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Ordinanza

Ordinanza n. 261/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), n. 1741/2026, resa tra le parti, pubblicata il 15 giugno 2026, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1843/2025;

Giustizia amministrativa202600551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1741/2026, che ha annullato il decreto rettorale di nomina del componente interno del Consiglio di Amministrazione dell'università

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (componente universitario)

Prevale il privato

La controversia

Il componente interno nominato dal Rettore per la durata di quattro anni ha appellato la sentenza con cui il TAR, accogliendo il ricorso dell'avvocata controinteressata, aveva annullato il decreto rettorale di nomina. Con l'appello è stata proposta anche domanda cautelare incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. Il testo non specifica i motivi di merito dell'appello né le ragioni dedotte a sostegno della domanda cautelare.

La decisione

Il CGARS ha accolto la domanda cautelare soltanto ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito. Non ha sospeso l'efficacia della sentenza del TAR: ne ha espressamente lasciato ferma l'esecutività nelle more. La decisione non contiene una valutazione esplicita e analitica del fumus boni iuris o del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, senza sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, le esigenze prospettate dalla parte possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., anziché mediante la sospensione dell'atto o della sentenza impugnata.
  • Quando la tutela cautelare è accordata esclusivamente per la sollecita trattazione del merito, l'esecutività della sentenza impugnata resta ferma nelle more e l'accoglimento dell'istanza è limitato a tale effetto acceleratorio.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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