Cassazione Penale, Sentenza n. 01756/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Scarpa ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello che ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta. Il ricorso deduceva, nei limiti dell'art.173 disp. att. c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla presunta applicabilità dell'art.15-bis comma 2 (legge n.118/2014/legge n.67/2014). La difesa sosteneva che non risultasse agli atti il decreto dichiarativo della contumacia e che, in ogni caso, la notifica intervenuta con compiuta giacenza dopo modifica dell'imputazione avrebbe reso invalida la dichiarazione di contumacia, richiedendo nuove ricerche per una corretta dichiarazione di irreperibilità. In sostanza si contestava la qualificazione del procedimento come contumaciale e l'esclusione della possibilità di utilizzare l'istituto della rescissione del giudicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte territoriale secondo cui dagli atti risultava il decreto dichiarativo di contumacia emesso dal GUP (24/04/2012) e la riaffermazione dello status di contumace in udienza dibattimentale (24/01/2013), con contumacia mantenuta per l'intero primo grado fino alla sentenza del 05/10/2016. Perciò è stata confermata l'applicabilità della disciplina prevista dall'art.15-bis (legge n.67/2014 come introdotta dalla legge n.118/2014) e l'esclusione dell'ammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato ex art.629-bis c.p.p. nella fattispecie; né la domanda poteva essere interpretata come istanza di restituzione in termini ex art.175 comma 2 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 15-bis, legge n. 67/2014 (come introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n.118)
La norma disciplina l'applicazione delle disposizioni sull'assenza ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore: le nuove disposizioni si applicano se non è stato pronunciato il dispositivo di primo grado, mentre, in deroga, se l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
art. 420-bis c.p.p.
Si riferisce alla disciplina dell'assenza dell'imputato: la Corte ha distinto i procedimenti disciplinati da questo articolo (assenza secondo la nuova normativa) rispetto ai procedimenti contumaciali regolati dalla normativa anteriore.
art. 629-bis c.p.p. (rescissione del giudicato)
L'istituto della rescissione del giudicato è applicabile ai procedimenti disciplinati come 'assenza' secondo la nuova normativa; non è invece utilizzabile nei procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa anteriore.
art. 175, comma 2 c.p.p. (restituzione in termine)
Per i procedimenti contumaciali disciplinati dalla previgente normativa, il rimedio appropriato è la restituzione in termine per proporre impugnazione (art.175 comma 2), non la rescissione del giudicato; la domanda di rescissione non può essere riclassificata come istanza di restituzione se le nature e le funzioni sono ontologicamente diverse.
Massime di principio
- La qualificazione del procedimento ("assenza" secondo la nuova disciplina vs "contumacia" secondo la previgente) determina quale rimedio è ammissibile: rescissione del giudicato ex art.629-bis solo per i casi disciplinati dall'art.420-bis come modificato; per i procedimenti contumaciali previgenti si applica la restituzione in termini ex art.175(2).
- La mancata o imperfetta formale dichiarazione di contumacia non è necessariamente decisiva se dagli atti emerge sostanzialmente lo stato di contumacia: la situazione sostanziale prevale sulla mera omissione formale dichiarativa.
- Una istanza di rescissione del giudicato non può essere automaticamente trasformata in una istanza di restituzione in termini: i due istituti hanno natura e funzione diverse e la riqualificazione non è ammessa quando la domanda è ontologicamente differente.
- Chi contesta la regolarità della dichiarazione di contumacia deve provare l'assenza del relativo decreto (o l'inesistenza di adeguate ricerche per l'irreperibilità) e chiedere le misure procedurali conseguenti; l'eccezione priva di riscontri documentali rischia di essere ritenuta infondata.
- In sede di impugnazione, se il ricorso viene dichiarato manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni (es. pagamento a favore della Cassa delle ammende).
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