Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2676/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva condannato per il delitto di false dichiarazioni sulla propria identità (art. 495 c.p.) e per la contravvenzione ex art. 116 C.d.S.; deduce: (1) manifesta illogicità della motivazione circa il dolo, sostenendo che aveva fornito le generalità vere non appena si rese conto che l'operante stava verbalizzando quelle false; (2) mancanza di motivazione circa la richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, la quale poteva essere esclusa per la risalenza temporale dei precedenti; (3) mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (il dolo era integrato: per il reato di false attestazioni è sufficiente il dolo generico e il reato si consuma quando la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla successiva rettifica). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello non ha fornito motivazione specifica sulla sussistenza della recidiva facoltativa, omissione rilevante perché incide sul giudizio di equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche e sulla determinazione della pena. Il terzo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del secondo e sarà riesaminato in sede di rinvio. Pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente al punto relativo alla recidiva e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame; il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Il delitto di false dichiarazioni inerenti a qualità personali è integrato dal dolo generico; non è richiesto dolo specifico e il reato si consuma quando la dichiarazione perviene all'operante/pubblico ufficiale.

  • art. 116 Codice della Strada (contravvenzione)

    Contestazione di contravvenzione collegata alla vicenda di guida senza patente; rilevata come continuazione con il delitto principale ai fini della determinazione della pena.

  • art. 69 c.p.

    Norma richiamata implicitamente nel bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva: se le attenuanti sono riconosciute equivalenti alla recidiva, il giudice deve valutare l'effetto sul trattamento sanzionatorio; esclusione della recidiva può consentire applicazione della riduzione di pena anche sotto il minimo edittale.

  • art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modificazioni, legge 24 aprile 2020, n. 27

    Norma procedurale che ha consentito la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale in Cassazione durante il periodo emergenziale.

  • art. 546, comma 2 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla sottoscrizione della sentenza dalla sola figura del consigliere estensore, come consentito dalla norma.

Massime di principio

  • Per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità (art. 495 c.p.) è sufficiente il dolo generico: la semplice coscienza e volontà di fornire dati falsi integra il reato, e la successiva rettifica non esclude la consumazione se la dichiarazione falsa è già pervenuta al pubblico ufficiale.
  • La consumazione del reato avviene quando la falsa dichiarazione perviene al pubblico ufficiale e si destina alla riproduzione in atto; non è necessario che sia effettivamente trascritta nell'atto pubblico.
  • In tema di recidiva facoltativa il giudice è obbligato a fornire specifica motivazione sia quando la afferma sia quando la esclude; una motivazione insufficiente sul punto determina annullamento e rinvio.
  • La valutazione della recidiva è determinante nel bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche: se la recidiva fosse esclusa le attenuanti potrebbero essere valutate ex art. 69 c.p. e la pena potrebbe risultare anche al di sotto del minimo edittale.
  • In impugnazione è importante contestare non solo l'applicazione della recidiva, ma anche l'assenza di motivazione puntuale; questa censura ha elevate possibilità di accoglimento in Cassazione.
  • Se la Cassazione accoglie parzialmente il ricorso per vizi di motivazione (es. sulla recidiva), è frequente il rinvio ad altra sezione del giudice di merito per nuovo esame e rinnovata valutazione complessiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.