L.R. Lombardia 26/2022
Modifiche ai Capi III e IV della l.r. n. 26/2014 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) - Adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. 26/2014 ai nuovi standard del d.lgs. 40/2021 su aree sciabili attrezzate, regole di comportamento, soccorso, direttori di pista e tutele per sciatori con disabilità. Ridefinisce funzioni e adempimenti dei gestori, introduce prescrizioni su defibrillatori, SOREU e atterraggio elicotteri, e aggiorna le sanzioni. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Modifiche alla disciplina regionale sulle aree sciabili e sulla sicurezza negli sport invernali
Modifiche alla disciplina regionale delle aree sciabili e della sicurezza negli sport invernali
La legge regionale Valle d’Aosta 6 dicembre 2022, n. 26 interviene sulla l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 per adeguarla al d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40. La disciplina risultante riguarda le aree sciabili attrezzate, le regole di comportamento degli utenti, l’organizzazione della sicurezza sulle piste e le tutele per gli sciatori con disabilità, nel territorio regionale.
Individuazione e disciplina delle aree sciabili attrezzate
La Giunta regionale, previo parere di un comitato tecnico di esperti, individua nell’ambito delle aree destinate agli sport sulla neve le aree sciabili attrezzate, comprensive di segnaletica, nel rispetto della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica. L’individuazione avviene su proposta delle comunità montane e sentiti i gestori, con indicazione delle piste di discesa, dei tratti di raccordo e di altre eventuali tipologie di piste aventi i requisiti previsti dal d.lgs. 40/2021.
Le comunità montane possono autorizzare l’apprestamento di una o più piste all’interno delle aree sciabili attrezzate, sempre nel rispetto degli strumenti urbanistici, della normativa ambientale e idrogeologica e delle caratteristiche tecniche delle piste. La disciplina deve garantire condizioni di sicurezza, anche rispetto ai rischi di frane e valanghe. Dell’autorizzazione è data comunicazione alla struttura regionale competente.
Gestione delle piste, direttore e servizi di sicurezza
La funzione di gestore dell’area sciabile attrezzata è attribuita al gestore degli impianti di risalita ricompresi nell’area, che normalmente svolge anche la funzione di gestore delle piste funzionalmente collegate. Se non vi sono impianti di risalita, la funzione spetta al soggetto obbligato ad assicurare gestione e manutenzione delle piste di fondo.
Per la gestione delle piste sono previsti specifici adempimenti in capo al gestore, che cura:
- le generalità dei gestori, la classificazione e le caratteristiche delle piste;
- i dati dei direttori di pista e dell’organizzazione del primo soccorso;
- gli infortuni verificatisi sulle piste;
- il numero e le caratteristiche degli impianti di risalita.
Gli addetti al servizio piste, coordinati dal direttore della pista, svolgono compiti di manutenzione ordinaria, delimitazione, segnatura, preparazione, protezione, controllo e messa in sicurezza della pista, oltre alla collocazione della segnaletica, all’informazione sulle regole di comportamento e alla regolazione dell’accesso. Anche gli addetti al soccorso operano sotto il coordinamento del direttore della pista.
Il gestore deve inoltre assicurare:
- un adeguato servizio di primo soccorso;
- la nomina di un direttore di pista;
- la presenza di defibrillatori semiautomatici in numero adeguato e collocati secondo il d.lgs. 40/2021;
- le modalità di collegamento con le SOREU competenti o con strutture equivalenti fino alla consegna degli infortunati ai servizi ordinari;
- l’individuazione di aree per l’atterraggio degli elicotteri di soccorso.
Per le piste di fondo, le funzioni di direttore possono essere svolte dai relativi gestori.
Comitato tecnico, regolamento regionale e aggiornamento degli elenchi
Il comitato tecnico non si limita al parere sull’individuazione delle aree sciabili attrezzate, ma svolge anche funzioni di supporto tecnico mediante proposte e pareri in materia.
La Giunta regionale disciplina con regolamento:
- la documentazione da allegare alla proposta di individuazione dell’area sciabile attrezzata;
- le caratteristiche tecniche delle piste non già definite dal d.lgs. 40/2021;
- la documentazione per l’autorizzazione all’apprestamento delle piste, comprese le relazioni tecniche;
- la documentazione per la domanda di apertura al pubblico di una pista;
- requisiti, individuazione e formazione dei direttori di pista;
- compiti degli addetti al servizio piste;
- requisiti, individuazione e formazione degli addetti al soccorso e l’organizzazione del servizio;
- le modalità di uso delle piste da sci per altri sport, anche in assenza di innevamento, in particolare per il mountain biking.
Le modalità tecnico-operative di aggiornamento dell’elenco regionale e di trasmissione al Ministero della salute dei dati sugli infortuni sono definite con decreto del dirigente competente. Per quanto non previsto dalla disciplina regionale si applicano le disposizioni del Capo II del d.lgs. 40/2021.
Regole di comportamento degli utenti e tutela degli sciatori con disabilità
Gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono usare diligenza e prudenza, evitando di mettere in pericolo altri o arrecare danni. In particolare, si applicano le norme di comportamento del Capo III del d.lgs. 40/2021.
Per gli sciatori con disabilità si applicano direttamente le disposizioni del Capo IV del d.lgs. 40/2021.
Sanzioni
Per la violazione delle regole di comportamento degli utenti si applicano le corrispondenti sanzioni previste dal Capo III del d.lgs. 40/2021, ferma restando l’eventuale responsabilità penale.
Per la disciplina delle aree sciabili attrezzate restano previste ulteriori sanzioni regionali, salvo quelle del d.lgs. 40/2021:
- da 5.000 a 25.000 euro per chi appresta, apre al pubblico o gestisce una pista senza autorizzazione;
- da 2.500 a 20.000 euro per chi opera in difformità dall’autorizzazione;
- da 2.500 a 20.000 euro per chi gestisce una pista senza il servizio piste;
- da 2.500 a 20.000 euro per chi gestisce una pista senza aver nominato il direttore.
Per il resto, la disciplina sanzionatoria richiama l’articolo 29 del d.lgs. 40/2021.
Disposizioni finanziarie
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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