L.R. Lombardia 22/2022
Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Lombardia 17/2012 sulle elezioni regionali, attribuendo al Presidente della Regione il decreto di indizione delle elezioni e l’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni, con pubblicazione almeno 55 giorni prima del voto e avvisi ai comuni, tribunali e corti d’appello. Inserisce inoltre un rinvio all’art. 5 l. 165/2004. Nessun onere finanziario aggiuntivo.
Modifiche alla disciplina regionale per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione
Modifiche alla disciplina regionale delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione
La legge regionale interviene sulla l.r. 31 ottobre 2012, n. 17, che disciplina l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione in Lombardia. Le modifiche riguardano soprattutto le modalità di indizione delle elezioni, l’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e un rinvio integrativo alla normativa statale di contorno.
Indizione delle elezioni e assegnazione dei seggi
La disciplina risultante stabilisce che le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione sono indette con decreto del Presidente della Regione. Lo stesso Presidente adotta, contestualmente al decreto di indizione, anche il provvedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio regionale alle singole circoscrizioni elettorali, secondo quanto previsto dall’art. 2, commi 2 e 4, della legge n. 108/1968.
Pubblicazione e comunicazioni istituzionali
I decreti di indizione e di assegnazione dei seggi devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione almeno 55 giorni prima della data del voto. Essi devono inoltre essere comunicati immediatamente:
- al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie;
- ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori tramite manifesto da affiggere 45 giorni prima della data stabilita per le elezioni;
- ai presidenti dei tribunali competenti per i comuni capoluogo di provincia e per la Città metropolitana di Milano;
- ai presidenti delle corti d’appello territorialmente interessate.
Rinvio alla normativa statale
Nella parte della l.r. 17/2012 relativa alla disciplina applicabile in mancanza di specifiche previsioni regionali, viene inserito un rinvio anche all’art. 5 della legge n. 165/2004, oltre a quanto già previsto. Il testo consolidato va quindi letto con questo ulteriore richiamo alla normativa statale.
Regime finanziario
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: dall’intervento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le modifiche riguardano la disciplina elettorale regionale lombarda vigente e si applicano alle procedure elettorali disciplinate dalla l.r. 17/2012.
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