L.R. Lombardia 24/2022
Introduzione di contributi economici per la ricomposizione fondiaria delle aree agricole montane
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge lombarda disciplina contributi regionali per rimborsare in parte gli onorari notarili di acquisti, permute e donazioni di terreni o fabbricati agricoli finalizzati a riordino e ricomposizione fondiaria, soprattutto in montagna. Si applica agli acquisti dal giorno successivo all’entrata in vigore; prevede bandi, criteri attuativi della Giunta e premialità per imprese agricole e domande su terreni montani.
Contributi per la ricomposizione fondiaria nelle aree agricole montane lombarde
Contributi per la ricomposizione fondiaria nelle aree agricole lombarde
La legge istituisce un sostegno economico regionale per favorire il riordino fondiario, il superamento della proprietà indivisa e la ricomposizione fondiaria, con priorità per le aree montane della Lombardia. L’obiettivo è agevolare l’uso agricolo del territorio montano, contrastarne l’abbandono e sostenere sviluppo economico e valorizzazione dei prodotti locali.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina si applica al territorio della Regione Lombardia e riguarda interventi collegati all’acquisto di terreni o fabbricati agricoli che consentano una migliore aggregazione fondiaria. La legge richiama anche la possibilità di realizzare il compendio unico previsto dalla normativa statale sulle zone montane.
Soggetti beneficiari e operazioni agevolate
Possono ottenere il contributo le persone fisiche o giuridiche che, nelle forme previste dall’ordinamento civile, acquistano proprietà di terreni o fabbricati idonei, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore della legge. Il contributo copre le spese sostenute per onorari notarili ed è riconosciuto anche in specifiche ipotesi di:
- acquisto di quote ulteriori da parte di un comproprietario;
- permuta, in favore della parte che acquista il bene e sostiene le spese notarili;
- donazione, in favore di chi sostiene le spese notarili, purché il donatario acquisti un bene agevolabile.
Requisiti dei beni oggetto di trasferimento
Per accedere al beneficio devono ricorrere congiuntamente i requisiti previsti dalla legge. I beni devono:
- essere ubicati nel territorio regionale;
- nel caso di terreni, avere superficie complessiva non superiore a 30.000 metri quadrati e risultare destinati ad uso agricolo nei PGT oppure soggetti a disciplina dei piani di indirizzo forestale;
- nel caso di fabbricati, essere classificati ad uso agricolo e insistere su fondi rientranti nelle tipologie ammesse;
- essere confinanti o contigui ad altri terreni o fabbricati già di proprietà dell’acquirente e appartenere alle medesime categorie previste dalla legge.
Contiguità e determinazione tecnica della distanza
La Giunta regionale deve stabilire, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e sentita la commissione consiliare competente, la distanza massima per considerare sussistente la contiguità, fissandola in una misura non inferiore a 500 metri. Nel definirla, deve tenere conto della conformazione geografica e della funzionalità dell’attività agricola.
Misura del contributo e procedure di erogazione
Il contributo è concesso su domanda dell’acquirente avente diritto ed è commisurato alla metà delle spese notarili sostenute. In ogni caso l’importo non può essere inferiore a 1.000 euro né superiore a 5.000 euro per ciascun contributo. La Giunta deve definire criteri e modalità applicative con deliberazione entro 180 giorni, prevedendo bando, documentazione richiesta, tempi massimi di istruttoria e di pagamento.
Tempistiche amministrative
La legge impone alla disciplina attuativa termini procedimentali contenuti:
- la valutazione delle istanze non può superare 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione fissato dal bando;
- l’erogazione del contributo non può superare 30 giorni dall’adozione del provvedimento di assegnazione.
Criteri premiali
Nei bandi regionali sono previsti criteri premiali:
- per i due anni successivi all’entrata in vigore, se i beneficiari sono imprese agricole con sede in una comunità montana lombarda;
- prioritariamente per le domande di ricomposizione fondiaria relative a terreni ubicati in territori montani.
Coordinamento con la disciplina europea e statale
L’attuazione è subordinata al rispetto della normativa europea e statale, con possibile applicazione delle regole regionali in materia di aiuti di Stato, ove necessarie.
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
La legge prevede una copertura di spesa corrente di 100.000 euro per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, mediante corrispondente riallocazione di risorse nel bilancio regionale. Per gli esercizi successivi al 2024 la copertura è rimessa alle leggi di bilancio annuali. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
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