Cassazione Penale, Ordinanza n. 18685/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'ordinanza del tribunale di sorveglianza era adeguatamente motivata e non manifestamente illogica. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza censurava la revoca ex tunc dell'affidamento in prova al servizio sociale, sostenendo che il giudice della sorveglianza, nel ritenere non validamente espiata la pena in regime di affidamento, non avesse considerato non solo la gravità del fatto posto a base della revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di misura. La Corte osserva però che il provvedimento impugnato si fonda in modo congruo sull'arresto in flagranza per il reato di illecita detenzione di cocaina, da cui il tribunale ha desunto che sin dall'inizio non vi fosse un effettivo processo di recupero educativo e che, trattandosi di soggetto già in espiazione di pena per altro reato in materia di stupefacenti, risultasse una spiccata intolleranza al rispetto delle regole incompatibile con la finalità rieducativa dell'affidamento. Le doglianze del ricorrente sono quindi ritenute meramente fattuali e non idonee a scalfire la motivazione del provvedimento.
Norme richiamate
affidamento in prova al servizio sociale
la misura può essere revocata retroattivamente quando il comportamento del condannato risulti incompatibile con la finalità rieducativa e con il corretto percorso trattamentale.
Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di affidamento in prova al servizio sociale, la revoca può essere confermata quando il nuovo episodio illecito consente di desumere che il percorso di recupero non era realmente iniziato o si è rivelato incompatibile con gli obiettivi della misura.
- Il giudice di legittimità non rivaluta il merito delle risultanze fattuali se il provvedimento impugnato è sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica; le censure che mirano solo a una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
- Ai fini della revoca della misura alternativa, rilievo decisivo può assumere la commissione di un reato della stessa o analoga natura rispetto alla pena in espiazione, quale indice di persistente insensibilità alle prescrizioni dell'autorità giudiziaria.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a doglianze di fatto contro una motivazione adeguata, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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