Cassazione Civile, Sentenza n. 1292/2020 del 22/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva chiesto il 5 giugno 2006 all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’imposta di registro pagata in relazione a una sentenza civile di primo grado poi definitivamente riformata in appello. Con provvedimento del 12 marzo 2007 l’Agenzia riconobbe il diritto al rimborso, ma ne sospese l’erogazione richiamando carichi scaduti pendenti, l’ordine cronologico delle domande e la limitatezza delle somme disponibili. La società impugnò il provvedimento davanti alla CTP di Verbania, contestando la sospensione e chiedendo un importo maggiore di quello riconosciuto dall’Ufficio. La CTP escluse l’applicabilità dell’art. 23 del d.lgs. n. 472/1997 e riconobbe il rimborso nella misura indicata dall’Agenzia. La CTR di Torino, con sentenza depositata il 25 settembre 2013, respinse sia l’appello principale dell’Agenzia sia l’appello incidentale della società: reputò illegittima la sospensione perché i carichi riguardavano violazioni di terzi contraenti in leasing, ruoli di anni pregressi ritenuti estinti, accertamenti definiti con pronunce favorevoli alla contribuente e somme in parte non tributarie. L’Agenzia ricorse per cassazione con tre motivi. Con il primo denunciò violazione degli artt. 23, comma 1, d.lgs. n. 472/1997 e 69, commi 6 e 7, r.d. n. 2440/1923: sostenne, in sintesi, che la disciplina speciale non era limitata ai soli atti di irrogazione di sanzioni né ai controcrediti tributari e che, comunque, era utilizzabile il fermo amministrativo generale anche per crediti non tributari. Con il secondo motivo lamentò, secondo la formulazione allora invocata, omessa o insufficiente motivazione sulle affermazioni della CTR. Con il terzo denunciò l’omesso esame di fatti decisivi discussi dalle parti, relativi ai carichi iscritti a ruolo e agli accertamenti ancora pendenti, nonché la mancanza di spiegazione delle conclusioni raggiunte dalla CTR.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo limitatamente alla censura concernente il fermo amministrativo generale e ha respinto gli altri profili del medesimo motivo: l’art. 23 del d.lgs. n. 472/1997 ha ambito più ristretto, mentre l’art. 69, comma 6, r.d. n. 2440/1923 può consentire la sospensione anche in presenza di ragioni di credito non tributarie, purché sussista il fumus boni iuris. Ha accolto anche il terzo motivo, rilevando che la CTR aveva formulato affermazioni apodittiche sui carichi, sulla loro estinzione, sugli esiti degli accertamenti e sulla natura delle somme, senza esaminare e motivare sui fatti decisivi discussi dalle parti. Il secondo motivo è stato assorbito; ogni altra censura è stata respinta. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 69, commi 6 e 7, r.d. n. 2440/1923
In applicazione del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, comma 6, l’Agenzia delle entrate può dunque sospendere il pagamento di somme dovute al contribuente, laddove le Amministrazioni statali vantino qualsiasi “ragione di credito”, anche di natura non tributaria, la quale non deve necessariamente derivare da atti definitivi, purchè la relativa pretesa sia connotata dal fumus boni iuris.
Il fermo amministrativo può essere disposto anche per ragioni di credito non tributarie e non ancora definitivamente accertate, purché la pretesa dell’amministrazione presenti fumus boni iuris, inteso come non irragionevolezza della pretesa.
art. 23, comma 1, d.lgs. n. 472/1997
Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23, comma 1, nel testo vigente ratione temporis, consente all’Amministrazione finanziaria di sospendere il pagamento con riferimento a tutti i crediti tributari, in relazione ai quali sia intervenuta la notifica della contestazione o l’irrogazione della sanzione, oltre che per l’importo corrispondente alla sanzione, anche per l’ammontare del tributo evaso, così come risultante dall’atto di contestazione (così Cass., Sez. 5 civ., n. 6980 dell’08/04/2015).
Nel testo applicabile ratione temporis, la sospensione speciale richiedeva la notificazione di un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione e poteva coprire, oltre alla sanzione, anche il tributo evaso risultante dall’atto; essa operava per controcrediti tributari della stessa amministrazione debitrice.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo previsto dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) si riduce pertanto all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che sia oggetto di discussione e assuma carattere decisivo, poichè, se esaminato, determinerebbe un esito diverso della controversia.
Il vizio deducibile ai sensi del testo novellato riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e risultante dalla sentenza o dagli atti processuali; non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione.
art. 54, commi 3 e 3-bis, d.l. n. 83/2012, convertito dalla l. n. 134/2012
Come ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, le nuove disposizioni sul ricorso per cassazione, appena richiamate, si applicano anche alle impugnazioni promosse contro le sentenze delle Commissioni tributarie regionali, atteso che il giudizio di legittimità, nei processi tributari, non ha connotazioni di specialità.
La riforma del vizio di motivazione si applica anche ai ricorsi per cassazione contro sentenze delle Commissioni tributarie regionali; la specialità del processo tributario è preservata nei gradi di merito, non nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Il fermo amministrativo previsto dall’art. 69, comma 6, r.d. n. 2440/1923 è uno strumento generale di autotutela cautelare: può sospendere il pagamento dovuto da un’amministrazione anche per ragioni di credito non tributarie e non ancora definitive, se la pretesa presenta fumus boni iuris. Per tale misura non è necessario accertare il periculum in mora.
- La sospensione prevista dall’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 472/1997, nel testo applicabile ratione temporis, è una disciplina speciale concorrente con il fermo amministrativo generale: presuppone la notificazione di un atto di contestazione o di irrogazione di sanzione e riguarda controcrediti tributari della stessa amministrazione debitrice; può estendersi anche al tributo evaso risultante dall’atto.
- Quando non ricorrono i presupposti della sospensione speciale tributaria, l’amministrazione può comunque ricorrere al fermo amministrativo generale, ma deve sussistere una ragione di credito idonea secondo l’art. 69, comma 6, r.d. n. 2440/1923.
- Nel regime dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. introdotto nel 2012, è denunciabile l’omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti; non è invece autonomamente censurabile la mera insufficienza della motivazione. La motivazione meramente assertiva che non dia conto dell’esame di fatti decisivi può integrare il vizio nei limiti stabiliti dalla norma.
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