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Sentenza

Sentenza n. 656/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- – -OMISSIS- di prot. 2020 del -OMISSIS- assunto e notificato in pari data, dal Comando Legione Carabinieri e Valle -OMISSIS- – -OMISSIS- – Ufficio Personale nella persona del Comandante Gen. D. -OMISSIS-, con il quale nei confronti del ricorrente è stato accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 – ter, comma 3 D.L. 44/2021, disposta la conseguente sospensione “dal diritto di svolgere l'attività lavorativa …per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento e, comunque denominati nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202200496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e conseguente sospensione dal servizio senza retribuzione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comando Legione Carabinieri ha accertato la sua inosservanza dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021 e ha disposto la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, con sospensione della retribuzione e degli altri compensi. L'Amministrazione ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Successivamente, i difensori del ricorrente hanno depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, senza provare la notificazione dell'atto alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La rinuncia non poteva produrre l'estinzione del giudizio secondo le formalità dell'art. 84 c.p.a., poiché non era stata dimostrata la sua notificazione alle controparti. Tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere, anche in assenza delle formalità della rinuncia, da fatti o atti univoci e dal comportamento processuale delle parti la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La dichiarazione di rinuncia, pur irrituale, è stata ritenuta un argomento qualificato e univoco della sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate, considerata la definizione in rito e la mancata opposizione formale dell'Amministrazione alla compensazione.

Norme richiamate

  • art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021

    La disposizione è richiamata quale base dell'obbligo vaccinale la cui inosservanza aveva determinato la sospensione dal servizio impugnata.

  • art. 84 c.p.a.

    La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia... Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci... la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

    La rinuncia non notificata alle altre parti non determina l'estinzione del giudizio, ma può costituire, ai sensi del comma 4, un atto univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 73 c.p.a.

    Il ricorrente è stato previamente avvisato della possibilità di definire il giudizio mediante declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti non determina, di per sé, l'estinzione del processo per rinuncia; tuttavia, può costituire un atto univoco e qualificato dal quale il giudice desume la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • Quando la rinuncia è irrituale per mancanza della notificazione alle controparti, il giudice può definire il giudizio dichiarando l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anziché l'estinzione del processo, purché la rinuncia e il comportamento processuale delle parti rendano univoca tale carenza di interesse.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può comportare la compensazione delle spese quando la controversia è definita in rito e l'Amministrazione resistente non si oppone formalmente alla compensazione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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