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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28848/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado, confermativa del rigetto del ricorso avverso un’intimazione di pagamento e le cartelle esattoriali prodromiche. Con tre motivi ha dedotto: 1) omessa pronuncia sulla dedotta inesistenza/nullità della notifica dell’intimazione di pagamento, perché eseguita ex art. 140 c.p.c. presso un indirizzo non più collegato al destinatario, coincidente con la precedente residenza; 2) violazione degli artt. 140 c.p.c. e 26 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la notifica di una cartella fosse invalida per mancanza della raccomandata informativa necessaria al perfezionamento della notificazione; 3) violazione degli artt. 139 c.p.c. e 26 d.P.R. 602/1973, perché un’altra cartella sarebbe stata notificata a soggetto diverso dal destinatario e in luogo diverso dalla residenza, senza raccomandata informativa, mentre la CTR aveva ritenuto sufficiente l’attestazione del notificatore.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che i vizi della notificazione incidono solo sulla notificazione e non sull’atto notificato, che resta impugnabile solo se si deducono vizi propri; inoltre la notifica è mera condizione di efficacia e la tempestiva impugnazione sana il vizio ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo, senza che nel caso concreto ricorressero ipotesi di inesistenza della notificazione. Ha respinto il secondo motivo affermando che, nella notificazione diretta a mezzo posta dell’atto impositivo da parte dell’agente della riscossione, si applica il servizio postale ordinario e non la disciplina della l. n. 890/1982; in tale schema, in caso di compiuta giacenza, non è necessaria la comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Ha respinto anche il terzo motivo, rilevando che non risultava provato il mutamento del domicilio fiscale e che, per la notifica diretta a mezzo posta, vale ancora il regime del servizio postale ordinario, con presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.; ha inoltre distinto tale ipotesi dalla notifica tramite ufficiale giudiziario ai sensi della l. 890/1982, richiamando le Sezioni Unite solo come disciplina diversa e non applicabile al caso. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, n. 4) e n. 3)

    Indica i vizi deducibili in cassazione; i motivi sono stati scrutinati come omessa pronuncia e violazione di legge.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo perché la fattispecie concreta riguardava la notificazione diretta a mezzo posta dell’atto impositivo, soggetta a regole diverse.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per la doglianza sulla consegna a persona diversa; la Corte lo ritiene non dirimente nel caso di notificazione diretta a mezzo posta, salvo il diverso regime della notifica con ufficiale giudiziario.

  • art. 156 c.p.c.

    La Corte afferma che la tempestiva impugnazione dell’atto sana il vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo, se avviene prima della decadenza del potere impositivo.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato come rimedio di rimessione in termini, ove il contribuente provi di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile.

  • art. 1334 c.c.

    La notificazione è qualificata come mera condizione di efficacia dell’atto unilaterale, non come elemento costitutivo dell’atto amministrativo tributario.

  • art. 1335 c.c.

    Opera la presunzione di conoscenza dell’atto giunto all’indirizzo del destinatario, superabile solo con prova contraria dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.

  • art. 2700 c.c.

    L’attestazione dell’ufficiale postale sulle modalità della consegna è assistita da fede privilegiata quanto agli atti compiuti e alle dichiarazioni ricevute.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Per la notifica diretta degli atti della riscossione a mezzo posta si applica il servizio postale ordinario; non è necessaria la CAD nella compiuta giacenza, e la disciplina speciale è stata ritenuta legittima.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Richiamato per stabilire che, salvo la consegna in mani proprie, la notificazione deve avvenire nel domicilio fiscale del destinatario.

  • art. 8 l. 890/1982

    La Corte lo distingue dalla notificazione diretta a mezzo posta: il principio delle Sezioni Unite sulla necessità della CAD vale per la notifica tramite ufficiale giudiziario secondo tale legge, non per la notifica diretta dell’agente della riscossione.

  • art. 14 l. 890/1982

    Richiamato nel passaggio che distingue la disciplina della notifica mediata dall’ufficiale giudiziario da quella semplificata della notificazione diretta a mezzo posta.

  • d.P.R. 115/2002

    Presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella notificazione di un atto tributario, i vizi della notifica non travolgono l’atto in sé: per ottenerne l’annullamento occorre dedurre e provare vizi propri dell’atto impositivo o della riscossione, non il solo difetto del suo perfezionamento notificatorio.
  • La tempestiva impugnazione dell’atto da parte del destinatario sana il vizio della notificazione per raggiungimento dello scopo, poiché la notificazione è una condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo tributario.
  • Nella notificazione diretta a mezzo posta di atti impositivi o della riscossione eseguita dall’amministrazione o dall’agente della riscossione, si applicano le regole del servizio postale ordinario, non la disciplina della legge n. 890/1982 riservata alla notificazione eseguita con il ministero dell’ufficiale giudiziario.
  • In caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario nella notificazione diretta a mezzo posta, la compiuta giacenza perfeziona la notificazione e non è necessaria la comunicazione di avvenuto deposito secondo lo schema della l. n. 890/1982.
  • La consegna del plico all’indirizzo del destinatario fa operare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo con prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione; le irregolarità non essenziali dell’avviso di ricevimento non invalidano di per sé la notifica.
  • L’ipotesi di notificazione inesistente va riservata a casi eccezionali di totale mancanza di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o al destinatario, non già alle mere irregolarità del procedimento notificatorio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaBuona fede e correttezza

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