Ordinanza n. 111/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determina n. 475 dell’08/04/2025 trasmessa in data 09/04/2025 relativa a “Procedura aperta per l’affidamento di deflussori, prolunghe, filtri per infusione, sistemi di somministrazione senza ago, set di infusione per diluizione e somministrazione sostanze pvc-incompatibili, set per la misurazione manuale della pressione venosa centrale, set per la preparazione aliquote di collirio e PRP da emocomponenti, sacche per crioconservazione, sacche per prelievo e raccolta sangue, sacca post-partum, catetere "da ferita", set per DSA con co2, kit per la produzione di concentrato di cellule mononucleate, circuito per la raccolta e la filtrazione di midollo osseo, dispositivi per radiofarmaci, filtri sterilizzanti e sistemi di drenaggio chirurgico post operatorio per raccolta e recupero sangue autologo occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie della Regione Toscana mediante conclusione di accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del D.LGS. 36/2023. (CUI 2022-032-0009) – CIG (A006C5FF0E) – LOTTO 29 con cui la Stazione Appaltante ha disposto l’esclusione della società ricorrente dal Lotto 29 per una presunta non conformità del prodotto offerto rispetto alle prescrizioni della legge di gara e ha aggiudicato il Lotto 29 alla controinteressata Macropharm S.r.l.; - del disciplinare di gara, del capitolato prestazionale e del capitolato tecnico in sé e come interpretati dalla Stazione Appaltante laddove ha previsto l’esclusione della società ricorrente sulla scorta delle motivazioni di diritto che verranno esposte nel prosieguo; - di tutti i verbali di gara allegati alla determina; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti, anche allo stato non noto per estremi e contenuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CYTIVA ITALY S.R.L. il 12/09/2025: - della determina n. 856 del 03 luglio 2025 pubblicata all’albo pretorio in data 04 luglio 2025 e conosciuta dalla ricorrente in data 04 luglio 2025 avente ad oggetto la “rettifica della graduatoria di gara lotti 29 e 30”, con conseguente conferma dell’aggiudicazione alla controinteressata e redazione di una nuova graduatoria con ammissione delle altre concorrenti; - della comunicazione di invio della sopra citata determina indicante quale aggiudicatario per il lotto 29 la controinteressata Macropharm S.r.l.; - di tutti i verbali approvati con la determina n. 856 e materialmente ad essa allegati ed in particolare: (i) verbale del 19 maggio 2025; (ii) verbale del 04 giugno 2025 (e relativo All. 1 ”Scheda di valutazione” tecnica delle offerte); (iii) verbale del 06 giugno 2025 di apertura delle offerte economiche della ricorrente; (iv) verbale del 06 giugno 2025 di proposta di aggiudicazione e relativa graduatoria allegata; nonché per l’accertamento e la dichiarazione di inefficacia del contratto di fornitura eventualmente stipulato e/o perfezionatosi, con espressa richiesta di subentro, previa aggiudicazione della fornitura in capo alla società ricorrente; e per la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno subito in forma specifica, come sopra detto, con richiesta di subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, ovvero -in subordine - per equivalente economico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal Lotto 29 di una procedura aperta per la fornitura di filtri per infusione e aggiudicazione del lotto a un'altra impresa, nonché successiva rettifica della graduatoria con conferma dell'aggiudicazione
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato la determina con cui la stazione appaltante l'ha esclusa dal Lotto 29 per presunta non conformità del prodotto offerto alle prescrizioni della legge di gara e ha aggiudicato il lotto a un'altra concorrente. Sono stati impugnati anche il disciplinare, il capitolato prestazionale, il capitolato tecnico, i verbali di gara e gli atti connessi. Con motivi aggiunti sono stati impugnati la successiva determina di rettifica della graduatoria dei Lotti 29 e 30, la comunicazione relativa all'aggiudicazione e i verbali approvati con tale determina. La ricorrente ha inoltre chiesto l'accertamento dell'inefficacia dell'eventuale contratto, il subentro nella fornitura e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti; emerge tuttavia che la controversia riguarda la conformità tecnica dei filtri di infusione offerti dalla ricorrente, dall'aggiudicataria e dalle altre imprese collocate in graduatoria prima della ricorrente, rispetto alle caratteristiche richieste dalla documentazione di gara.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ritenendo necessaria, ai fini della decisione, una verifica tecnica sulla capacità dei filtri di infusione offerti dalle imprese meglio collocate in graduatoria di trattenere nanoparticelle, bolle gassose, batteri, spore, funghi ed endotossine, ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. La verificazione sarà svolta dal Direttore del Dipartimento di ingegneria civile e industriale dell'Università di Pisa, con facoltà di delega. Il verificatore dovrà trasmettere una bozza di relazione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; le parti avranno 10 giorni per formulare osservazioni e il verificatore dovrà depositare la relazione finale nei successivi 10 giorni, prendendo posizione sulle osservazioni. L'udienza di discussione del merito è stata fissata al 6 maggio 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sull'annullamento degli atti, sull'inefficacia del contratto, sul subentro o sul risarcimento.
Norme richiamate
art. 59 d.lgs. 36/2023
La procedura di gara è stata indetta mediante conclusione di un accordo quadro ai sensi della disposizione richiamata; l'ordinanza non svolge un'interpretazione della norma.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali rilevanti; il testo non specifica una concreta applicazione della norma.
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre la verificazione quando l'accertamento tecnico dei fatti è necessario per decidere; nel caso concreto la verificazione è stata ordinata per accertare le prestazioni tecniche dei filtri offerti.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali rilevanti; il testo non specifica una concreta applicazione della norma.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia in materia di gara dipende dall'accertamento di caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., affidandola a un organismo dotato di adeguata competenza tecnica.
- La verificazione deve essere articolata mediante un quesito specifico riferito alle caratteristiche dei prodotti risultanti dalla documentazione presentata in gara e deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, mediante trasmissione di una bozza di relazione, raccolta delle osservazioni e deposito di una relazione finale che prenda posizione sulle osservazioni.
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