Sentenza n. 1466/2026 - Torino, Sezione 3
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Biella – U.T.G. alla istanza di inserimento in struttura di accoglienza ai sensi del D.Lgs. 142/2015 presentata dal sig. Abdi Hassan in data 10.4.2026, in quanto richiedente protezione internazionale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Abdi Hassan il 22/6/2026, previa conversione del rito, per l’annullamento del provvedimento di rigetto della domanda del sig. Abdi Hassan di inserimento in struttura di accoglienza ai sensi del D.Lgs. 142/2015, in quanto richiedente protezione internazionale, n. 0017686/2025 Area IV datato 3.6.2026 emesso dalla Prefettura di Biella – Ufficio Territoriale del Governo comunicato a mezzo pec il 3.6.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di inserimento in struttura di accoglienza e, con motivi aggiunti, provvedimento prefettizio di rigetto della domanda
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un ricorso avverso il silenzio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Biella sull'istanza di inserimento in una struttura di accoglienza presentata quale richiedente protezione internazionale. Nelle more del giudizio l'amministrazione ha adottato il provvedimento conclusivo di rigetto della domanda, impugnato dal ricorrente con motivi aggiunti. Il giudice ha rilevato la sopravvenuta adozione dell'atto conclusivo, nonché la necessità di convertire il rito speciale sul silenzio in rito ordinario e di esaminare in una successiva camera di consiglio l'istanza cautelare proposta contro il provvedimento di rigetto.
La decisione
Il TAR ha disposto la conversione del rito da speciale a ordinario ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 117, comma 5, c.p.a. Ha dichiarato improcedibile il ricorso principale avverso il silenzio, poiché l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento ha fatto venir meno l'interesse alla decisione su tale domanda. Non ha deciso nel merito i motivi aggiunti né l'istanza cautelare proposta contro il provvedimento di rigetto, fissando per quest'ultima la camera di consiglio del 22 luglio 2026. La decisione sulle spese è stata riservata al merito.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; l'adozione del provvedimento conclusivo nelle more del giudizio incide sull'interesse alla decisione sul ricorso originario.
art. 32 c.p.a.
Concorre a fondare la conversione del rito da speciale a ordinario quando, nel corso del giudizio, viene impugnato con motivi aggiunti un atto sopravvenuto.
art. 117, comma 5, c.p.a.
Consente, nel contesto del giudizio sul silenzio, la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario in relazione all'atto sopravvenuto impugnato.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione in forma semplificata, previa interlocuzione con le parti, della questione relativa all'improcedibilità del ricorso principale.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta il provvedimento conclusivo del procedimento, viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso contro il silenzio e questo deve essere dichiarato improcedibile, salva la possibilità di impugnare l'atto sopravvenuto.
- Se nel giudizio avverso il silenzio il provvedimento conclusivo sopravvenuto viene impugnato con motivi aggiunti, il giudice può convertire il rito speciale in rito ordinario e proseguire l'esame dell'impugnazione dell'atto secondo tale rito.
- La sopravvenuta improcedibilità del ricorso principale contro il silenzio non comporta la definizione dell'impugnazione proposta contro il provvedimento conclusivo, né della relativa domanda cautelare, che possono essere trattate in una successiva udienza o camera di consiglio.
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