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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1077

Regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale

Normativa europea32021R1077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce uno specifico strumento di sostegno finanziario per modernizzare le attrezzature impiegate nei controlli doganali alle frontiere esterne dell’Unione. La finalità è ridurre gli squilibri tra Stati membri, garantire controlli equivalenti e rafforzare la tutela degli interessi finanziari, economici e di sicurezza dell’Unione senza ostacolare il commercio legittimo. Lo strumento opera in gestione diretta, tramite sovvenzioni e altri strumenti finanziari previsti dal regolamento finanziario, con disciplina su ammissibilità, cofinanziamento, programmazione, monitoraggio e valutazione.

Istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento finanziario dell’UE per l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature per il controllo doganale.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità doganali degli Stati membri nel periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2027, per finanziare azioni relative ad attrezzature per il controllo doganale destinate principalmente ai controlli doganali alle frontiere esterne dell’Unione. Copre acquisto, manutenzione, aggiornamento e, in casi debitamente giustificati, test operativi di nuove attrezzature o nuove funzionalità; le attrezzature possono essere usate anche per altre finalità connesse a gestione delle frontiere, sicurezza o indagini, purché la finalità principale resti doganale. Restano esclusi, tra gli altri, costi per terreni, infrastrutture, formazione non introduttiva, mezzi di trasporto non qualificabili come attrezzature mobili, beni di consumo, dispositivi di protezione individuale e vari costi di rete/sistemi elettronici salvo eccezioni specifiche.

Regolamento (UE) 2021/1077 – Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale

Il regolamento istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento finanziario dedicato alle attrezzature per il controllo doganale. La ratio, richiamata nei considerando, è correggere gli squilibri tra Stati membri nella capacità di controllo alle frontiere esterne, garantire risultati equivalenti dei controlli doganali e rafforzare la tutela degli interessi finanziari, economici e di sicurezza dell’Unione, senza ostacolare il commercio legittimo.

Ambito e finalità

Lo strumento opera per il periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2027 ed è parte di un quadro più ampio di sostegno finanziario che comprende anche lo strumento per la gestione delle frontiere e i visti. Il regolamento mira a finanziare attrezzature la cui finalità principale è il controllo doganale, con possibilità di uso anche per altre finalità di frontiera o di sicurezza, purché tale uso non alteri la destinazione principale del bene.

Oggetto, definizioni e obiettivi

L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: istituzione del Fondo e dello Strumento, fissazione degli obiettivi, del bilancio 2021-2027, delle forme di finanziamento e delle regole di attribuzione. L’articolo 2 chiarisce nozioni essenziali, tra cui autorità doganali, controlli doganali, manutenzione e aggiornamento delle attrezzature. L’articolo 3 distingue tra obiettivo generale, cioè sostegno all’unione doganale e alle autorità doganali nella tutela degli interessi dell’Unione e nella facilitazione del commercio legittimo, e obiettivo specifico, consistente nel raggiungimento di risultati adeguati ed equivalenti nei controlli doganali mediante attrezzature moderne, sicure, trasparenti e rispettose dell’ambiente.

Dotazione finanziaria e gestione

L’articolo 4 assegna allo Strumento una dotazione complessiva di 1 006 407 000 EUR a prezzi correnti. La stessa dotazione può finanziare anche attività strumentali di gestione, sorveglianza, audit, valutazione, studi, informazione e comunicazione, nonché infrastrutture informatiche e assistenza tecnica. L’articolo 5 stabilisce che lo Strumento sia attuato in gestione diretta ai sensi del regolamento finanziario e che possa assumere tutte le forme di finanziamento ivi previste, in particolare sovvenzioni. La Commissione deve inoltre assicurare un meccanismo di coordinamento per favorire l’interoperabilità delle attrezzature acquistate con altri programmi o strumenti dell’Unione.

Azioni finanziabili, soggetti ammessi e limiti di spesa

L’articolo 6 delimita le azioni ammissibili: devono contribuire agli obiettivi dello Strumento e riguardare acquisto, manutenzione o aggiornamento di attrezzature per controlli doganali, incluse tecnologie innovative. Le finalità tecniche richiamate sono, tra le altre, ispezione non invasiva, individuazione di oggetti nascosti sulle persone, rilevamento di radiazioni e nuclidi, analisi di campioni in laboratorio e in loco, nonché ispezione con attrezzature portatili. L’allegato I contiene un elenco indicativo di beni e tecnologie. Sono inoltre consentiti, in casi giustificati, test operativi di nuove attrezzature o nuove funzionalità. Le autorità doganali sono i soli soggetti ammissibili ai sensi dell’articolo 7, purché collaborino fornendo le informazioni necessarie per la valutazione delle necessità.

Cofinanziamento, costi ammissibili e divieti

Lo Strumento può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili di ciascuna azione; importi superiori sono consentiti solo in casi eccezionali e motivati. Sono ammissibili solo i costi direttamente collegati alle azioni finanziabili. L’articolo 9 esclude espressamente diversi costi, tra cui quelli per terreni, infrastrutture, formazione non introduttiva, mezzi di trasporto non qualificabili come attrezzature mobili, beni di consumo, dispositivi di protezione individuale e, salvo eccezioni specifiche, costi per sistemi elettronici e reti.

Sovvenzioni e cumulo con altri programmi UE

Le sovvenzioni sono assegnate senza invito a presentare proposte ai soggetti ammissibili. È ammesso il finanziamento cumulativo con il programma Dogana o con altri programmi dell’Unione, ma non per gli stessi costi e comunque entro il limite dei costi totali ammissibili. La selezione delle azioni deve rispettare i principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione e fondarsi su pertinenza, qualità, impatto e rapporto costi/efficacia.

Programmazione, monitoraggio e valutazione

L’attuazione avviene mediante programmi di lavoro adottati dalla Commissione con atti di esecuzione. Tali programmi devono definire obiettivi, risultati attesi, progetti, importi assegnati, metodo e calendario di esecuzione, nonché il tasso massimo di cofinanziamento per le sovvenzioni. La programmazione deve essere accompagnata da una valutazione delle necessità delle autorità doganali, da aggiornare almeno ogni tre anni, basata su una classificazione dei valichi di frontiera, sull’inventario delle attrezzature disponibili, su un elenco comune delle attrezzature necessarie e su una stima del fabbisogno finanziario.

La sorveglianza si fonda sugli indicatori dell’allegato II. Se il costo di un bene supera 10 000 EUR al netto delle imposte, i beneficiari devono trasmettere annualmente alla Commissione un elenco dettagliato delle attrezzature finanziate e informazioni sul loro uso e sui risultati conseguiti. Sono previste una valutazione intermedia entro quattro anni dall’avvio dell’attuazione e una valutazione finale entro quattro anni dalla fine del periodo di riferimento; entrambe devono essere comunicate alle istituzioni e agli organi consultivi dell’Unione.

Atti delegati, comitato e pubblicità

La Commissione può aggiornare l’elenco delle attrezzature ammissibili e gli indicatori tramite atti delegati fino al 31 dicembre 2027, con possibilità di revoca o opposizione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio. È assistita dal comitato del programma Dogana secondo la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011. I beneficiari devono rendere visibile il finanziamento dell’Unione; la Commissione deve inoltre svolgere attività di informazione e comunicazione sullo Strumento, sulle azioni e sui risultati.

Applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ma si applica dal 1° gennaio 2021. È quindi prevista una retroattività funzionale a consentire l’avvio del sostegno sin dall’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Disposizioni principali

Istituzione dello strumento e periodo di operatività

L’articolo 1 istituisce, insieme allo strumento per la gestione delle frontiere e i visti, il Fondo per la gestione integrata delle frontiere per il periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2027. Nell’ambito del Fondo, il regolamento istituisce lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, allineato alla durata del quadro finanziario pluriennale.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, autorità doganali, controlli doganali, attrezzature per il controllo doganale, attrezzature mobili, manutenzione e aggiornamento. Le definizioni sono funzionali a delimitare il perimetro tecnico e finanziario delle misure ammissibili.

Obiettivi generale e specifico

L’articolo 3 stabilisce come obiettivo generale il sostegno all’unione doganale e alle autorità doganali nella tutela degli interessi finanziari ed economici dell’Unione e degli Stati membri, nella garanzia della sicurezza interna e nel contrasto al commercio illegale, facilitando al contempo il commercio legittimo. L’obiettivo specifico è conseguire risultati adeguati ed equivalenti dei controlli doganali mediante acquisto, manutenzione e aggiornamento trasparenti di attrezzature pertinenti, affidabili, all’avanguardia, sicure e rispettose dell’ambiente.

Dotazione finanziaria

L’articolo 4 fissa la dotazione finanziaria complessiva per il periodo 2021-2027 a 1 006 407 000 EUR a prezzi correnti. La dotazione può coprire anche spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione, gestione, studi, riunioni di esperti, informazione e comunicazione, reti informatiche e assistenza tecnica/amministrativa.

Modalità di attuazione e forme di finanziamento

L’articolo 5 prevede la gestione diretta secondo il regolamento finanziario. Lo strumento può finanziare tutte le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, e la Commissione deve istituire un meccanismo di coordinamento per garantire interoperabilità ed uso efficiente delle attrezzature acquistate con altri programmi o strumenti UE.

Azioni ammissibili e elenco tecnico delle attrezzature

L’articolo 6 ammette azioni che attuano gli obiettivi dell’articolo 3 e sostengono acquisto, manutenzione o aggiornamento di attrezzature per controlli doganali, comprese attrezzature innovative, per finalità quali ispezione non invasiva, individuazione di oggetti nascosti sulle persone, rilevamento radiazioni/nuclidi, analisi di laboratorio, analisi in loco e ispezione con attrezzature portatili. L’allegato I contiene un elenco indicativo delle attrezzature. In casi giustificati è ammesso anche il finanziamento di test operativi di nuove attrezzature o funzionalità; il regolamento consente, in via eccezionale, l’ammissibilità dei costi dal 1° gennaio 2021 per azioni già avviate. La Commissione può aggiornare l’elenco tecnico mediante atti delegati.

Soggetti ammissibili

L’articolo 7 individua come soggetti ammissibili, in deroga all’articolo 197 del regolamento finanziario, le autorità doganali, a condizione che forniscano le informazioni necessarie per la valutazione delle necessità prevista dall’articolo 11, paragrafo 4.

Cofinanziamento

L’articolo 8 stabilisce che lo strumento può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili di un’azione. Finanziamenti oltre tale soglia sono possibili solo in casi eccezionali debitamente giustificati.

Costi ammissibili e non ammissibili

L’articolo 9 ammette solo i costi direttamente connessi alle azioni di cui all’articolo 6. Sono esclusi, tra gli altri, costi per acquisto di terreni, formazione non introduttiva, infrastrutture e arredi, sistemi elettronici salvo software e collegamenti necessari, reti e abbonamenti salvo quelli indispensabili all’uso delle attrezzature, mezzi di trasporto salvo attrezzature mobili, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale.

Sovvenzioni, complementarità e valutazione delle domande

L’articolo 10 prevede che le sovvenzioni siano attribuite e gestite secondo il titolo VIII del regolamento finanziario e, in base all’articolo 195, paragrafo 1, lettera f), siano concesse senza invito a presentare proposte ai soggetti ammissibili. È ammesso il cumulo con il programma Dogana o altri programmi UE, purché non finanzi gli stessi costi e senza superare il totale dei costi ammissibili. La valutazione segue i principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto di pertinenza, qualità, impatto e efficacia dei costi.

Programmazione e programmi di lavoro

L’articolo 11 dispone che lo strumento sia attuato mediante programmi di lavoro adottati dalla Commissione tramite atti di esecuzione secondo la procedura d’esame. I programmi di lavoro definiscono obiettivi, risultati attesi, progetti da finanziare, importi per azione, metodo e calendario di esecuzione e, per le sovvenzioni, il tasso massimo di cofinanziamento. La loro elaborazione è accompagnata da una valutazione delle necessità delle autorità doganali, fondata su categorizzazione dei valichi, descrizione delle attrezzature disponibili, elenco comune delle attrezzature necessarie e stima del fabbisogno finanziario, con aggiornamento almeno ogni tre anni.

Sorveglianza, indicatori e reporting

L’articolo 12 rinvia all’allegato II per gli indicatori di risultato e consente alla Commissione di modificarli tramite atti delegati e di integrare il regolamento con un quadro di sorveglianza e valutazione. Il sistema di rendicontazione deve assicurare raccolta efficiente e tempestiva dei dati; se un elemento di attrezzatura supera 10 000 EUR al netto delle imposte, è richiesta almeno una comunicazione annuale con elenco delle attrezzature finanziate e informazioni sul loro uso e sui risultati ottenuti.

Valutazioni intermedia e finale

L’articolo 13 impone una valutazione intermedia non oltre quattro anni dall’avvio dell’attuazione, con analisi di efficacia, efficienza, coerenza, pertinenza, sinergie e valore aggiunto UE. La valutazione finale va effettuata al termine dell’attuazione e comunque non oltre quattro anni dopo la fine del periodo di cui all’articolo 1. Le conclusioni devono essere comunicate a Parlamento europeo, Consiglio, CESE e Comitato delle regioni.

Atti delegati e procedura di comitato

L’articolo 14 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati fino al 31 dicembre 2027 per aggiornare l’allegato I e l’allegato II e per integrare il quadro di sorveglianza e valutazione; la delega è prorogabile tacitamente salvo opposizione di Parlamento o Consiglio, ed è revocabile in qualsiasi momento. L’articolo 15 affida l’assistenza alla Commissione al comitato del programma Dogana e rinvia alla procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011.

Informazione, comunicazione e pubblicità

L’articolo 16 impone ai beneficiari di rendere visibile l’origine dei finanziamenti UE e alla Commissione di realizzare azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle azioni e sui risultati. Le risorse dello strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione connesse agli obiettivi dell’articolo 3.

Disposizione transitoria e applicazione retroattiva

L’articolo 17 consente di iscrivere nel bilancio UE, se necessario, stanziamenti anche dopo il 2027 per coprire spese relative alla gestione di azioni non completate entro il 31 dicembre 2027. L’articolo 18 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione e l’applicazione dal 1° gennaio 2021, con efficacia retroattiva.

Come è indicizzato

Materieunione doganalepolitica commercialegestione delle frontieresicurezzafinanziamenti ue

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