Cassazione Civile, Ordinanza n. 35348/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società, con reclamo ex art. 26 l. fall., aveva impugnato un'ordinanza di vendita del giudice delegato relativa a un compendio immobiliare della procedura, deducendo l'erronea stima peritale del valore del bene e l'omessa comunicazione dell'ordinanza al comitato dei creditori. Il Tribunale aveva rigettato il reclamo ritenendo che su identiche questioni si fosse già pronunciato con precedente decreto, reso su altro reclamo contro una precedente ordinanza di vendita, nel quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere ma era stato comunque esaminato il merito ai fini delle spese secondo soccombenza virtuale. Il ricorso per cassazione censurava tale decisione: con il primo motivo denunciava violazione del principio del ne bis in idem e delle norme sul giudicato interno ed esterno; con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 26 l. fall. e dell'art. 159 c.p.c. per il mancato riconoscimento dell'autonomia dei subprocedimenti della liquidazione fallimentare. Il fallimento resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, centrato sulla asserita carenza di interesse della società a impugnare l'ordinanza di vendita.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. contro il decreto reso in sede di reclamo ex art. 26 l. fall., perché il provvedimento incide direttamente sulle sorti del bene messo in vendita e quindi su posizioni sostanziali. Ha respinto il ricorso incidentale del fallimento, escludendo la carenza di interesse e ricordando che le nullità che attengono direttamente alla vendita non sono sanate dalla regola di cui all'art. 2929 c.c. Sul ricorso principale ha accolto il primo motivo: ha affermato che la precedente pronuncia di cessazione della materia del contendere, accompagnata da valutazione di soccombenza virtuale per le spese, non fa giudicato sul merito e non preclude la riproposizione delle questioni in altro giudizio, sicché il Tribunale non poteva dichiarare inammissibile il nuovo reclamo per preteso giudicato interno o ne bis in idem. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Velletri in diversa composizione per l'esame del merito del reclamo.
Norme richiamate
art. 26 l. fall.
Il reclamo ex art. 26 l. fall. contro atti della procedura è astrattamente suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. quando il provvedimento incide su posizioni sostanziali e non solo processuali.
art. 111 Cost.
È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto del tribunale fallimentare che, in sede di reclamo, decida su un atto esecutivo della procedura con effetti diretti su diritti soggettivi sostanziali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dedotto per denunciare violazione di legge nei motivi del ricorso.
artt. 2909, 39 e 324 c.p.c.
Sono richiamati come norme sul giudicato e sul ne bis in idem, ma la Corte esclude che nella specie si fosse formato un giudicato idoneo a precludere il nuovo reclamo.
art. 159 c.p.c.
Le nullità che riguardano direttamente la vendita o l'assegnazione nella procedura esecutiva non sono travolte dalla regola di sanatoria riferita agli atti anteriori.
art. 2929 c.c.
La regola di inopponibilità all'acquirente delle nullità degli atti esecutivi precedenti la vendita non si applica ai vizi che riguardano la vendita stessa o i suoi atti prodromici necessari.
Massime di principio
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche se accompagnata da valutazione di soccombenza virtuale ai fini delle spese, ha natura processuale e non produce giudicato sostanziale sul merito della controversia.
- Non può dichiararsi inammissibile un nuovo reclamo solo perché in un precedente reclamo, relativo a un diverso atto della medesima procedura, il tribunale abbia già espresso valutazioni di merito non decisive; occorre un effettivo giudicato su identico oggetto e tra le medesime parti.
- In materia di liquidazione concorsuale, il provvedimento del tribunale che decide sul reclamo contro l'autorizzazione alla vendita è ricorribile ex art. 111 Cost. quando incide direttamente su diritti o interessi sostanziali relativi al bene.
- Le nullità che colpiscono direttamente la vendita o gli atti necessariamente prodromici alla vendita non sono neutralizzate dalla regola che tutela l'acquirente rispetto ai vizi degli atti esecutivi anteriori.
- Il controllo sull'interesse ad agire o ad impugnare va compiuto in concreto: la semplice pendenza di una procedura esecutiva o concorsuale non esclude, di per sé, la legittimazione a contestare vizi dell'atto di vendita che incidono sulla posizione del soggetto interessato.
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