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Regolamento

R.R. Lombardia 9/2022

Disciplina dei tempi e delle modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 5/2020

Normativa regionaleR.R. Lombardia 9/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento lombardo disciplina tempi, pubblicità e modalità delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute o in scadenza, incluse le forme ordinarie, a società mista e di partenariato/finanza di progetto. Si applica alle procedure regionali avviate nei termini previsti dalla l.r. 5/2020 e alle intese per concessioni interregionali.

Procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia

Disciplina delle procedure di assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche

Il regolamento, applicabile in Lombardia, definisce tempi, forme e passaggi procedurali per l’assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica scadute o in scadenza, in attuazione della l.r. 5/2020. Regola anche l’accesso agli atti e ai luoghi, la pubblicità degli atti e le tre modalità di assegnazione previste dalla legge regionale: procedura ordinaria, società a capitale misto pubblico-privato e partenariato/finanza di progetto.

Ambito di applicazione e rapporti con altre discipline

La disciplina riguarda le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche di competenza regionale lombarda. Per le concessioni che prelevano acqua da corpi idrici di confine o interessano anche altre Regioni o Province autonome, si applicano le intese ratificate ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 5/2020. Restano ferme, per quanto compatibili, le disposizioni del d.lgs. 50/2016 e, nei casi previsti, del d.lgs. 175/2016.

Tempi di avvio delle procedure

Le procedure per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del regolamento, ed esercite in prosecuzione temporanea, devono essere avviate entro due anni dall’entrata in vigore della l.r. 19/2021 e comunque non oltre il termine stabilito dall’articolo 12, comma 1-quater, del d.lgs. 79/1999. Per le concessioni con scadenza successiva, l’avvio avviene entro il termine di cui all’articolo 9, comma 2, della l.r. 5/2020.

Atti preliminari e pubblicità

Prima dell’avvio della procedura occorrono la ricognizione delle opere e dei beni, la valutazione dell’interesse pubblico sugli usi dell’acqua e, se si tratta di concessione interregionale, la ratifica dell’intesa. Tutti gli atti relativi alle procedure sono pubblicati sul BURL e in una sezione dedicata del portale regionale; il bando è inoltre pubblicato su Gazzetta ufficiale UE, Gazzetta ufficiale della Repubblica, BURL e sito istituzionale regionale.

Procedura ordinaria di assegnazione

La procedura ordinaria si svolge mediante gara ad evidenza pubblica, riferita alla singola concessione o all’accorpamento di più concessioni. La Giunta regionale delibera l’indizione della procedura, i motivi di eventuale accorpamento, l’eventuale ricorso a una lettera d’invito riservata agli operatori già verificati e nomina il RUP. Il bando deve essere adottato entro 120 giorni dalla delibera di indizione, con termini minimi di 120 giorni per la presentazione delle istanze, prorogabili di 60 giorni per complessità o accessibilità stagionale.

Requisiti, istanze e garanzie

Le istanze vanno presentate sulla piattaforma informatica regionale, con autodichiarazioni, documentazione progettuale ed economico-finanziaria e attestazione del versamento delle somme dovute per l’istruttoria. Il mancato pagamento comporta esclusione. È richiesta una garanzia provvisoria con la domanda; l’aggiudicatario deve poi depositare la cauzione definitiva e le ulteriori garanzie previste dal bando prima della stipula.

Valutazione tecnica, conferenza di servizi e punteggi

La valutazione è affidata a una Commissione di esperti, cui partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dopo la verifica di ammissibilità, i progetti sono pubblicati sulla piattaforma per l’esame delle amministrazioni competenti e sono valutati in conferenza di servizi. I progetti possono essere selezionati senza prescrizioni oppure con prescrizioni; in tale ultimo caso l’operatore deve adeguare il progetto e, se necessario, ripresentare l’offerta economica entro 30 giorni, prorogabili fino a 60. La Commissione attribuisce i punteggi tecnici ed economici e valuta la congruità del PEF.

Aggiudicazione, verifiche finali e stipula

Il RUP approva la graduatoria, dispone l’assegnazione provvisoria al primo classificato e avvia la verifica finale dei requisiti di ammissione. In caso di esito positivo, il RUP assegna definitivamente la concessione, trasmette gli atti al dirigente regionale e pubblica gli esiti. Il disciplinare-contratto è approvato dal dirigente e sottoscritto con atto pubblico amministrativo elettronico, previa costituzione di garanzie, eventuale pagamento di indennizzi o prezzo dei beni e, se del caso, costituzione della società di partecipazione associata.

Durata della concessione

La durata può essere fissata fino a 40 anni; la deliberazione di indizione può prevedere un incremento fino a ulteriori 10 anni, purché l’operatore motivi la richiesta e dimostri nel PEF che l’investimento non è sostenibile in 40 anni. Il bando deve indicare gli elementi progettuali necessari per avvalersi di tale estensione.

Procedura per società a capitale misto pubblico-privato

La Giunta regionale può ricorrere a una procedura di selezione del socio privato con contestuale affidamento della concessione alla società mista. L’offerta è valutata in base al valore della quota di capitale e alla qualità tecnica ed economica della proposta. Il socio selezionato deve partecipare alla costituzione della società, sottoscrivere gli impegni operativi e i patti parasociali o la convenzione, mettere la società in condizione di prestare le garanzie e rispettare i termini fissati; in caso di inadempimento si procede all’incameramento della cauzione e all’annullamento dell’aggiudicazione.

Procedura di partenariato e finanza di progetto

Per le concessioni affidate in partenariato si applicano le regole della finanza di progetto ex art. 183 d.lgs. 50/2016, distinguendo tra iniziativa pubblica e iniziativa privata. La Regione può pubblicare un avviso per ricevere proposte private; se non pervengono proposte, può optare per un’altra procedura ad evidenza pubblica. Il promotore è dichiarato tale con la deliberazione di indizione della gara; il concorrente aggiudicatario deposita il progetto definitivo e, se il promotore non è aggiudicatario, può esercitarsi il diritto di prelazione.

Regime transitorio e disciplina residuale

Per quanto non espressamente previsto, si applicano in via compatibile il Codice dei contratti pubblici e le altre norme statali richiamate. Il regolamento disciplina la sola materia delle concessioni idroelettriche regionali lombarde e non ha portata generale oltre il territorio regionale.

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