Cassazione Penale, Sentenza n. 22011/2026 del 15/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del 23/02/2026 del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP il 7/02/2026. La ricorrente deduce sette motivi: 1) violazioni formali e nullità relative ai soggetti legittimati e al contenuto dell'istanza di riesame, nonché carenza di valutazione dell'interesse concreto e attuale dell'indagata alla rimozione del sequestro; 2) omissione di motivazione sul fumus e sul periculum e falsa attribuzione dell'azione della ricorrente alla sola qualita' societaria; 3) travisamento della prova tecnica e insussistenza del fumus rispetto alle imputazioni, con richiamo all'art. 44 dPR n.380/01; 4) insussistenza del fumus riguardo all'art.181 D.lgs. n.42/04; 5) insussistenza del fumus rispetto all'art.518-duodecies c.p.; 6) mancato periculum in mora e contraddizione circa la neutralizzazione del periculum per effetto della custodia giudiziaria; 7) violazione del principio di proporzionalità (art.42 Cost. e art.1 Prot.1 CEDU). La ricorrente ha agito sia in proprio (indagata) sia come legale rappresentante della societa'.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Motivazione: (i) quanto alla qualita' societaria, il Tribunale del riesame aveva correttamente ritenuto inammissibile il ricorso in nome della societa' per difetto di procura speciale; la procura speciale prodotta risultava successiva all'impugnazione e non poteva sanare il vizio di inammissibilita'; (ii) quanto al ricorso proposto in proprio dall'indagata, il Tribunale aveva correttamente ritenuto mancante l'allegazione dell'interesse attuale e concreto alla rimozione del sequestro: documenti e deduzioni rilevanti sono stati prodotti tardivamente e quindi non potevano sanare la carenza originaria, conformemente alla recente pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 7983/2025). Per tali ragioni il Tribunale non ha esaminato nel merito i restanti motivi (dal secondo al settimo), poiché la carenza formale pregiudica l'esame del merito. Conseguenze: inammissibilita' del ricorso, condanna della ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p. e versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380/2001, art. 44, lett. c)
Richiamata tra le imputazioni contestate: la Corte non si e' pronunciata sul merito della qualificazione del fatto ma la norma e' indicata come centro delle censure di insussistenza del "fumus".
D.lgs. n. 42/2004, art. 181
Richiamata come ipotesi di reato per la quale la ricorrente deduceva l'insussistenza del fumus; il Tribunale non ha esaminato il merito perche' ha ritenuto il ricorso inammissibile per ragioni formali.
Codice penale, art. 518-duodecies
Richiamato tra le fattispecie contestate; la ricorrente sostiene insussistenza del fumus rispetto a tale articolo, ma la questione e' rimasta assorbita dall'inammissibilita'.
Codice di procedura penale, artt. 322, 324, 568 comma 4, 591 comma 1 lett. a)
Norme richiamate dalla ricorrente in relazione ai soggetti legittimati e al contenuto dell'istanza di riesame; la Corte ha ritenuto che l'inosservanza formale (mancanza di procura speciale per la societa' e mancata allegazione dell'interesse concreto) renda il ricorso inammissibile.
Codice di procedura penale, art. 100
Interpretato nella giurisprudenza come disposizione che impone, per le parti private (inclusa la societa' terza rispetto al procedimento penale), la rappresentanza mediante difensore munito di procura speciale per stare in giudizio; il Tribunale ha applicato tale principio per l'inammissibilita' del ricorso in nome della societa'.
Codice di procedura civile, art. 83 (richiamato per analogia)
Richiamato dalla giurisprudenza per analogia nel senso che la societa' deve stare in giudizio mediante procura speciale, come in materia civile.
Codice di procedura penale, art. 527
Richiama l'ordine logico delle deliberazioni: la Corte sottolinea che le cause formali di inammissibilita' prevalgono e impediscono l'esame delle questioni di merito (fumus/periculum).
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilita' del ricorso.
Costituzione, art. 24 e art. 111
Richiamati dalla ricorrente in ordine alla necessita' di una decisione sulle questioni di diritto e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che tali profili non superino la pregiudiziale formale dell'inammissibilita'.
Costituzione, art. 42
Richiamato nel motivo sulla proporzionalita' (tutela della proprieta'); il vizio di merito e' pero' rimasto non deciso per effetto dell'inammissibilita'.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Protocollo n.1, art.1
Richiamato nella censura di violazione della tutela patrimoniale; la Corte non si e' pronunciata sul merito a causa della inammissibilita' formale.
Sezioni Unite Corte di Cassazione, n. 7983/2025
Fondamentale per l'orientamento applicato: per la ammissibilita' dell'impugnazione e' necessario allegare specificamente l'interesse attuale e concreto alla rimozione del sequestro dinanzi al giudice del riesame; allegazioni tardive in sede di cassazione non sanano la carenza originaria.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata al fine di valutare la misura della sanzione pecuniaria e la ragionevolezza del comportamento della ricorrente: la Corte ha ritenuto che non vi fosse colpa nella determinazione della causa di inammissibilita' ma comunque ha disposto un versamento equitativo alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Perche' un ricorso per riesame di un decreto di sequestro sia esaminato occorre che il ricorrente dimostri, tempestivamente e nei termini, un interesse attuale e concreto alla rimozione del sequestro; allegazioni e documenti prodotti solo in sede di impugnazione successiva (es. cassazione) sono inidonei a sanare la carenza.
- Le persone giuridiche o terzi proprietari dei beni devono stare in giudizio mediante difensore munito di procura speciale già al momento della proposizione del ricorso: una procura successiva non sanera' il vizio di inammissibilita'.
- Le questioni formali di legittimita' o di costituzione del rapporto processuale (inammissibilita', difetto di rappresentanza, mancanza di interesse) prevalgono e impediscono che il giudice esamini il merito (fumus e periculum).
- Le contestazioni sul "fumus" e sul "periculum" relative al sequestro devono essere sostenute con elementi e prove entro il procedimento di riesame; manca l'obbligo per il giudice di integrare d'ufficio prove non dedotte dalla parte.
- Gli argomenti di proporzionalita' e tutela patrimoniale (art.42 Cost., Prot.1 CEDU) possono essere rilevanti ma, se non supportati da adeguata rappresentanza e da tempestiva allegazione dell'interesse, rischiano di restare inesaminati.
- La presentazione di un ricorso irregolare o incompleto espone al rischio di condanna alle spese e, in presenza di consistenza della causa di inammissibilita', a sanzioni accessorie (es. versamento alla Cassa delle ammende); pertanto e' essenziale curare gli aspetti formali prima di proporre l'impugnazione.
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