Cassazione Civile, Ordinanza n. 05733/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di una azienda sanitaria pubblica ha impugnato il licenziamento senza preavviso intimatogli all'esito di un procedimento disciplinare. In cassazione ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 51 c.p.c., degli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62 del 2013, dell'art. 149 del d.P.R. 10 gennaio 1957 e dell'art. 97 Cost., sostenendo che al procedimento avevano partecipato soggetti in grave inimicizia con lui e in conflitto di interessi, uno dei quali sarebbe stato cognato di persona coinvolta nei fatti che avevano originato anche un procedimento penale poi sfociato nel licenziamento. Secondo il ricorrente tali soggetti avrebbero dovuto astenersi e la loro partecipazione avrebbe inficiato la validità del procedimento e del provvedimento espulsivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura, richiamando la giurisprudenza secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, le regole sulla competenza disciplinare vanno lette in funzione del principio di terzietà dell'ufficio procedimenti disciplinari, che richiede la distinzione organizzativa dell'ufficio rispetto alla struttura in cui opera il dipendente e la salvaguardia del diritto di difesa, ma non attribuisce natura imperativa riflessa a tutte le regole interne di composizione e funzionamento dell'UPD. Inoltre, ha ribadito che la terzietà non coincide con l'imparzialità del giudice e che la partecipazione di chi abbia svolto attività segnalatoria o abbia legami con la vicenda non determina di per sé la nullità del provvedimento finale, se risultano rispettati la distinzione organizzativa e il diritto di difesa. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 51 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta incompatibilità/astensione dei componenti del procedimento disciplinare, ma la Corte non ha ritenuto che la sua violazione comportasse nullità nel caso concreto.
artt. 6 e 7 d.P.R. n. 62 del 2013
Evocati a sostegno della pretesa obbligatorietà dell'astensione per conflitto di interessi; la Corte ha escluso che la loro eventuale violazione, in assenza di lesione della terzietà e del diritto di difesa, determini invalidità del licenziamento.
art. 149 d.P.R. 10 gennaio 1957
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sull'astensione/incompatibilità; non è stato ritenuto decisivo ai fini della nullità del procedimento disciplinare.
art. 97 Cost.
Evocato quale fondamento del principio di imparzialità e buon andamento; la Corte ha chiarito che nel procedimento disciplinare rileva la terzietà organizzativa dell'UPD, non l'imparzialità in senso proprio propria del giudice.
art. 55, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dalla giurisprudenza citata dalla Corte per affermare che il carattere imperativo delle regole disciplinari va riferito al principio di terzietà dell'UPD.
art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001
La Corte ha affermato che la norma esprime il principio di terzietà dell'ufficio disciplinare e postula la separazione organizzativa dalla struttura di appartenenza del dipendente.
art. 91 c.p.c.
Applicato per porre le spese di lite a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la validità del procedimento disciplinare dipende anzitutto dal rispetto del principio di terzietà dell'ufficio procedimenti disciplinari, inteso come distinzione organizzativa rispetto alla struttura in cui opera il dipendente.
- La mera partecipazione al procedimento disciplinare di un componente che, secondo la normativa, avrebbe dovuto astenersi non determina automaticamente la nullità della sanzione, se non è dimostrata una concreta violazione della terzietà dell'ufficio o del diritto di difesa dell'incolpato.
- Le regole interne di composizione e funzionamento dell'ufficio procedimenti disciplinari non assumono, di per sé, natura imperativa riflessa tale da comportare invalidità del provvedimento finale in assenza di pregiudizio sostanziale per il lavoratore.
- La terzietà dell'ufficio disciplinare non va confusa con l'imparzialità del giudice: il procedimento disciplinare è comunque condotto dal datore di lavoro, pur entro garanzie procedurali per il dipendente.
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