Cassazione Civile, Ordinanza n. 14931/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato il classamento di un'unità immobiliare, dichiarata dalla contribuente in categoria E/1 con rendita inferiore, portandola in categoria D/8 con rendita più elevata. La CTR aveva confermato l'annullamento dell'atto ritenendo l'immobile strumentale all'attività portuale svolta in forza di concessione demaniale e, quindi, correttamente censito in E/1. L'Agenzia, ricorrente per cassazione, ha dedotto: 1) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo alla rettifica della rendita catastale e ai relativi criteri di stima; 2) violazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244, e della circolare n. 6 del 2012, assumendo la correttezza del metodo sintetico-comparativo e dei valori di mercato adottati per la rendita; 3) violazione del d.P.R. n. 1142 del 1949 e del d.l. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, per avere il giudice regionale omesso di verificare destinazione e autonomia funzionale/reddituale dell'unità immobiliare, confondendo beni strettamente funzionali al trasporto pubblico con beni a destinazione commerciale; 4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia il contenuto dell'atto suppletivo di concessione, che indicava destinazioni di deposito, trasporto e servizi accessori al trasporto marittimo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il quarto. Ha ritenuto che la CTR avesse effettivamente omesso di esaminare il motivo di appello sulla rettifica della rendita catastale, poiché la statuizione sulla categoria catastale non implicava automaticamente una decisione sulla rendita. Ha inoltre rilevato un errore di diritto nel ragionamento della CTR, che aveva fondato il classamento sulla mera strumentalità dell'immobile all'attività portuale e sulla concessione demaniale, senza verificare se l'immobile o sue porzioni avessero autonomia funzionale e reddituale e fossero destinati a uso commerciale o industriale, verifica necessaria ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice d'appello deve pronunciarsi su tutti i motivi devoluti; non basta una decisione su un profilo diverso per ritenere assorbita o implicitamente rigettata la domanda o il motivo relativo alla rendita catastale.
art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro per denunciare la violazione di norme di diritto in tema di classamento e determinazione della rendita catastale.
art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.
Viene utilizzato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo relativo al contenuto dell'atto concessorio.
L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244
Richiamata come norma che ha recepito/normatizzato i criteri della circolare n. 6 del 2012 per la determinazione della rendita catastale.
circolare n. 6 del 30 novembre 2012
Indicata dall'Agenzia come base del metodo sintetico-comparativo di stima fondato sui valori di mercato dell'epoca censuaria 1988/1989.
d.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 6, 61 e ss.
Richiamato dall'Agenzia a sostegno dei criteri di classamento e di determinazione della rendita catastale.
d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, conv. in L. 24 novembre 2006, n. 286
"Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale."
Per il classamento in categoria E è necessaria la verifica della destinazione concreta dell'immobile e della sua autonomia funzionale e reddituale; è incompatibile la categoria E con immobili destinati ad uso commerciale o industriale se autonomi sotto il profilo funzionale e reddituale.
L. n. 84 del 1994, art. 16
È richiamata nel titolo concessorio per descrivere l'abilitazione alle operazioni portuali svolte dalla concessionaria.
d.l. n. 168 del 2016, art. 1 bis
Richiamato solo per distinguere il regime di ammissibilità della memoria nel giudizio di cassazione introdotto prima della novella.
L. n. 197 del 2016
Richiamata per la disciplina processuale del deposito della memoria nel nuovo rito camerale.
art. 1 del Protocollo di intesa del 15 dicembre 2016
Richiamato per ammettere il deposito di memoria dell'intimato nei ricorsi anteriori alla novella del 2016.
d.l. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40
Le unità immobiliari classabili nelle categorie E devono avere caratteristiche tipologico-funzionali che le rendano estranee a uso commerciale o industriale; la mera strumentalità all'attività imprenditoriale non basta.
L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 578
È menzionata solo per chiarire che la disciplina sulle banchine e aree portuali ha efficacia solo futura dal 10 gennaio 2020.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b)
Richiamato solo in via argomentativa, in collegamento con la disciplina di favore ICI, senza incidere sul principio decisorio.
Massime di principio
- In tema di classamento catastale, la decisione sulla categoria dell'immobile non implica automaticamente una decisione sulla rendita: i due profili devono essere autonomamente esaminati quando siano entrambi devoluti.
- Ai fini dell'inquadramento nelle categorie catastali del gruppo E, il giudice deve verificare in concreto se l'immobile, o sue porzioni, abbia destinazione commerciale, industriale o comunque diversa, e se presenti autonomia funzionale e reddituale; tale verifica è imprescindibile.
- La mera strumentalità dell'immobile all'attività svolta dal concessionario o la natura pubblicistica dell'area non bastano, da sole, a giustificare il classamento in categoria E se l'immobile conserva autonomia funzionale e reddituale ed è destinato ad uso commerciale o industriale.
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello relativo alla rendita catastale integra vizio di nullità della sentenza anche quando il giudice si sia pronunciato sul classamento per categoria.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione/omesso esame può essere utilmente dedotto solo se il fatto storico indicato è decisivo e non sia stato valutato dal giudice di merito.
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