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Parere

Parere n. 1070/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto dal sig. Germano Vidussi, quale Presidente dell’Associazione “Insieme con Noi”, contro il Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia per l’annullamento del provvedimento prot. n. 3957 dell’8 marzo 2021, concernente l’autorizzazione ai lavori di sistemazione dell’area antistante la chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Giustizia amministrativa202401232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento prot. n. 3957 dell’8 marzo 2021, recante autorizzazione ai lavori di sistemazione dell’area antistante la chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

L’associazione ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza per i lavori di sistemazione dell’area antistante la chiesa di Santa Maria degli Angeli. Ha sostenuto che l’autorizzazione approvasse integralmente il progetto in violazione delle prescrizioni di tutela indiretta precedentemente stabilite dalla Commissione regionale, dirette a preservare l’integrità dell’edificio religioso, il decoro del luogo, il carattere agreste dell’area e le visuali storicizzate verso la chiesa. Il Consiglio di Stato ha esaminato preliminarmente la legittimazione e l’interesse ad agire dell’associazione, anche considerando che i lavori risultavano ultimati il 18 luglio 2024.

Il parere

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente senza che fossero presentate osservazioni o controdeduzioni. Nel merito processuale ha affermato che l’azione di annullamento richiede la titolarità di una posizione giuridica qualificata, un interesse concreto e attuale a conseguire un bene della vita e la legittimazione delle parti. Tali condizioni devono permanere fino alla decisione. Nel caso concreto, l’associazione non era proprietaria delle aree interessate, non aveva dimostrato la titolarità di una posizione differenziata e non aveva comprovato i requisiti giurisprudenziali per la tutela di interessi diffusi, quali la pertinenza dello statuto, la rappresentatività effettiva e la stabile organizzazione. Inoltre, non risultava iscritta nell’elenco nazionale del Ministero dell’Ambiente. Di conseguenza, non era configurabile un interesse concreto, attuale e personale all’annullamento dell’atto impugnato.

Osservazioni

Legittimazione e interesse ad agire

L’associazione ricorrente non ha dimostrato di essere titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata: non è proprietaria delle aree interessate dall’intervento e non ha fornito elementi idonei a distinguerla dalla generalità dei consociati.

Tutela degli interessi diffusi

Non sono stati comprovati i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per la legittimazione di un ente alla tutela di interessi diffusi, in particolare la pertinenza dello statuto, la rappresentatività effettiva e la stabile organizzazione. L’associazione, inoltre, non risultava iscritta nell’elenco nazionale del Ministero dell’Ambiente.

Persistenza dell’interesse a ricorrere

L’interesse a ricorrere deve sussistere fino al momento della decisione e deve consistere nella possibilità concreta, attuale e personale di conseguire un bene della vita mediante il processo. Nel caso esaminato tale interesse non è stato dimostrato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La norma è richiamata quale fondamento della necessità di un interesse concreto, attuale e personale ad agire, applicabile al processo amministrativo.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato, insieme alle norme sovranazionali sul giusto processo, per evidenziare la funzione di efficienza ed efficacia del processo e l’esigenza di evitare attività processuali inutili.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato quale parametro della funzione di efficienza ed efficacia del processo.

  • art. 13 CEDU

    È richiamato insieme agli altri parametri sul processo, con riferimento all’esigenza di assicurare una tutela processuale effettiva.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    È richiamato quale parametro della tutela giurisdizionale effettiva.

  • Cons. Stato, sez. V, 10 ottobre 2025, n. 8114

    È richiamato quale precedente recente sull’esistenza delle condizioni dell’azione di annullamento: posizione giuridica qualificata, interesse ad agire e legittimazione.

Massime di principio

  • L’azione di annullamento amministrativo presuppone cumulativamente la titolarità di una posizione giuridica qualificata, un interesse concreto e attuale a conseguire un bene della vita e la legittimazione della parte rispetto al rapporto controverso.
  • L’interesse a ricorrere è una condizione dell’azione che deve sussistere sino al momento della decisione; in sua assenza il giudizio non può condurre utilmente all’annullamento dell’atto.
  • Un’associazione non può impugnare un provvedimento amministrativo sulla base del solo interesse statutario o della generale attenzione verso una determinata finalità, se non dimostra una posizione differenziata oppure i requisiti di rappresentatività effettiva, stabile organizzazione e pertinenza statutaria richiesti per la tutela di interessi diffusi.
  • La mancata proprietà delle aree interessate dall’intervento non esclude in assoluto la legittimazione di un’associazione, ma impone la dimostrazione di una posizione giuridica concreta e differenziata o dei presupposti per la rappresentanza di interessi diffusi.

Impugnazione dell’autorizzazione per i lavori presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un’associazione privata, tramite il proprio presidente, contro il Ministero della Cultura e la competente Soprintendenza. L’impugnazione aveva ad oggetto l’autorizzazione prot. n. 3957 dell’8 marzo 2021, relativa ai lavori di sistemazione dell’area antistante la chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Premesse e contenuto della controversia

L’associazione ha dedotto che l’autorizzazione avesse approvato integralmente il progetto, nonostante le precedenti prescrizioni di tutela indiretta adottate dalla Commissione regionale. Tali prescrizioni erano finalizzate a preservare l’integrità e il decoro della chiesa, il carattere agreste dell’area, le visuali privilegiate e storicizzate verso il bene culturale e la compatibilità delle opere di arredo, sistemazione stradale e infrastrutturazione con il valore monumentale del luogo.

Secondo la ricorrente, il parere positivo della Soprintendenza avrebbe quindi comportato la violazione delle prescrizioni precedenti, adottate anche nell’ambito della stessa amministrazione di tutela.

Contraddittorio procedimentale

Il Consiglio di Stato ha dato atto che il contraddittorio risultava rispettato. La relazione ministeriale, contenente le valutazioni dell’amministrazione e gli elementi acquisiti dal Segretariato regionale e dalla Soprintendenza, era stata trasmessa alla ricorrente. Non risultavano tuttavia depositate osservazioni o controdeduzioni.

La relazione ministeriale aveva concluso per l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, per la sua infondatezza, segnalando inoltre che i lavori erano stati ultimati il 18 luglio 2024.

Condizioni dell’azione di annullamento

Il parere richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’azione di annullamento amministrativo richiede tre condizioni:

  • la titolarità di una posizione giuridica qualificata, configurabile in astratto come interesse legittimo;
  • l’interesse ad agire, consistente nella possibilità concreta di conseguire un bene della vita attraverso il processo in presenza di una lesione diretta e attuale;
  • la legittimazione attiva o passiva, connessa alla titolarità del rapporto controverso.

L’interesse a ricorrere deve permanere sino al momento della decisione. La sua funzione è evitare lo svolgimento di attività processuali inutili e assicurare efficienza ed efficacia al processo, anche in relazione agli artt. 111 Cost., 6 e 13 CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Legittimazione dell’associazione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nel caso concreto, non risultassero dimostrate né la legittimazione né l’esistenza di un interesse concreto all’annullamento.

L’associazione:

  • non era proprietaria delle aree interessate dai lavori;
  • non aveva dimostrato la titolarità di una posizione giuridica differenziata;
  • non aveva comprovato i requisiti richiesti per la tutela di interessi diffusi, individuati nella pertinenza dello statuto, nella rappresentatività effettiva e nella stabile organizzazione;
  • non risultava iscritta nell’elenco nazionale del Ministero dell’Ambiente.

La mera attenzione dell’associazione alla tutela della chiesa e lo svolgimento di attività sociali non sono stati ritenuti sufficienti a fondare la legittimazione processuale.

Conclusione

In assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi dell’azione, non era configurabile un interesse concreto, attuale e personale all’annullamento dell’autorizzazione. La Sezione ha pertanto espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, senza esaminare nel merito la dedotta violazione delle prescrizioni di tutela indiretta.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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