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