Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2256/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”; - dell’allegato n. 1 “Procedure per l’iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - del decreto ministeriale n. 557 del 4 agosto 2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - del decreto ministeriale n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell’allegato al decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del decreto ministeriale n. 447 dell’11 luglio 2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”; - dell’allegato 1 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del decreto ministeriale n. 599 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese– a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l’ammissione a tali corsi”; - del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - dell’allegato 1 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell’Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa dei corsi affini, pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; - di tutti i comportamenti e atti (mail, lettere formali etc.) inoltrati all’istante e censurati nel presente atto e del bando resistente e di tutta la documentazione universitaria e ministeriale in atti sulla peculiare situazione di parte ricorrente; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata; - del provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove, nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive; - del Bando di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula; - del d.m. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell’elenco delle sedi rimaste vacanti all’esito della prima assegnazione reso noto sul sito Universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202602639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: disciplina ministeriale del semestre filtro e degli esami di accesso ai corsi di Medicina, relativi esiti individuali, graduatorie nazionali e mancata assegnazione alla prima sede universitaria indicata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato numerosi decreti ministeriali, allegati, linee guida, atti di gara e di correzione, esiti degli esami del semestre filtro, graduatorie nazionali, assegnazioni di sede e il mancato inserimento o la mancata ammissione al secondo semestre del corso di Medicina e Chirurgia presso la sede prioritariamente indicata. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità delle modifiche introdotte dal d.m. n. 1115/2025 alle regole di formazione della graduatoria, la violazione della par condicio, dell'imparzialità, della ragionevolezza, del legittimo affidamento, della legalità e del buon andamento; la perdita di chance derivante dall'accettazione di due votazioni sufficienti conseguite al primo appello; l'illegittima assegnazione a una sede diversa da quella preferita; l'irragionevolezza del regime delle decadenze e dell'obbligo di immatricolazione; la violazione dell'anonimato e della segretezza delle prove; la disparità di trattamento derivante dalla presenza di diverse commissioni di valutazione; l'illegittima mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti; la violazione del d.lgs. n. 71/2025 e della legge delega; la violazione dell'art. 11 delle preleggi; nonché questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell'Unione europea. La ricorrente ha inoltre lamentato l'impossibilità di accedere alla documentazione d'esame e ha chiesto l'ammissione in forma specifica, o in subordine il risarcimento.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto non manifestamente irragionevole il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025, che consente l'inserimento in graduatoria anche di candidati privi di tutte e tre le sufficienze, ordinandoli per fasce in base alle sufficienze conseguite e ai voti recuperati. Tale sistema, pur non essendo l'unico possibile, bilancia l'esigenza di saturare i posti con la tutela dell'affidamento e della par condicio, assicurando la priorità dei candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie. Quanto alla ricorrente, la scelta di accettare due voti sufficienti al primo appello appartiene alla sua autodeterminazione e non dimostra una perdita di chance, essendo ipotetico che avrebbe ottenuto risultati migliori ripetendo gli esami. La censura sull'assegnazione della sede di Torino è stata ritenuta priva di prova di resistenza, non essendo dimostrato che, anche in caso di accoglimento, la ricorrente avrebbe conseguito una posizione utile per quella sede; inoltre, la ricorrente risultava immatricolata presso la seconda sede indicata, l'Università del Piemonte Orientale a Novara, sicché mancava un danno grave e irreparabile. Il regime delle decadenze e dell'obbligo di immatricolazione presso la prima sede utile è stato ritenuto coerente con l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 71/2025 e con la nuova struttura dell'accesso, fondata su un percorso formativo già iniziato. Le doglianze sulla par condicio tra commissioni sono state considerate generiche; l'assenza di accesso alla documentazione d'esame non costituisce vizio della procedura, dovendo essere trattata mediante la disciplina dell'accesso documentale. La censura sull'anonimato non evidenzia una violazione non irrilevante, poiché i plichi erano chiusi e sigillati alla presenza di studenti sorteggiati e sottoposti a rilevazione informatica da parte del CINECA prima della valutazione. È stata ritenuta carente di interesse la censura sulla redistribuzione dei posti vacanti, non essendo stato dimostrato il punteggio utile; il giudice ha richiamato la necessità della prova di resistenza e ha escluso che il processo possa attribuire un'utilità non corrispondente al merito conseguito. Non sono state ravvisate violazioni del d.lgs. n. 71/2025, della legge delega, dei principi generali invocati, né profili di non manifesta infondatezza delle questioni costituzionali o eurounitarie, queste ultime formulate in modo generico. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero. La pubblicazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità; analoghe modalità sono state previste per eventuali motivi aggiunti. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 500,00, oltre accessori, per le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione degli atti impugnati.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    condanna in forma specifica

    Invocato dalla ricorrente come fondamento della richiesta di ammissione al corso; la domanda cautelare è stata comunque rigettata.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025

    In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati

    La norma primaria legittima l'immatricolazione presso la prima sede indicata ancora disponibile e, solo se le sedi prescelte non sono disponibili, presso altre sedi sulla base dei posti residui; è quindi coerente con essa l'obbligo di immatricolazione a pena di decadenza presso la prima sede utile.

  • d.l.m. n. 1115/2025

    Introduce criteri ulteriori per la formazione delle graduatorie, consentendo l'inserimento anche di candidati privi di tutte le tre sufficienze e ordinandoli per fasce in base alle sufficienze conseguite e ai voti recuperati, preservando la priorità dei candidati conformi alle regole originarie.

  • d.m. n. 418/2025

    Costituisce il parametro regolamentare originario per l'accesso, fondato sul conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie senza voti recuperati; il d.m. n. 1115/2025 ne integra gli effetti senza travolgerne integralmente le regole.

  • art. 11 preleggi

    La censura è stata ritenuta inconferente perché la disposizione riguarda gli atti normativi e non il caso esaminato.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente attraverso il riferimento al vincolo derivante dai principi dell'Adunanza Plenaria.

Massime di principio

  • In sede cautelare, un meccanismo sopravvenuto di formazione della graduatoria può ritenersi non manifestamente irragionevole quando amplia la platea degli ammessi ma conserva la priorità di coloro che hanno conseguito i requisiti previsti dalle regole originarie, graduando gli altri candidati per fasce secondo la prossimità alla situazione di accesso inizialmente richiesta.
  • La scelta del candidato di accettare votazioni conseguite al primo appello esprime autodeterminazione e assunzione del relativo rischio; la successiva allegazione che, ripetendo l'esame, avrebbe ottenuto un voto migliore integra una mera ipotesi congetturale e non dimostra una perdita di chance tutelabile.
  • La contestazione dell'assegnazione a una sede universitaria diversa da quella preferita richiede la prova di resistenza: il candidato deve dimostrare che, anche eliminando il vizio denunciato, avrebbe conseguito una posizione utile per la sede richiesta.
  • Il regime che impone l'immatricolazione, a pena di decadenza, presso la prima sede utile indicata dal candidato è coerente con una norma primaria che prevede l'assegnazione secondo l'ordine delle preferenze e il ricorso ad altre sedi soltanto quando quelle prescelte non siano disponibili.
  • La violazione delle regole sull'anonimato di una prova selettiva produce effetto viziante non per qualsiasi irregolarità, ma solo quando si tratti di una violazione non irrilevante idonea a compromettere concretamente l'imparzialità della procedura; non è sufficiente la mera consegna o raccolta di codici identificativi se la procedura prevede plichi sigillati, controlli esterni e rilevazione informatica precedente alla valutazione.
  • La domanda di redistribuzione di posti rimasti vacanti è priva di interesse quando il candidato non dimostri di possedere un punteggio utile per ottenere l'assegnazione; il processo non può attribuire un bene della vita non corrispondente alla posizione sostanziale e al merito dimostrato nella procedura.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.