Cassazione Civile, Ordinanza n. 14495/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria, dopo avere esaminato una sequenza di atti collegati tra loro (costituzione di una società, conferimento di un ramo d’azienda, acquisto della maggioranza del capitale sociale e successiva cessione di quote), aveva riqualificato l’operazione complessiva come cessione d’azienda e aveva notificato un avviso di accertamento per il recupero dell’imposta di registro. La società contribuente aveva impugnato l’atto, ottenendone l’annullamento in primo grado e in appello. La CTR aveva ritenuto applicabile l’art. 10-bis della L. n. 212/2000, valorizzando l’assenza di un intento abusivo e la presenza di valide ragioni economiche. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia denunciava violazione di legge, sostenendo che, ai fini dell’imposta di registro, l’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 imponesse di valutare la causa reale e complessiva dell’operazione, prescindendo dall’intento elusivo delle parti e senza necessità di applicare l’art. 10-bis dello Statuto del contribuente né le relative garanzie procedurali; richiamava anche gli artt. 2697 c.c. e 53 Cost.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la riqualificazione dell’operazione come cessione d’azienda sulla base di elementi esterni all’atto registrato. Secondo la Corte, dopo la modifica dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 introdotta dalla legge di bilancio 2018 e interpretata autenticamente dal legislatore, l’imposta di registro deve essere applicata in relazione ai soli elementi desumibili dall’atto presentato a registrazione, senza poter considerare atti collegati o dati extratestuali. Eventuali profili elusivi o di collegamento negoziale possono rilevare solo nell’ambito dell’art. 10-bis L. n. 212/2000, con i relativi presupposti e garanzie procedurali. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come parametro del vizio denunciato per violazione di legge.
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
"l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente"
nella formulazione vigente, l’imposta di registro si applica sulla base dei soli elementi desumibili dall’atto registrato, prescindendo da elementi extratestuali e da atti collegati; non consente la riqualificazione della fattispecie complessiva sulla base della causa reale dell’operazione.
art. 53 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla capacità contributiva, ma ritenuto non violato dalla disciplina interpretata dalla Corte costituzionale.
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nel caso, poiché la questione è risolta sul perimetro interpretativo dell’art. 20 T.U.R.
art. 10-bis L. n. 212 del 2000
eventuali elementi extratestuali o collegamenti negoziali possono assumere rilievo solo come possibile elusione/abuso del diritto, con applicazione delle garanzie procedurali previste dalla norma.
art. 1, comma 87, L. n. 205 del 2017
ha modificato gli artt. 20 e 53-bis T.U.R. e costituisce interpretazione autentica dell’art. 20, imponendo l’interpretazione limitata al singolo atto.
art. 53-bis d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato come norma modificata in parallelo all’art. 20 nell’ambito della riforma del 2017.
L. n. 145 del 2018
richiamata nel quadro delle ulteriori modifiche e del contenzioso costituzionale sull’art. 20 T.U.R.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, dopo la riforma del 2017, la qualificazione dell’atto deve essere compiuta esclusivamente sulla base degli elementi desumibili dal singolo atto presentato a registrazione, senza ricorrere a dati extratestuali o ad atti collegati.
- La nozione di "intrinseca natura" e di "effetti giuridici" dell’atto non consente di tassare la complessiva operazione economica, ma solo il negozio veicolato nel documento sottoposto a registrazione.
- La riqualificazione di un’operazione complessa come cessione d’azienda, quando non risulti dall’atto registrato in sé, non può essere operata tramite l’art. 20 T.U.R.; eventuali profili di abuso del diritto devono essere fatti valere, se ne ricorrono i presupposti, mediante l’art. 10-bis dello Statuto del contribuente e le sue garanzie procedurali.
- L’interpretazione costituzionalmente valida dell’art. 20 T.U.R. è quella che mantiene l’imposta di registro come imposta d’atto, ancorata agli effetti giuridici dell’atto singolarmente considerato.
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