Cassazione Penale, Sentenza n. 7384/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Volini impugna la conferma della sua condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione alla coop. "Sesamo". Il ricorso deduce carenza e vizio di motivazione su tre profili principali: (1) la presunta distrazione di attrezzature e impianti (macchine contasoldi) trasferiti e/o ritrovati nella disponibilità dell'Istituto di vigilanza "La Ronda": secondo il ricorrente la Corte ha ignorato prove documentali della vendita alla società Sidrate (fatture, bonifico del 9/4/2014) e non ha valutato la congruità del prezzo né l'effettiva catalogazione/verifica dei macchinari da parte del consulente; (2) il contratto di affitto di ramo d'azienda alla Ronda Service s.r.l., che a detta della difesa non avrebbe comportato la dismissione dell'azienda né un'espropriazione patrimoniale: esisterebbero fatture, atti di compensazione e pagamenti (anche di debiti verso l'Agenzia delle Entrate) che la Corte non ha considerato o non ha adeguatamente motivato nel ritenere la distrazione; (3) il coefficiente soggettivo e il ruolo di Volini: egli era amministratore senza delega e la decisione non ha valutato se vi fosse prova della sua effettiva conoscenza dei fatti pregiudizievoli o di "segnali di allarme" tali da integrare dolo eventuale/omissione dolosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Salerno, rilevando gravi lacune motivazionali: mancata risposta a censure precise sull'allegata vendita delle macchine a Sidrate e sulle relative prove di pagamento, omissione di valutazione documentale e cronologica riguardo alla compensazione dei canoni e ai pagamenti tra Sesamo e Ronda Service, e insufficiente analisi del ruolo soggettivo di Volini quale amministratore senza delega. La Corte ha richiesto che la Corte di merito colmi tali vuoti motivazionali pur conservando autonomia di valutazione nel merito.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) - disciplina della bancarotta fraudolenta
La decisione si inscrive nella disciplina della bancarotta fraudolenta distrattiva: è richiesta la prova della distrazione di beni sociali e del nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'aggravamento della situazione creditoria della società; la Corte sottolinea l'esigenza di adeguata motivazione probatoria per ritenere integrata la fattispecie.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze citate)
Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018; Sez. 1, n. 14783 del 09/03/2018; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014; Sez. 5, n. 23000 del 05/10/2012; Sez. 5, n. 42519 del 08/06/2012
Le pronunce richiamate precisano i criteri per la configurabilità del concorso di amministratori senza delega: occorre dimostrare la conoscenza di fatti pregiudizievoli o la presenza di "segnali di allarme" inequivocabili e la volontà, anche nella forma del dolo indiretto, di non adottare misure per impedire l'evento dannoso.
Massime di principio
- Il giudice d'appello è tenuto a rispondere puntualmente alle censure d'appello: motivazioni generiche rispetto a fatti documentali (es. fatture, bonifici) sono causa di annullamento.
- Per ritenere una distrazione di beni occorrono elementi probatori concreti che dimostrino sia la cessione/trasferimento degli asset sia l'assenza di corrispettivo o l'illecito modo di esecuzione (catalogazione, verifica della provenienza, congruità del prezzo, prova del pagamento).
- La mera disponibilità materiale di un bene presso terzi non basta, senza una ricostruzione documentale e cronologica che leghi quel bene alla distrazione dalla società fallita/insolvente.
- Gli accertamenti tecnici (consulenze) devono essere completi: assenza di sopralluogo o di inventariazione può incidere sull'attendibilità e imporre la necessità di nuove verifiche in grado di dirimere contrasti probatori.
- Nel giudizio di responsabilità per bancarotta, il ruolo e le deleghe formali dell'amministratore sono decisivi: per gli amministratori senza delega è necessario provare conoscenza/consapevolezza di fatti pregiudizievoli o segni di allarme e la volontà di non intervenire.
- La Corte di cassazione non sostituisce la valutazione di merito ma impone che la Corte di rinvio colmi le lacune motivazionali e dia risposta alle specifiche doglianze, mantenendo autonomia valutativa.
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