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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28662/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria che, in parziale riforma dell'ordinanza del GIP che applicava la custodia cautelare in carcere, aveva sostituito la misura con gli arresti domiciliari. Il ricorrente denunciava: (i) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 606 c.1 lett. b) e e) c.p.p.), con particolare censura per presunta omissione di autonoma valutazione da parte del GIP ai sensi dell'art. 292 c.p.p.; (ii) errori logici nell'interpretazione del materiale intercettivo ("droga parlata") e mancata specifica indicazione degli elementi configuranti il reato associativo ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990; (iii) vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416-bis).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse dato adeguata motivazione, anche in ordine all'autonoma valutazione del GIP (divisione in paragrafi, non integrale accoglimento delle richieste della Procura). Ha confermato la coerenza logica della valutazione dei gravi indizi relativamente all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti collegata alla cosca Libri e al ruolo stabile e definito del Siclari, desumibile dalle intercettazioni e dai compiti di diffusione della droga e gestione dei rapporti con affiliati. Sulla aggravante di cui all'art. 416-bis la Corte ha ritenuto ininfluente per la fase cautelare la contestazione dell'art. 74, richiamando la presunzione di adeguatezza della misura intramuraria prevista dall'art. 275 c.3 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Delitto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti: elemento distintivo è l'accordo criminoso con vincolo di permanenza e disponibilità duratura nel perseguimento del programma criminoso. La Corte ha ritenuto che il compendio intercettivo dimostri stabilità del vincolo e compiti affidati al ricorrente.

  • codice penale, art. 416-bis, comma 1

    Aggravante di agevolazione mafiosa: la Corte ha valutato che gli elementi indiziari e il contesto consentivano la valutazione dell'elemento di collegamento con la cosca e la rilevanza cautelare dell'aggravante nella fase in esame.

  • codice di procedura penale, art. 292

    Obbligo di autonoma valutazione del GIP sui requisiti della misura cautelare. La Corte precisa che, se la doglianza è generica e non indica i passi mancanti, il tribunale del riesame non è tenuto a fornire una motivazione ulteriormente dettagliata; nel caso il GIP aveva articolato il provvedimento per singoli indagati.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e e)

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione in materia penale (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità rispetto alla ricostruzione del fatto e alla rivalutazione delle prove.

  • codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Presunzione di adeguatezza della misura intramuraria nelle ipotesi di cui all'art. 74 DPR 309/1990: la Corte osserva che, nella fase cautelare, l'interesse del ricorrente su questo punto è marginale e non confutato.

  • codice di procedura penale, art. 303, comma 1, lett. a)

    Termine massimo della custodia cautelare in carcere; richiamato per indicare i limiti temporali a tutela dell'indagato nella fase cautelare.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di Cassazione sulle misure cautelari è limitato: essa verifica la correttezza giuridica e l'assenza di manifesta illogicità della motivazione, non può rivedere la valutazione di fatto o riconsiderare il compendio probatorio.
  • Per contestare in cassazione l'omessa autonoma valutazione del GIP ai sensi dell'art. 292 c.p.p. è necessario indicare in modo specifico i passi dell'ordinanza che sarebbero ripetizioni della richiesta della Procura o spiegare come la mancata autonoma valutazione avrebbe determinato diverso giudizio.
  • L'interpretazione di linguaggio criptico o "droga parlata" è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica rispetto alle massime di esperienza.
  • Per ritenere la sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) occorrono indizi sulla stabilità del vincolo associativo e sulla disponibilità duratura degli affiliati al perseguimento del progetto criminoso; valutazioni circostanziali e compendio intercettivo possono essere sufficienti in sede cautelare.
  • Sulle aggravanti di matrice mafiosa (art. 416-bis) in fase cautelare il giudice può valorizzare elementi indiziari che mostrino collegamenti stabili con l'organizzazione; la loro contestazione richiede argomentazione specifica e non generica.
  • Chi impugna misure cautelari dinanzi alla Cassazione deve puntare su profili di illegittimità formale o di manifesta illogicità della motivazione, non su una semplice diversa lettura del materiale probatorio.

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