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Sentenza

Sentenza del 30/01/2019 n. 372 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Ires - Ditta emittente fatture - Costi - Fatture - Operazioni inesistenti - Sito online - Numero di telefono - Illegititmità dell'avviso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento con cui erano stati disconosciuti, ai fini IRES, i costi risultanti da fatture emesse da una determinata ditta. Secondo l'Amministrazione, le fatture si riferivano a operazioni inesistenti o comunque non sufficientemente provate. Il contribuente ha invece sostenuto che i rapporti commerciali erano effettivi, evidenziando che il portale online della società era stato realizzato e gestito dalla ditta emittente e che il numero telefonico del call center indicato sul sito risultava intestato alla stessa. Tali elementi sono stati prospettati come riscontri esterni idonei a dimostrare la concreta esecuzione delle prestazioni e l'attendibilità della documentazione contabile.

La decisione

La contestazione dell'Amministrazione è stata ritenuta illegittima, poiché gli elementi relativi al sito internet e al numero telefonico del call center costituivano indizi della reale esistenza dei rapporti e delle prestazioni fatturate. Ne consegue il riconoscimento della attendibilità e veridicità della documentazione e la deducibilità dei costi ai fini IRES, con annullamento o comunque riforma dell'avviso di accertamento nella parte contestata.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), disciplina della deducibilità dei costi ai fini IRES

    I costi sostenuti nell'esercizio dell'attività d'impresa possono essere dedotti quando risultano effettivi, inerenti e adeguatamente documentati. La fattura, pur non essendo da sola sempre sufficiente, può essere corroborata da elementi esterni che dimostrino la concreta esecuzione della prestazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi

    L'Amministrazione finanziaria deve fondare il recupero a tassazione su elementi idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni o l'indeducibilità dei costi; il contribuente può contrastare la presunzione mediante prova documentale e circostanze concrete e verificabili.

Massime di principio

  • La contestazione di fatture per operazioni inesistenti non può basarsi soltanto su sospetti o anomalie formali: occorrono elementi concreti e coerenti che mettano in dubbio l'effettiva esecuzione delle prestazioni.
  • La fattura non costituisce prova assoluta del costo, ma la sua attendibilità può essere rafforzata da riscontri esterni, quali siti web, recapiti telefonici, contratti, corrispondenza, pagamenti tracciabili, materiali prodotti e risultati concretamente ottenuti.
  • La presenza online di un portale realizzato o gestito dal fornitore e di un numero di telefono a esso riconducibile può rappresentare un indizio della reale operatività del rapporto, soprattutto se collegata ad altri elementi probatori.
  • Per sostenere la deducibilità di un costo è opportuno conservare una documentazione complessiva che dimostri effettività, inerenza e congruità della prestazione, non limitandosi alla sola fattura.
  • L'esito non implica che ogni fattura accompagnata da un sito internet o da un recapito telefonico sia automaticamente deducibile: tali elementi devono essere valutati insieme al contenuto della prestazione e al complesso delle prove disponibili.

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