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Legge

L.R. Lombardia 29/2022

Modifiche al titolo I, capo XX, sezione I, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), recante la disciplina del Parco Agricolo Sud Milano

Normativa regionaleL.R. Lombardia 29/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza la disciplina del Parco Agricolo Sud Milano: ridefinisce perimetro, ente gestore, organi, statuto, sede e quota di partecipazione, abrogando varie disposizioni previgenti. Prevede una transizione con commissario, trasferimento del personale optante e subentro nei rapporti giuridici; stanzia risorse per il 2023-2024. Efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.

Riorganizzazione del Parco Agricolo Sud Milano

Riorganizzazione del Parco Agricolo Sud Milano

La legge regionale della Lombardia riforma in modo organico la disciplina del Parco Agricolo Sud Milano, intervenendo sul testo unico regionale sulle aree protette. Definisce la nuova cornice dell’ente gestore, ne regola composizione, statuto e funzionamento, e detta una disciplina transitoria per il passaggio dal vecchio assetto al nuovo.

Perimetro e assetto territoriale del parco

Il parco regionale di cintura metropolitana denominato Parco agricolo Sud-Milano resta quello istituito nel 1990 e comprende le aree delimitate nella planimetria allegata agli atti richiamati dalla legge, ferma la successiva evoluzione derivante da piani territoriali di coordinamento e relative varianti. La legge opera quindi nel solo ambito territoriale lombardo interessato dal parco.

Ente gestore e soggetti componenti

La gestione del parco è affidata a un ente di diritto pubblico istituito ai sensi della normativa regionale sulle aree protette. L’ente è composto da:

  • Città metropolitana di Milano;
  • i comuni elencati dalla legge, tra cui Milano e numerosi comuni dell’area metropolitana sud-occidentale e sud-orientale.

La legge elimina il previgente assetto e sostituisce le disposizioni che regolavano in modo diverso la struttura dell’ente gestore.

Organizzazione interna e consiglio di gestione

L’organizzazione dell’ente gestore è ricondotta alla disciplina generale della legge regionale sulle aree protette, con alcune regole speciali. Il consiglio di gestione è composto da undici membri:

  • il presidente e due membri eletti dalla comunità del parco;
  • tre membri nominati dalla Giunta regionale;
  • un membro nominato dalla Città metropolitana di Milano;
  • un membro nominato dal Comune di Milano;
  • due membri designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed eletti dalla comunità del parco;
  • un membro designato dalle associazioni di protezione ambientale di cui alla legge n. 349/1986 ed eletto dalla comunità del parco.

I componenti indicati dalla legge devono essere scelti tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio interessato. Si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la disciplina su permessi e aspettative prevista per gli amministratori locali. Non possono essere eletti nel consiglio i membri della comunità del parco.

Statuto, sede legale e quota di partecipazione

Lo statuto del parco deve contenere i requisiti previsti dalla disciplina regionale generale sui parchi, salvo le deroghe specifiche della legge in commento. La sede legale è fissata nel territorio del Comune di Milano, in un immobile nella disponibilità della Regione e individuato dallo statuto.

La quota obbligatoria di partecipazione è così regolata:

  • per i comuni compresi nell’articolazione dell’ente, è commisurata al numero di abitanti residenti, aggiornato con i dati ISTAT, con importo per abitante stabilito dallo statuto;
  • per il Comune di Milano e per la Città metropolitana di Milano, l’importo è determinato dallo statuto.

Regole sulla tutela e gestione del parco

La legge conferma che, per quanto non diversamente disposto, al Parco Agricolo Sud Milano si applica la disciplina generale regionale dei parchi, incluse le norme sugli enti di diritto pubblico. Le competenze comunali e della Città metropolitana di Milano restano salve nei limiti indicati dalla normativa. Sono inoltre confermate le funzioni di gestione di alcune riserve naturali specifiche ricadenti nel territorio del parco.

Riserve naturali gestite dal parco

Il Parco Agricolo Sud-Milano gestisce le seguenti riserve naturali:

  • Fontanile nuovo, nel comune di Bareggio;
  • Sorgenti della Muzzetta, nei comuni di Rodano e Settala.

Disciplina transitoria: commissario, ricognizione e avvio del nuovo ente

La legge prevede un percorso di transizione dettagliato per il passaggio al nuovo ente gestore. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale incarica un commissario che, entro i successivi 90 giorni, effettua la ricognizione di:

  • risorse patrimoniali, economico-finanziarie, umane e strumentali;
  • rapporti giuridici attivi e passivi;
  • beni mobili e immobili, di proprietà o in uso, funzionali alla gestione e tutela dell’area.

La ricognizione viene trasmessa alla Regione; il commissario può avvalersi della collaborazione della struttura e degli uffici della Città metropolitana di Milano e del collegio dei revisori. Entro i successivi 30 giorni la Giunta regionale prende atto della ricognizione.

Personale e opzione per il trasferimento

Il personale a tempo indeterminato prevalentemente impiegato al 31 dicembre 2021 dalla Città metropolitana di Milano per le funzioni trasferite può scegliere, entro 30 giorni dalla presa d’atto della ricognizione, se:

  • trasferirsi al nuovo ente gestore dal momento dell’insediamento dei suoi organi;
  • oppure restare alle dipendenze della Città metropolitana di Milano ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 165/2001.

Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica con riferimento al trattamento fondamentale, accessorio e previdenziale, limitatamente alle voci fisse e continuative in godimento al momento dell’inquadramento nel nuovo ente.

Conferenza degli enti locali, approvazione dello statuto ed elezione degli organi

Entro 30 giorni dalla presa d’atto della ricognizione, il Presidente della Giunta regionale o l’assessore competente convoca in conferenza gli enti locali interessati per gli adempimenti relativi allo statuto e all’assetto dell’ente, secondo la disciplina regionale generale. Entro 30 giorni dall’efficacia della deliberazione di approvazione dello statuto, viene convocata la comunità del parco per eleggere i componenti elettivi del consiglio di gestione.

Subentro nei rapporti giuridici e gestione provvisoria

Dall’insediamento degli organi del nuovo ente gestore, questo subentra alla Città metropolitana di Milano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al parco. Fino a tale insediamento:

  • gli organi in carica del Parco Agricolo Sud Milano amministrano ordinariamente;
  • possono compiere atti di straordinaria amministrazione solo se indifferibili e urgenti;
  • la Città metropolitana di Milano continua a garantire supporto tecnico-amministrativo e organizzativo fino al trentesimo giorno successivo all’insediamento dei nuovi organi.

Strumenti di pianificazione e regolamento previgente

Gli strumenti di pianificazione, gestione e programmazione vigenti alla data di entrata in vigore della legge restano efficaci fino all’adozione di eventuali varianti da parte del nuovo ente gestore. Anche il regolamento previgente del parco continua ad applicarsi fino all’istituzione del nuovo ente gestore.

Coordinamento con la normativa regionale sugli enti parco

La legge chiarisce che il nuovo ente gestore rientra tra gli enti del sistema regionale, in qualità di ente parco regionale. Viene inoltre coordinata la disciplina di altre leggi regionali, eliminando riferimenti ormai non coerenti con il nuovo assetto del Parco Agricolo Sud Milano.

Norme finanziarie

Per la gestione del Parco Agricolo Sud Milano è prevista una spesa annua di 300.000 euro per ciascun anno del biennio 2023-2024, coperta mediante variazioni del bilancio regionale. Per gli esercizi successivi al 2024 la spesa è autorizzata con la legge annuale di bilancio. È inoltre confermato un contributo regionale di 373.000 euro annui per il funzionamento del parco, nell’ambito dell’Intesa RL/UPL, a valere sul bilancio regionale 2022-2024; anche per gli esercizi successivi al 2024 la copertura è rinviata alla legge annuale di bilancio.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Nel complesso, però, il suo contenuto è in gran parte di assetto organizzativo e transitorio, legato alla costituzione e all’avvio del nuovo ente gestore; le previsioni finanziarie espressamente quantificate riguardano il biennio 2023-2024. La disciplina non appare obsoleta, perché regola ancora l’assetto del parco e del relativo ente gestore.

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