Ordinanza n. 16/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. n. 0017879 del 3 dicembre 2025, con il quale il Comune di Cascia, relativamente alla istanza di autorizzazione presentata da Zefiro Net, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003, per la realizzazione di una stazione radio base (SRB) per telefonia mobile (con tecnologia 4G) in Località Cascine di Opagna censita al N.C.T. del Comune di Cascia, Foglio di mappa n. 165, Particella catastale n. 51 (codice impianto e nome “PG208 CASCINE DI OPAGNA”), ha comunicato l’improcedibilità dell’istanza in quanto “il soggetto attuatore non è legittimato alla presentazione dell’istanza. L’area oggetto d’intervento è sottoposta al vincolo di uso civico (demanio collettivo) che inibisce l’utilizzo del terreno”; di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente anche ignoto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di improcedibilità dell’istanza di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base, motivata dalla sottoposizione dell’area a uso civico e demanio collettivo
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che ha dichiarato improcedibile l’istanza presentata ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile. Il Comune ha ritenuto il soggetto attuatore non legittimato a presentare l’istanza, poiché l’area interessata sarebbe gravata da vincolo di uso civico e appartenente al demanio collettivo, circostanza ritenuta ostativa all’utilizzo del terreno. Il testo dell’ordinanza non specifica gli ulteriori motivi di ricorso dedotti dalla società, limitandosi a rilevare che le questioni prospettate necessitano di approfondimento nella sede di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, senza definire nel merito la legittimità del provvedimento comunale. Ha ritenuto che le questioni sollevate necessitassero di una valutazione più adeguata nella fase di merito e ha bilanciato gli interessi contrapposti disponendo, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del ricorso. Non è stata quindi disposta una decisione definitiva sull’annullamento dell’atto, ma è stata accordata tutela cautelare mediante la calendarizzazione ravvicinata del merito. L’udienza pubblica è stata fissata al 9 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2003
La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di autorizzazione per la realizzazione della stazione radio base; l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita definizione del giudizio, il giudice può fissare con priorità la trattazione di merito; tale strumento è stato utilizzato nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in un ricorso cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare la valutazione compiuta della legittimità dell’atto alla sede di merito.
- Il bilanciamento degli interessi contrapposti può condurre il giudice, anziché a sospendere immediatamente l’efficacia del provvedimento, a soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
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