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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13382/2020 del 01/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società contribuente)

La controversia

La società ha impugnato tre avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale di alcuni immobili di sua proprietà, nell’ambito della revisione parziale del classamento prevista dall’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 per la microzona di ubicazione. La CTP di Roma, con sentenza n. 12483/05/15, ha respinto il ricorso; la CTR di Roma, con sentenza n. 4380/1/2016, depositata il 6 luglio 2016, ha respinto l’appello. In cassazione la società ha proposto sei motivi. Con i primi tre ha denunciato la violazione della disciplina sull’obbligo di motivazione, sostenendo che gli avvisi non indicavano le caratteristiche concrete dei singoli immobili né gli elementi e i criteri che avevano giustificato la revisione e che la CTR aveva trascurato le sue contestazioni. Con il quarto motivo ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, subordinando la censura al rigetto dei primi tre motivi. Con il quinto ha contestato che la significatività dello scostamento fosse stata determinata dall’Agenzia del Territorio anziché dal Comune. Con il sesto ha lamentato la mancata instaurazione di un contraddittorio endoprocedimentale prima dell’emissione degli avvisi.

La decisione

La Cassazione ha accolto i primi tre motivi: nella revisione di massa ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 l’avviso deve motivare distintamente sia i presupposti della revisione della microzona, indicando dati, fonti, metodi, tempi e criteri di rilevazione ed elaborazione, sia l’incidenza della revisione sulla singola unità immobiliare, dando conto degli elementi concreti, dei criteri catastali applicati e del metodo di rideterminazione. Gli avvisi in causa si limitavano a richiamare genericamente lo scostamento, le caratteristiche della microzona e una rivalutazione del patrimonio immobiliare, senza illustrare i dati e i metodi impiegati né spiegare in concreto come l’incremento di valore si fosse riflesso sui singoli immobili. Il quarto motivo è rimasto assorbito. Il quinto è stato dichiarato inammissibile perché la censura avrebbe dovuto essere formulata come omessa pronuncia e, inoltre, perché la società non aveva impugnato la determinazione direttoriale del 2005, mentre quella del 2010 si era limitata a recepirla; la contestazione difettava anche d’interesse, essendo stata la valutazione seguita anche dal Comune. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per la mancata deduzione dell’omessa pronuncia e comunque infondato: la revisione delle rendite, in assenza di variazioni edilizie, non richiede sopralluogo né previo contraddittorio endoprocedimentale. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originaria opposizione della società. Le spese di tutti i gradi sono state compensate, in ragione del consolidamento della giurisprudenza successivamente alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    Nel rispetto di tale obbligo motivazionale, la revisione del classamento, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, impone all’Amministrazione finanziaria di specificare in modo chiaro nell’avviso di accertamento le ragioni della modifica effettuata con riferimento ad entrambe le fasi valutative appena menzionate.

    Nella revisione parziale del classamento per microzone, l’amministrazione deve esplicitare nell’avviso tanto i presupposti della riclassificazione della microzona quanto le ragioni concrete della variazione relativa alla singola unità immobiliare.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    In particolare, la L. n. 212 del 2000, art. 7 richiede di indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’amministrazione”, al fine di consentire al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa e di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa (ex multis Cass., Sez. 5, ‘n. 14987 dell’8 giugno 2018; Cass., Sez. 5, n. 12777 del 23 maggio 2018; Cass., Sez. 6-5, n. 25037 del 23 ottobre 2017).

    La motivazione dell’atto amministrativo impositivo deve rendere conoscibili i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della decisione, così da permettere la difesa del contribuente e circoscrivere le ragioni utilizzabili dall’Ufficio in giudizio.

  • art. 8 D.P.R. n. 138/1998

    Anche con riferimento alla seconda fase della valutazione, atteso il carattere diffuso dell’operazione, l’avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi che, in concreto, hanno inciso sulla revisione in relazione al singolo immobile.

    La rideterminazione della rendita della singola unità deve applicare i criteri generali di classamento, compresi i fattori posizionale ed edilizio, e la motivazione deve indicare gli elementi concreti utilizzati e la loro incidenza sul nuovo classamento.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La decisione impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con accoglimento dell’originaria opposizione della società contribuente.

    La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 92 c.p.c.

    Le spese di lite di tutti i gradi di causa sono compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c., essendosi la giurisprudenza in materia consolidatasi dopo la proposizione del ricorso.

    Nel caso deciso, la Corte ha compensato le spese di tutti i gradi in considerazione del consolidamento della giurisprudenza dopo la proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Nella revisione parziale del classamento prevista dall’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l’avviso deve motivare separatamente entrambe le fasi dell’operazione: l’accertamento dei presupposti che giustificano la riclassificazione della microzona e l’applicazione dei criteri di classamento alla singola unità immobiliare.
  • Per motivare la riclassificazione della microzona non è sufficiente richiamare genericamente lo scostamento tra valori di mercato e catastali, indicarne il risultato numerico o menzionare provvedimenti amministrativi. L’atto deve rendere verificabili fonti, dati, tempi, metodi e criteri utilizzati per rilevare ed elaborare i valori e deve descrivere gli eventuali interventi e trasformazioni urbane posti a fondamento della riqualificazione.
  • I dati medi di mercato e catastali utilizzati nella revisione devono essere identificati e documentati; l’amministrazione deve chiarire il metodo di calcolo, le tecniche statistiche, l’attendibilità dei dati e, se utilizza elementi indiziari o inferenziali, la loro sussistenza ed efficacia e la correttezza del metodo inferenziale. Le rilevazioni poste a confronto devono inoltre riferirsi a date coerenti e i criteri di comparazione tra valori espressi in unità di misura diverse devono essere esplicitati.
  • Anche quando la riclassificazione deriva da una variazione del fattore posizionale della microzona, la determinazione della rendita della singola unità deve tenere conto dei criteri generali di classamento, compreso il fattore edilizio. L’avviso deve spiegare perché l’incremento di valore della microzona si sia riflesso sul singolo immobile e in quale misura abbia determinato la nuova classe e rendita.
  • La revisione delle rendite catastali, in assenza di variazioni edilizie, non richiede una visita sopralluogo né un previo contraddittorio endoprocedimentale.

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