Sentenza n. 2691/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 2230/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 2230/2022, relativa al diniego di autorizzazione idrica
Esito
La controversia
Il Consorzio di Bonifica ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 2230/2022. Nel corso del giudizio d'appello è stato presentato un progetto nuovo e diverso; il relativo diniego è stato impugnato con un autonomo ricorso, accolto dal TAR con sentenza n. 516/2023. In esecuzione di tale sentenza, a seguito di una rinnovata istruttoria, il Consorzio ha rilasciato l'autorizzazione idrica richiesta con provvedimento del 2025. Dal testo non risultano ulteriori motivi specifici d'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, successivamente alla proposizione dell'appello, la pretesa sostanziale dell'appellante è stata soddisfatta dall'Amministrazione mediante il rilascio dell'autorizzazione idrica, disposto dopo una rinnovata istruttoria e in seguito alla sentenza del TAR intervenuta sul nuovo diniego. Il giudizio è stato quindi definito senza esame del merito delle censure rivolte contro la sentenza impugnata. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della natura delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la trattazione dell'udienza mediante collegamento da remoto; non incide sulla definizione sostanziale della controversia.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, rendendo non più attuale l'interesse alla decisione sull'atto originariamente impugnato.
- Quando la sopravvenuta soddisfazione della pretesa determina la cessazione della materia del contendere, il giudice definisce il giudizio senza pronunciarsi sul merito delle censure e può compensare le spese in considerazione della natura delle questioni trattate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 708/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 709/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 711/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 712/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 773/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 774/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →