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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37727/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento catastale notificato nel 2016 con cui l'Ufficio ha rideterminato la rendita catastale di un parco eolico ubicato in Pietragalla, ritenendo di includere nella stima anche la torre dell'aerogeneratore, qualificandola come componente non esclusa dal regime degli "imbullonati". In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, affermando che la torre eolica, per caratteristiche di solidità, stabilità e ancoraggio al suolo, dovesse essere considerata elemento immobilizzato e quindi rilevante ai fini catastali. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo e il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 1, commi 21-24, della l. n. 208 del 2015, sostenendo che, dal 1 gennaio 2016, dalla stima catastale dei fabbricati speciali devono essere esclusi i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, e che la torre eolica rientra in tale categoria; ha inoltre censurato l'utilizzo della circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/2012, ritenuta non conforme alla nuova disciplina. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10 della l. n. 212 del 2000, criticando il rilievo attribuito dal giudice di merito alla motivazione dell'atto e alla Docfa. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo, e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata. Ha ritenuto erronea la decisione di merito perché fondata sulla sola natura strutturale e sull'ancoraggio al suolo della torre, mentre la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015 impone di escludere dalla rendita catastale le componenti funzionali al processo produttivo, indipendentemente dalla loro infissione o connessione strutturale al fabbricato. La Corte ha affermato che, nel caso dei parchi eolici ordinari, la torre di sostegno è componente essenziale dell'impianto e va esclusa dalla stima, con conseguente nuovo esame in sede di rinvio per determinare la rendita escludendo il valore delle torri e provvedere sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    È il parametro di deduzione della violazione di legge invocato per censurare la sentenza di merito; la Corte ha esaminato la doglianza come violazione e falsa applicazione della disciplina catastale.

  • art. 1, commi 21-24, l. n. 208 del 2015

    La norma, applicabile dal 1 gennaio 2016, esclude dalla stima diretta dei fabbricati speciali le componenti che sono macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connessi al fabbricato o infissi al suolo.

  • art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    Richiamato come precedente intervento di interpretazione autentica che aveva incluso nel computo della rendita alcune costruzioni stabili connesse al suolo e gli elementi mobili necessari alle esigenze dell'attività industriale, nel quadro previgente.

  • art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014

    Richiamato come conferma normativa della disciplina e della prassi estimativa in materia catastale prima della riforma del 2015.

  • art. 832 cod. civ.

    Richiamato dalla sentenza di merito per affermare, in modo poi ritenuto non decisivo dalla Cassazione, la immobilizzazione al suolo delle torri eoliche.

  • art. 10 l. n. 212 del 2000

    Norma invocata nel terzo motivo per censurare l'attenzione del giudice di merito su profili ritenuti secondari; il motivo è stato assorbito.

Massime di principio

  • Ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, la distinzione decisiva non è tra bene infisso e bene amovibile, ma tra componenti strutturalmente rilevanti per il fabbricato e componenti funzionali allo specifico processo produttivo.
  • Per effetto dell'art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, devono essere esclusi dalla stima diretta tutti i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti che servono al processo produttivo, anche quando siano incorporati o strutturalmente connessi al complesso immobiliare.
  • Nel caso degli impianti eolici ordinari, la torre di sostegno costituisce componente essenziale dell'aerogeneratore e, in quanto funzionale alla produzione di energia elettrica, non concorre alla determinazione della rendita catastale.
  • Quando l'errore del giudice di merito consiste nell'erronea sussunzione della fattispecie nella norma, la censura è di violazione o falsa applicazione di legge e non di mero apprezzamento fattuale.
  • La prassi amministrativa ancorata alle sole caratteristiche costruttive del bene non può prevalere su una disciplina sopravvenuta che introduce un criterio funzionale di esclusione dalla base imponibile catastale.

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